Apertura delle istanze online per la graduatoria d’istituto di prima fascia. Istanze dal 29 aprile 2024 alle 12:00 fino al 13 maggio 2024 alle 23:59
Ai sensi dell’articolo 10 del Decreto ministeriale n. 37 del 29 febbraio 2024, è stato annunciato un importante aggiornamento per il personale docente in Italia. Dal 29 aprile 2024 alle 12:00 fino al 13 maggio 2024 alle 23:59, sarà possibile presentare istanze online per partecipare alla procedura di inclusione nelle graduatorie d’istituto di prima fascia.
Questa procedura è riservata esclusivamente agli aspiranti iscritti nelle Graduatorie ad Esaurimento come previsto dall’articolo 1, comma 605, lettera c), della legge 29 dicembre 2006, n. 296.
Come presentare istanza
Le istanze dovranno essere presentate esclusivamente in modalità telematica, come previsto dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 8. Gli aspiranti possono accedere al Portale Unico del reclutamento all’indirizzo www.inpa.gov.it. Per accedere alla compilazione dell’istanza, è necessario essere in possesso delle credenziali del Sistema Pubblico di identità digitale (SPID) o della Carta di Identità Elettronica (CIE).
Inoltre, gli aspiranti devono essere abilitati al servizio “Istanze on line”, raggiungibile anche collegandosi all’indirizzo www.miur.gov.it, attraverso il percorso Argomenti e Servizi > Reclutamento e servizio del personale scolastico > Graduatorie ad esaurimento.
Scelta della provincia
Gli aspiranti hanno la possibilità di scegliere, per l’inclusione nella I fascia delle graduatorie di istituto, la stessa provincia o una provincia diversa rispetto a quella in cui figurano inclusi nelle graduatorie ad esaurimento. Per coloro che invece sono inclusi nelle graduatorie ad esaurimento di due province, la provincia di inclusione nelle graduatorie di istituto di I fascia deve coincidere con quella prescelta per le supplenze.
È importante precisare che la provincia di inclusione in I fascia di Istituto deve coincidere con quella prescelta per l’inclusione nelle Graduatorie provinciali per supplenza di cui all’articolo 4, comma 6-bis, della legge 6 maggio 1999, n. 124, e nelle correlate graduatorie di istituto di II e III fascia.
Numero di istituzioni da indicare
Infine, si ricorda che l’aspirante a supplenza può presentare domanda indicando fino a venti istituzioni scolastiche della provincia prescelta, con il limite, per quanto riguarda la scuola dell’infanzia e primaria, di 10 istituzioni di cui, al massimo, 2 circoli didattici.
Allegato:
GI_GAE_m_pi.AOODGPER.REGISTRO-UFFICIALEI.0060623.29-04-2024
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