Il docente di sostegno deve sostituire i colleghi assenti? Ecco cosa dice la normativa

Docente di sostegno – Molti dirigenti scolastici si trovano a dover gestire le assenze del personale e si chiedono se e quando è possibile impiegare il docente di sostegno per coprire le cattedre scoperte. Cerchiamo di fare chiarezza sulle linee guida in materia.

Nota MIUR n. 4274/2009 stabilisce che il docente di sostegno non può essere distolto dal suo compito principale se ciò riduce l’efficacia del progetto di integrazione. Anche Nota MIUR n. 9839/2020 sconsiglia di ricorrere al personale di sostegno per le supplenze, salvo casi eccezionali.

Le regole da seguire per un corretto impiego degli insegnanti di sostegno nelle supplenze secondo gli standard ministeriali

Il Contratto regionale Usr Sicilia 2019-2022 specifica che in presenza dell’alunno assegnato, il docente di sostegno non può coprire assenze nella stessa classe.

Le circolari degli Uffici Scolastici Territoriali sono chiare: in presenza del disabile, il docente di sostegno non può effettuare supplenze, neanche nella propria classe. L’unica eccezione potrebbe essere la supplenza nella classe di contitolarità in assenza contemporanea di disabile e titolare.

In conclusione, la normativa esclude chiaramente l’impiego del docente di sostegno in supplenze in presenza del disabile assegnato, ad eccezione dei casi di assoluta mancanza di altre soluzioni. L’attenzione primaria deve rimanere il diritto del disabile all’integrazione scolastica.

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