Algoritmo assunzioni ancora bocciato: la differenza tra docenti rinunciatari e trattati dalla procedura e le ultime sentenze
Dopo le numerose sentenze dei Giudici di primo grado, l’algoritmo viene bocciato anche dalle Corti d’Appello.
Alla sentenza n. 320/2024 della Corte d’Appello di Milano, si è aggiunta in questi giorni anche la sentenza n. 376/2024 della Corte d’Appello di Bologna.
Rinunciatario a sua insaputa
Secondo il Ministero, viene considerato rinunciatario non solo chi non ha presentato domanda o ha rinunciato effettivamente alla sede che gli era stata assegnata, ma anche quel docente che semplicemente non ha ottenuto le sedi richieste.
Si ricorda che la sanzione per il “rinunciatario” è decisamente pesante, in quanto non potrà più conseguire contratti da GAE o GPS per quella classe di concorso, nemmeno sulle disponibilità che dovessero sopravvenire in un momento successivo.
Come va interpretata la normativa?
Secondo la giurisprudenza più attenta, se al docente viene proposta (virtualmente) una sede da lui non indicata, la “rinuncia” potrà determinare l’esclusione dalle ulteriori proposte per il