Scuola e congedo parentale all’80%: le FAQ dell’INPS a chiarimento

La legge di bilancio 2024 ha introdotto importanti modifiche riguardanti l’indennità di congedo parentale. In particolare, l’indennità è stata elevata dal 30% al 60% della retribuzione, con la possibilità di raggiungere l’80% per il solo anno 2024. Vediamo nel dettaglio cosa cambia e quali sono i requisiti per beneficiare di questa nuova normativa.

Chi può beneficiare dell’aumento dell’indennità di congedo parentale?

L’aumento dell’indennità riguarda esclusivamente i lavoratori dipendenti. Altre categorie di lavoratori, come i lavoratori autonomi e gli iscritti alla Gestione separata, sono escluse da questa modifica.

In cosa consiste l’aumento dell’indennità di congedo parentale?

L’aumento dell’indennità non aggiunge un mese di congedo parentale, ma incrementa l’indennità al 60% della retribuzione (o all’80% per il solo anno 2024) per un ulteriore mese rispetto al primo. In pratica, i genitori potranno usufruire di un congedo parentale più lungo senza perdere parte del proprio stipendio.

Requisiti per beneficiare dell’aumento dell’indennità di congedo parentale

Per poter beneficiare dell’aumento dell’indennità di congedo parentale, occorre soddisfare i seguenti requisiti:

  1. Il mese di congedo parentale deve essere fruito entro i 6 anni di vita del figlio (o entro 6 anni dall’ingresso in famiglia in caso di adozione o affidamento).
  2. Il congedo di maternità o paternità (alternativo o obbligatorio) deve terminare dopo il 31 dicembre 2023.

FAQ INPS CONGEDO PARENTALE 2024

1.Domanda: Chi può beneficiare dell’aumento dell’indennità di congedo parentale?
Risposta: L’aumento dell’indennità riguarda esclusivamente i lavoratori dipendenti, mentre sono
escluse tutte le altre categorie di lavoratori, come i lavoratori autonomi e gli iscritti alla Gestione
separata.

2.Domanda: In cosa consiste l’aumento dell’indennità di congedo parentale?
Risposta: L’aumento dell’indennità non aggiunge un mese di congedo parentale, ma incrementa
l’indennità al 60% della retribuzione (o all’80% per il solo anno 2024) per un ulteriore mese rispetto
al primo.

3.Domanda: Quali sono i requisiti per beneficiare dell’aumento dell’indennità di congedo
parentale?
Risposta: L’ aumento dell’indennità è riconoscibile a condizione che il mese di congedo parentale sia
fruito entro i 6 anni di vita del figlio (o entro 6 anni dall’ingresso in famiglia in caso di adozione o
affidamento) e il congedo di maternità o paternità (alternativo o obbligatorio) termini dopo il 31
dicembre 2023.

4. Domanda: Come viene gestita la fruizione del congedo parentale se uno dei genitori è
lavoratore dipendente e l’altro no?
Risposta: Se uno dei genitori è lavoratore dipendente e l’altro no, l’ulteriore mese di congedo
parentale indennizzato spetta solo al genitore dipendente.

5. Domanda: Quindi come è indennizzato il congedo parentale per i genitori che cessano il
congedo obbligatorio dopo il 31 dicembre 2023?
Risposta:
– Un mese è indennizzato all’80% della retribuzione, entro i 6 anni di vita o entro 6 anni dall’ingresso
in famiglia in caso di adozione o di affidamento del minore;
– un ulteriore mese è indennizzato al 60% della retribuzione (80% per il solo 2024), entro i 6 anni di
vita o entro 6 anni dall’ingresso in famiglia in caso di adozione o di affidamento del minore;
– sette mesi sono indennizzati al 30%, a prescindere dalla situazione reddituale;
– i rimanenti 2 mesi non sono indennizzati, salvo il caso in cui il richiedente si trovi nella condizione
reddituale prevista dall’articolo 34, comma 3, del T.U. 151/2001.

6. Domanda: Come posso presentare la domanda di congedo parentale?
Risposta: La domanda deve essere presentata in modalità telematica attraverso il portale istituzionale
www.inps.it, il Contact center integrato o gli Istituti di Patronato.
Sarà il datore di lavoro ad erogare la maggiorazione in busta paga, secondo le indicazioni fornite da
Inps con la Circolare n. 57 del 18 aprile 2024.

7. Domanda: Qual è la differenza tra il congedo parentale indennizzato al 60% e all’80%?
Risposta: La differenza risiede nell’ammontare dell’indennità: il congedo indennizzato all’80% è
previsto solo per il 2024, mentre dal 2025 in poi l’indennità sarà al 60%.

8. Domanda: Cosa succede se un genitore non fruisce del congedo parentale?
Risposta: Se un genitore non fruisce del congedo parentale, i suoi mesi non trasferibili non possono
essere fruiti dall’altro genitore.

9. Domanda: Se il padre fruisce del congedo di paternità obbligatorio dopo il 31 dicembre 2023,
quali sono i suoi diritti di congedo parentale?
Risposta: Se uno dei genitori fruisce del congedo di maternità o di paternità (alternativo o
obbligatorio) dopo il 31 dicembre 2023, il padre ha diritto a un mese di congedo parentale
indennizzato all’80% della retribuzione, come previsto dalla legge di Bilancio 2023, e a un ulteriore
mese indennizzabile all’80% della retribuzione, previsto dalla legge di Bilancio 2024, se fruito entro
il 31 dicembre 2024, altrimenti al 60% se fruito dal 1° gennaio 2025 ed entro il compimento di 6 anni
di età del figlio.
Se il figlio è nato a partire dal 1° gennaio 2024, il diritto alla maggiorazione dell’indennità di congedo
parentale per due mesi spetta a prescindere dalla fruizione del congedo di maternità o di paternità
successivamente al 31 dicembre 2023.

10. Domanda: Quando si parla di mensilità ai fini del congedo parentale, vanno considerati i
mesi di calendario o 30 giorni?
Risposta: La durata del periodo di congedo parentale è esattamente pari ad un mese o ad un multiplo
dello stesso (es.: dal l ° gennaio al 31 gennaio ovvero dal 18 febbraio al 17 marzo) si computano uno
o più mesi interi.
Se i periodi sono di durata inferiore al mese, si sommano le giornate di assenza di ciascun periodo
fino a raggiungere il numero 30, considerando le stesse pari ad un mese.
Se i periodi sono di durata superiore ad un mese (ma non multipli dello stesso), si computa il mese
od il numero di mesi inclusi nei periodi medesimi secondo il calendario comune, lasciando come
resto il numero dei giorni che non raggiungono il mese intero.

11. Domanda: Se un genitore ha terminato il congedo di maternità obbligatoria prima del 31
dicembre 2023, mentre l’altro ha usufruito del congedo di paternità obbligatorio a gennaio 2024
(quindi dopo il 31 dicembre 2023), ricorrono i presupposti per poter accedere all’ulteriore
mensilità indennizzata all’80%?
Risposta: Si, perché si prende in considerazione l’ultimo congedo fruito, quindi il congedo di
paternità obbligatorio. Dunque, la coppia potrà fruire di un mese di congedo parentale all’80% in
ragione di quanto previsto dalla legge di bilancio 2023 e di un ulteriore mese di congedo parentale
all’80%, se fruito nel 2024, per effetto delle disposizione di cui all’articolo 1, comma 179, della legge
30 dicembre 2023, n. 213 (legge di Bilancio 2024).

Continua la lettura su: https://www.oggiscuola.com/web/2024/05/11/scuola-e-congedo-parentale-all80-le-faq-dellinps-a-chiarimento/ Autore del post: OggiScuola Fonte: https://www.oggiscuola.com/

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