Bimbo in fuga da scuola: chi ne risponde?

Un bimbo si allontana da scuola. L’incubo di ogni genitore e insegnante. Di chi è la colpa? Un quesito non da poco.  A  livello civile la responsabilità dell’accaduto, e dei conseguenti danni, può essere attribuita alla scuola come ente. In ambito penale la responsabilità penale è personale e si configura un preciso reato: quello di abbandono di persone minori. La Corte di Cassazione, in una recente sentenza, si è occupata del caso di un bimbo di cinque anni che era uscito indisturbato dal portone principale ed era tornato a casa. Del fatto era incriminata la bidella, che non aveva presidiato l’uscita. Nel giudizio di merito, la donna era stata condannata, ma per la Suprema Corte il processo è da rifare. 

La responsabilità della scuola 

Che responsabilità ha la scuola? L’istituto scolastico, attraverso il suo personale docente e non docente, è sempre tenuto a vigilare sulla sicurezza e sull’incolumità degli allievi. Ovviamente durante il periodo in cui si trovano all’interno dell’istituto. Non solo nelle aule, ma anche nei corridoi, nei bagni, in giardino, nel cortile, in palestra. compresi i momenti di entrata e di uscita. La Cassazione ha precisato che l’obbligo di vigilanza perdura fino a quando l’alunno non viene preso in consegna dai genitori o da altri incaricati, compresi gli addetti al trasporto con scuolabus. 

Codice Civile

Il Codice civile sancisce la responsabilità dei “precettori”, cioè degli insegnanti, per i danni cagionati dai loro allievi nel tempo in cui sono sotto la loro vigilanza. Essi possono liberarsi dalla responsabilità soltanto “se provano di non aver potuto impedire il fatto”.  Quindi, i doveri del personale scolastico, di ogni ordine e grado, non riguardano solo l’istruzione, ma anche la sorveglianza degli scolari e degli studenti per impedire che facciano del male a sé stessi o ad altri. Se si violano questi doveri, i genitori hanno diritto al risarcimento di tutti i danni derivati dalla condotta illecita, sia patrimoniali sia non patrimoniali.  

Chi è responsabile della fuga di un bambino da scuola? 

Se un bambino scappa da scuola, eludendo in qualsiasi modo la sorveglianza dei docenti e del personale ausiliario incaricato, la vicenda assume un rilievo penale in quanto si configura il reato di abbandono di persone minori o incapaci.  Il responsabile di questa condotta è colui il quale “abbia la custodia o debba avere cura” di un minore di 14 anni di età. L’obbligo di custodia è rivolto al personale ausiliario, quello di cura riguarda il personale docente. La pena è la reclusione da sei mesi a cinque anni, che arriva fino a sei anni se dal fatto deriva una lesione personale e ad otto anni di carcere se consegue la morte.  La nozione di “abbandono” comprende qualsiasi azione, oppure omissione, che viola l’obbligo di custodia, di cura e di vigilanza sul bambino. Quindi, anche lasciare le porte aperte in maniera incontrollata, senza impedire che i bambini escano dall’edificio scolastico al di fuori degli orari previsti integra questo reato.

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