Mobilità, la precedenza per legge 104 va riconosciuta a tutti i familiari: perché i lavoratori della scuola sono discriminati

Com’è noto, il contratto sulla mobilità riconosce la precedenza stabilita dalla legge n.104/1992 non a tutti i familiari, ma solo ai genitori o coniugi del disabile, oppure – a determinate condizioni – all’unico figlio in grado di prestare assistenza.

Pertanto, se si ha uno zio (o una suocera) in condizioni di grave disabilità – persino se convivente nel medesimo nucleo familiare – non spetta alcuna precedenza nelle operazioni di mobilità.

Le ragioni della tutela

Com’è noto, la legge n.104/1992 riconosce ai parenti ed affini fino al terzo grado che assistono il soggetto gravemente disabile la precedenza nelle operazioni di trasferimento a domanda.

Il contrasto in peius tra legge e disposizioni contrattuali è stato largamente criticato anche a livello giurisprudenziale, ma la Corte di Cassazione con sentenza n. 4677/2021 ha ritenuto legittimo modulare la precedenza sulla base del grado di parentela, riconoscendola solo ai parenti più stretti e dando agli altri

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