Assemblee studentesche, non esiste nessun obbligo di presenza e di vigilanza da parte dei professori

La concessione da parte del dirigente scolastico dell’Assemblea di Istituto, interrompe l’attività didattica e consente ai docenti di scegliere, se lo desiderano, di assistere all’assemblea oppure di dedicarsi ad altre attività, come per esempio la preparazione di prove di verifica, la correzione delle verifiche o, per esempio, la preparazione delle lezioni. Quello che è assolutamente certo, per disposizione legislativa, la possibilità del docente di assistere o non assistere all’assemblea studentesca.

Dispositivo di legge su assemblee studentesche

Il d.lgs.297/94, ovvero il Testo Unico della scuola, all’art.13 si occupa delle assemblee studentesche della scuola secondaria di II grado. Come specificato dall’art.13 del d.lgs.297/94, le assemblee possono essere di Istituto o di classe, ne aspettano una al mese nel limite di 4 ore di lezione per quelle di Istituto e di due ore di lezione per quelle di classe.

Il comma 8 dell’art.13 del Testo Unico della scuola così recita: “

Il comma

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