Rientro docente dopo il 30 aprile e continuità del supplente già in servizio – SCHEDA
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Rientro docente dopo il 30 aprile – la normativa di riferimento
Il rientro a disposizione del titolare dopo il 30 aprile è disciplinato dall’art. 37 del CCNL/2007 che non è stato modificato dal CCNL 2019/21. Tale articolo prevede la continuità didattica del supplente in servizio, in caso di rientro del titolare dopo il 30 aprile e di sua assenza da almeno 150 giorni prima del suo rientro, ridotti a 90 per le classi terminali:
“Al fine di garantire la continuità didattica, il personale docente che sia stato assente, con diritto alla conservazione del posto, per un periodo non inferiore a centocinquanta giorni continuativi nell’anno scolastico, ivi compresi i periodi di sospensione dell’attività didattica, e rientri in servizio dopo il 30 aprile, è impiegato nella scuola sede di servizio in supplenze o nello svolgimento di interventi didattici ed educativi integrativi e di altri compiti connessi con il funzionamento della scuola medesima. Per le medesime ragioni di continuità didattica il supplente del titolare che rientra dopo il 30 aprile è mantenuto in servizio per gli scrutini e le valutazioni finali. Il predetto periodo di centocinquanta giorni è ridotto a novanta nel caso di docenti delle classi terminali.”
Come si calcolano i 90/150 giorni di assenza
Il calcolo dei giorni non avviene tenendo conto della data del 30 aprile (nel senso di contare i giorni di assenza fino al 30 aprile), ma della data di termine dell’assenza del titolare che deve avvenire necessariamente dopo il 30 di aprile.
Es. Se il giorno