Concorso scuola secondaria, con quale titolo di accesso partecipare se in possesso sia dei 24 cfu che dei 3 anni di servizio?

Oltre al titolo di accesso alla classe di concorso per la quale si vuole partecipare al concorso docenti i due requisiti principali consistono nel possesso dei 24 cfu conseguiti entro il 31 ottobre 2022 e 3 anni di servizio nella scuola statale di cui almeno uno specifico. Sono molti i docenti che posseggono entrambi i due requisiti, e al riguardo un quesito frequente è: quale dei due è più conveniente inserire nella domanda? Il bando al riguardo non dà alcuna informazione. Cerchiamo comunque di esaminare la problematica.
Duplice titolo di accesso: servirà una specifica faq del Ministero
La scelta di dichiarare l’uno o l’altro requisito per certo non influisce sul punteggio in graduatoria. Il punto principale invece su cui focalizzare l’attenzione è capire se la scelta del titolo di accesso (laurea + 24 CFU o tre anni di accesso) sarà poi determinante per il percorso abilitante al quale i vincitori di concorso saranno avviati una volta ottenuto l’incarico a tempo determinato. A livello normativo abbiamo solo il Regolamento, dm n. 205 del 26 ottobre 2023, che disciplina i concorsi banditi nell’ambito delle procedure PNRR, il quale in maniera vaga afferma che “all’esito della procedura, ai candidati inseriti a pieno titolo privi del titolo di abilitazione sulla specifica classe di concorso si applica quanto previsto dall’articolo 13, comma 2, e dall’articolo 18-bis, commi 3 e 4, del Decreto Legislativo.” Il riferimento è al Decreto Legislativo n. 59/2017 sulla formazione iniziale degli insegnanti, come modificato dal DL 36/2022 della riforma Bianchi.
Si tratta dei passaggi normativi che, esplicitati poi dal DPCM 4 agosto 2023, individuano i percorsi abilitanti destinati ai vincitori di concorso, vale a dire:
- Percorso di 30 cfu (All. 2 DPCM 4 agosto 2023): destinato a vincitori di concorso (art.5 c.4 d.lgs. 59/2017) che vi hanno avuto accesso per aver svolto servizio di insegnamento per almeno 3 anni negli ultimi 5, di cui almeno 1 nella specifica classe di concorso, nonchè chi ha i requisiti di cui al comma 4-bis, art. 2 ter del D.Lgs. n. 59/2017 ossia coloro che hanno svolto servizio presso le istituzioni scolastiche statali o presso le scuole paritarie per almeno tre anni, anche non continuativi, di cui almeno uno nella specifica classe di concorso per la quale scelgono di conseguire l’abilitazione, nei cinque anni precedenti e inoltre coloro che hanno sostenuto la prova concorsuale relativa alla procedura straordinaria di cui all’articolo 59, comma 9-bis, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73.
- Percorso di 36 cfu (All. 5 DPCM 4 agosto 2023): destinato ai vincitori di concorso cui hanno avuto accesso grazie al possesso dei 24 cfu nelle discipline antropo-psico-pedagogiche (conseguiti entro 31/10/2022).
In definitiva per chiarire gli eventuali riflessi sul percorso abilitante da seguire servirà un’apposita FAQ del Ministero.
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