Istruzione parentale e iscrizioni a scuola
Con la nota n. 40055 del 12/12/2023 il MIM ha pubblicato le indicazioni relative alla Comunicazione di Istruzione parentale (art. 23 del D.Lgs 62 del 2017).
Alcune scelte lessicali contribuiscono a rendere più chiaro il quadro concettuale di riferimento. Si dice in termini sicuri “obbligo di istruzione”; si cancella quindi l’equivoco legato al concetto di “obbligo scolastico”. Non viene utilizzata la parola “richiesta” di istruzione parentale” ma si parla chiaramente di “comunicazione”.
La famiglia compie una scelta di cui l’ente amministrativo scuola prende atto.
Infatti, tale opzione non è sindacabile, salvo che a compierla siano genitori riconosciuti “incapaci” in termini costituzionali (vedi art. 30 Costituzione).
Non deve essere effettuata alcuna iscrizione on-line: la suddetta comunicazione va inoltrata in forma cartacea all’istituto di riferimento per territorio di residenza, vale a dire, a seconda dell’età dell’obbligata/o:
al dirigente scolastico della scuola primaria del territorio di residenzao al dirigente della scuola secondaria