Immissioni in ruolo e assegnazioni supplenze: docenti gravemente invalidi discriminati dall’algoritmo
Gli ultimi approcci giurisprudenziali hanno evidenziato un’ennesima falla dell’algoritmo utilizzato per le immissioni in ruolo e per le assegnazioni delle supplenze.
I docenti gravemente invalidi
I docenti con un’invalidità superiore ai 2/3 (dunque oltre il 66%) hanno diritto ad una riserva per le assunzioni, pari al 7%, calcolata sull’organico provinciale funzionante per quella determinata classe di concorso (l. n. 68/1999).
La legge 104/1992 prevede inoltre che tali docenti hanno diritto di scegliere la sede.
Dispone in tal senso l’art. 21 Precedenza nell’assegnazione di sede.
1. La persona handicappata con un grado di invalidità superiore ai due terzi o con minorazioni iscritte alle categorie prima, seconda e terza della tabella A annessa alla legge 10 agosto 1950, n. 648, assunta presso gli enti pubblici come vincitrice di concorso o ad altro titolo, ha diritto di scelta prioritaria tra le sedi disponibili.
L’ennesimo errore dell’algoritmo
Più che di un errore dell’algoritmo, bisognerebbe parlare