Ferie non godute, il supplente ha diritto all’indennità sostitutiva se il Dirigente scolastico non lo invita a fruirne tra il termine delle lezioni e il 30 giugno
Il supplente non può perdere il diritto all’indennità sostitutiva delle ferie solo perché non ha richiesto le ferie. È infatti necessario che il datore di lavoro – quindi il Dirigente scolastico – lo inviti a usufruirne, avvertendolo esplicitamente che, in caso contrario, perderà sia il diritto alle ferie sia l’indennità sostitutiva.
A deciderlo è la Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 16715/2024, con la quale ha affermato che i docenti non di ruolo non possono essere considerati automaticamente in ferie, se non c’è stata una loro richiesta o un provvedimento esplicito del dirigente scolastico, durante i giorni di sospensione delle lezioni definiti dai calendari scolastici regionali.
La richiesta della docente precaria
La Sezione Lavoro ha accolto il ricorso di una docente che chiedeva al Ministero dell’Istruzione e all’USR Lombardia il pagamento di 1.427,11 euro, più interessi legali, per ferie non godute negli anni scolastici dal 2014 al 2017, quando il