Concorso ordinario dirigenti scolastici: preferenze in caso di parità, l’attestazione del lodevole servizio deve essere eliminata. I sindacati scrivono al MIM
Con una richiesta unitaria dei responsabili nazionali della dirigenza scolastica, la FLC CGIL, unitamente a CISL SCUOLA, UIL SCUOLA RUA E SNALS CONFSAL, ha segnalato al Capo dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione, dott.ssa Carmela Palumbo, il corto circuito che si sta verificando nella compilazione della domanda di partecipazione al concorso per dirigente scolastico rispetto alla dichiarazione del possesso delle preferenze in caso di parità.
Il DPR 82/2023, che ha sostituito l’art. 5 del DPR 487/94, prevede un nuovo sistema di preferenze tra cui, alla lettera D), aver prestato lodevole servizio a qualunque titolo, per non meno di un anno, nell’amministrazione che ha indetto il concorso.
Nella piattaforma che acquisisce le istanze di partecipazione al concorso, per assegnare la suddetta preferenza il sistema richiede di indicare necessariamente gli estremi dell’attestazione del servizio lodevole (numero e data dell’atto, ente che ha rilasciato la certificazione), attestazione di cui non si comprende bene la natura e che i dirigenti scolastici non ritengono di dover rilasciare, chiedendo chiarimenti da parte del ministero.
La normativa scolastica non fornisce alcuna indicazione sulla natura del servizio lodevole né attribuisce al solo dirigente scolastico il compito di attestarlo.
Lo stesso articolo 448 del Testo Unico DLgs 297/1994 prevede che, anche in caso di valutazione del servizio richiesta dal docente stesso al comitato di valutazione, la stessa non si conclude con un giudizio complessivo, né analitico, né sintetico.
Inoltre, già in precedenza, il ministero, nelle avvertenze alla tabella di valutazione dei