Le festività soppresse danno diritto alle ferie dei dipendenti della scuola

Calcolo delle festività soppresse per docenti, ATA e personale a tempo determinato

La legge prevede che ai dipendenti spettino annualmente 6 giorni di riposo compensativi per le festività soppresse nel 1977. Di questi, 2 vanno ad aggiungersi alle ferie e 4 possono essere fruiti separatamente, compatibilmente con le esigenze di servizio.

Per i docenti queste 4 giornate vanno fruire solo nei periodi non scolastici, mentre per il personale ATA durante tutto l’anno previa autorizzazione.

Per i supplenti si calcolano in base ai mesi effettivi di servizio: ogni mese pieno dà diritto a 1/3 di giorno aggiuntivo, arrotondato per eccedenza.

Il personale a tempo parziale orizzontale ha gli stessi giorni di ferie e festività, quello verticale in proporzione ai giorni lavorati.

Le festività si possono cedere volontariamente ad altri colleghi che devono assistere figli ammalati, nell’ambito di un nuovo istituto di solidarietà.

In sintesi, la contrattazione collettiva ha portato chiarezza sul godimento di queste giornate aggiuntive, fissando regole precise per tutte le tipologie di personale scolastico.

In breve, i dipendenti della scuola hanno diritto a:

32 o 30 giorni di ferie più 4 giorni di “festività soppresse” previste dalla legge per la soppressione di alcune festività religiose e civili.

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