Docenti neoimmessi a.s 2023/24, da quali graduatorie è prevista la cancellazione

A partire dall’a.s 2023/24 entra in vigore la previsione contenuta nel novellato art. 399/3 del Dl.gs. 297/94, in cui viene specificato da quali graduatorie i docenti neoimmessi in ruolo devono essere cancellati dopo il superamento dell’anno di prova. La situazione è infatti diversa a seconda che si tratti di graduatorie di merito, Gae e graduatorie d’istituto o Gps. Vediamo di seguito i dettagli.

Cosa dice la normativa

L’art. 399, comma 3, del D.lgs. 297/94, come novellato dal DL 44/2023 (convertito in legge 74/2023) stabilisce:

Ai docenti della scuola dell’infanzia, primaria e secondaria, a qualunque titolo destinatari di nomina a tempo indeterminato su ogni tipologia di posto, si applicano, a decorrere dalle immissioni in ruolo disposte per l’anno scolastico 2023/2024, le disposizioni di cui all’articolo 13, comma 5, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59.

L’articolo 13 comma 5, richiamato dal D.lgs. 297/94, prevede quanto segue:

In caso di superamento del test finale e di valutazione finale positiva, il docente è cancellato da ogni altra graduatoria, di merito, di istituto o a esaurimento, nella quale sia iscritto ed è confermato in ruolo presso la stessa istituzione scolastica ove ha svolto il periodo di prova.”

Si evince quindi che i docenti neoimmessi sono cancellati da ogni altra graduatoria di merito, di istituto o a esaurimento in cui sono inseriti. La cancellazione avverrà il secondo anno di ruolo, dal momento che durante il primo è previsto l’anno di prova, e col secondo si è confermati in ruolo. I neoimmessi in ruolo nel 2023/24, saranno dunque cancellati nel 2024/25 (ad anno di prova superato ovviamente).

Neoimmessi e supplenze da Gps

La normativa indicata non prevede la cancellazione dalle GPS, tuttavia la stessa è applicata nei casi di inclusione per la stessa classe di concorso/posto di immissione in ruolo (come avviene anche per le GaE). Questo significa che i docenti neoassunti potranno usufruire dell’art. 47 del CCNL Scuola 2019-21 (ex art. 36 del precedente contratto), sfruttando la possibilità di accettare supplenze per diversa classe di concorso/tipo posto di titolarità rispetto all’inclusione in GPS.


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