Personale docente e ATA precario: quando si matura il diritto alla corresponsione del TFR
Al personale scolastico con supplenza breve o fino al 30 giugno, il Tfr spettante viene liquidato dopo 12 mesi dalla scadenza del contratto e l’Inps deve provvedere entro i 3 mesi successivi, al versamento delle somme spettanti.
Questo significa che il supplente percepirà effettivamente l’importo di Tfr spettante tra il 12esimo e il 15esimo mese successivo alla scadenza del contratto.
A titolo d’esempio, un docente che ha cessato il servizio il 30 giugno scorso, percepirà l’assegno relativo al TFR non prima del mese di luglio 2022.
Se il pagamento del Tfr non avviene entro il tempo massimo dei 15 mesi, il supplente ha …