Docenti e ATA: Riallineamento di carriera e recupero anni di servizio. Le scuole devono procedere d’ufficio, attenzione alle interruzioni – NOTA MEF

Le Istituzioni scolastiche italiane stanno affrontando una serie di questioni riguardanti l’applicazione dei provvedimenti di “riallineamento di carriera”. Questi provvedimenti sono conseguenti al compiersi delle condizioni di cui all’articolo 4, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1988, n. 399.

Segnalazioni di difformità

Sono pervenute diverse segnalazioni riguardanti difformità nella trattazione dei provvedimenti di “riallineamento di carriera”, “progressioni di carriera” o “inquadramenti contrattuali”. Queste segnalazioni provengono dalle Ragionerie territoriali dello Stato, che hanno notato delle discrepanze nell’attuazione di tali provvedimenti da parte delle Istituzioni scolastiche.

Ricostruzione di carriera vs riallineamento di carriera

La questione principale riguarda l’applicazione o meno a detti provvedimenti della disciplina relativa ai provvedimenti per mezzo dei quali le Istituzioni scolastiche effettuano il riconoscimento del servizio prestato prima della nomina in ruolo, ovvero “ricostruzioni di carriera”. Quest’ultima categoria è stata oggetto negli anni di numerosi interventi legislativi, regolamentari, giurisdizionali, nonché interpretativi anche da parte dello scrivente Dipartimento.

Modifiche legali recenti

Recentemente, le modifiche introdotte dall’articolo 14 del decreto-legge 13 giugno 2023, n. 69, convertito con modificazioni dalla legge 10 agosto 2023, n. 103, al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 hanno reso non più necessario il “riallineamento di carriera” ex articolo 4, comma 3, del citato d.P.R. n. 399/1988, anche se per il solo personale immesso in ruolo a far data dall’anno scolastico 2023/2024.

Differenze tra ricostruzione e riallineamento di carriera

Le due categorie di provvedimento, benché molto simili nella loro predisposizione, hanno natura diversa. La prima, quella delle “ricostruzioni di carriera”, comprende provvedimenti la cui formazione consegue alla domanda dell’interessato ed è disciplinata da norme di rango primario; mentre per la seconda, quella dei “riallineamenti di carriera”, la relativa disciplina è contenuta in un decreto di recepimento di accordo sindacale.

Le Ragionerie territoriali dello Stato vorranno quindi uniformarsi alle indicazioni di cui sopra, svolgendo il controllo preventivo di regolarità amministrativa e contabile sui provvedimenti di “riallineamento di carriera” conseguenti al verificarsi delle condizioni di cui all’articolo 4, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1988, n. 399. Inoltre, in fase di pagamento e nel caso in cui il provvedimento sia stato adottato dopo il compimento del quinto anno successivo al verificarsi di dette condizioni, vorranno applicare la prescrizione quinquennale secondo le indicazioni e le verifiche di cui sopra.

Ricordiamo che per la Pubblica Amministrazione la prescrizione, oltre che non derogabile ai sensi dell’articolo 2936 del Codice Civile, non è rinunciabile ai sensi dell’articolo 3 del regio decreto-legge 19 gennaio 1939, n. 295, convertito dalla legge 2 giugno 1939, n. 739.

Docenti e ATA: NOTA MEF

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