Supplenze docenti, anche col CCNL 2019/21 sono eliminate le storture della formula ‘fino all’avente diritto’

A prescindere che le supplenze siano stipulate dalle graduatorie d’istituto o tramite Mad la convocazione e il contratto devono recare un termine. Da tempo infatti non esiste più la dicitura ‘fino all’avente diritto’, spesso causa di storture sulla durata della supplenza. Era stato il CCNL scuola 2018/21 ad aver eliminato la formula indicata. E la stessa previsione è stata anche confermata dal recente CCNL scuola 2019/21 firmato in via definitiva lo scorso 18 gennaio ed entrato in vigore il giorno successivo. Facciamo chiarezza.

Supplenze e ‘avente diritto’: il CCNL 2019/21 riprende quanto previsto dal contratto 2018

Come abbiamo detto dal contratto 2018 tutti i contratti di supplenza devono avere una data di termine. L’avente titolo subentra a conclusione del contratto. Il CCNL 2019/21 inserisce la formula relativa al ‘supplente avente titolo’ nell’art. 39 Contratto individuale di Lavoro. Il comma 5 al riguardo specifica:

I contratti a tempo determinato devono recare in ogni caso il termine. Tra le cause di risoluzione di tali contratti vi è anche l’individuazione di un nuovo avente titolo a seguito dell’intervenuta approvazione di nuove graduatorie.

Viene dunque ripreso quanto stabiliva l’art. 41, comma 1 del CCNL 19/04/2018. Nel CCNL 2019/21 i sindacati che hanno sottoscritto il testo hanno anche disposto l’inserimento della seguente dichiarazione congiunta:

Con riferimento all’art. 39 (Contratto individuale di lavoro), le parti auspicano che l’amministrazione proceda all’approvazione delle graduatorie in tempi adeguati a prevenire che la risoluzione dei contratti a tempo determinato per l’individuazione di un nuovo avente titolo possa determinare pregiudizio alla continuità didattica.

In definitiva, qualora dovessero subentrare ritardi nella nomina da parte degli uffici scolastici dell’avente titolo, i DS dovranno attingere dalle graduatorie d’istituto nominando il docente con supplenza che riporta la data entro la quale si presuppone che l’avente titolo possa subentrare. In questo modo si va a tutelare il supplente che un tempo rimaneva appeso al fino di una vaga dicitura ‘fino ad avente diritto’, senza sapere la durata esatta della supplenza. E si va anche a tutelare il docente ‘avente titolo’ a cui il contratto sarebbe spettato sin dall’inizio se non avesse dovuto subìre i ritardi amministrativi.

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