Ferie non fruite dai precari, quando si ha diritto all’indennità sostitutiva: ordinanza della Cassazione

Un docente a tempo determinato non può perdere il diritto all’indennità sostitutiva delle ferie solo perché non ha richiesto le ferie. È infatti necessario che il datore di lavoro – quindi il Dirigente scolastico – lo inviti a usufruirne, avvertendolo esplicitamente che, in caso contrario, perderà sia il diritto alle ferie sia l’indennità sostitutiva.

Lo ha deciso la Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 16715 depositata il 17 giugno scorso, affermando che i docenti non di ruolo non possono essere considerati automaticamente in ferie, se non c’è stata una loro richiesta o un provvedimento esplicito del dirigente scolastico, durante i giorni di sospensione delle lezioni definiti dai calendari scolastici regionali.

La richiesta della docente precaria

La Sezione Lavoro ha accolto il ricorso di una docente che chiedeva al Ministero dell’Istruzione e all’USR Lombardia il pagamento di 1.427,11 euro, più interessi legali, per ferie non godute negli anni scolastici dal

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