Part-time docenti, possono richiederlo anche i supplenti al 30 giugno e al 31 agosto?
Per i docenti è possibile svolgere servizio anche con orario part-time. Per farlo, possono presentare domanda entro il 15 marzo di ogni anno. Oppure, il tempo parziale può essere richiesto anche al momento dell’instaurazione del rapporto di lavoro. Questo vale anche per i supplenti al 30 giugno e al 31 agosto.
Infatti, può scegliere il part-time sia il personale a tempo determinato sia a tempo indeterminato.
Infatti, per i docenti, anche il recente CCNL Istruzione e Ricerca 2019/2021 all’art. 39 prevede che “L’assunzione a tempo determinato e a tempo indeterminato può avvenire con rapporto di lavoro a tempo pieno o a tempo parziale. In quest’ultimo caso, il contratto individuale di cui al comma 2 indica anche l’articolazione dell’orario di lavoro.”.
Per il personale ATA, il riferimento è l’art. 61, con contenuto analogo all’art. 39.
Durata del part-time
Il part-time dura due anni scolastici. Al termine dei due anni non è