CRITICITÀ’ DELLE NUOVE LINEE GUIDA SULL’INSEGNAMENTO DELL’EDUCAZIONE CIVICA
Per i docenti delle discipline giuridiche ed economiche delle scuole superiori:
Il D.M. 183/2024 non sembra aver sciolto i nodi problematici emersi nei tre anni di sperimentazione dell’insegnamento dell’educazione civica.
Passando in rassegna alcuni fra questi, l’evidente vuoto normativo ha causato difficoltà ad una parte dei docenti delle discipline giuridiche, che, sebbene presenti nell’organico dell’autonomia della scuola, non godono della contitolarità del consiglio di classe in alcuni indirizzi scolastici, divenendone membri effettivi soltanto in seguito all’assegnazione, da parte del dirigente scolastico, dell’insegnamento dell’educazione civica.
Il D.M. non chiarisce, per tale evenienza, quali siano le modalità attraverso cui il docente possa realmente insegnare l’educazione civica. Atteso, infatti, che la gran parte delle scuole ha scelto di non aggiungere l’ora di educazione civica, che la compresenza (altra possibile modalità per inserirsi nella quota oraria ) non è realizzabile tutte le settimane per le numerose attività ed esigenze didattiche curriculari, che la legge n 92/2019 prevede che non debbano esserci nuovi oneri da parte dello Stato, il docente di diritto resta imbrigliato tra diverse difficoltà operative e responsabilità senza godere, di contro, di alcuna forma di riconoscimento o di supporto operativo.
Il docente di diritto, quando designato dal dirigente come coordinatore di classe per l’educazione civica (lo stesso decreto con cui gli è assegnato l’insegnamento di questa materia) è chiamato all’improbo onere di programmare l’attività didattica attraverso complessi incastri orari, necessari per definire le compresenze tra diritto e le altre materie, nonché di attuare quanto fissato dal curricolo verticale d’istituto. In assenza di una precisa disposizione attuativa della legge del 2019, che chiarisca gli strumenti necessari a coordinare il lavoro del consiglio di classe, il docente di diritto si vede chiamato a valutare alunni che neanche riesce ad incontrare almeno una volta a settimana e a proporre un voto finale per ogni allievo raccogliendo, in funzione dello scrutinio finale, elementi valutativi provenienti da altri colleghi dello stesso consiglio. La legge e le linee guida suggeriscono infatti una proposta di voto de relato! Il DM non ha regolamentato i compiti che sono appannaggio del coordinatore di classe per l’educazione civica; figura introdotta dalla legge n 92/2019, che contraddice quanto scritto nel CCNL e che non istituisce il ruolo del coordinatore di classe.
Inoltre, il D.M. non ha in alcun modo considerato e rimediato ad un’altra stortura rappresentata dall’aggravio di lavoro per quei docenti delle discipline giuridiche a cui è assegnata dal dirigente scolastico una cattedra mista (diritto/economia in alcune classi, più educazione civica per altre ancora, più il ruolo di coordinatore dell’educazione civica, magari col cospicuo numero di undici o dodici classi) a fronte di una retribuzione lasciata inalterata e dell’impossibilità di rifiutare de facto il coordinamento dell’educazione civica. Con un unico provvedimento, il dirigente scolastico, che nell’attribuzione delle cattedre e delle ore di potenziamento ha una discrezionalità poco vincolata, può affidare ad un docente di diritto due insegnamenti (diritto/economia ed educazione civica) nonchè il coordinamento per l’educazione civica. Insegnamenti e coordinamenti per tantissime classi senza prevedere un aumento della retribuzione, realizzando talvolta anche nella stessa scuola disparità di trattamento tra docenti dello stesso dipartimento, che si ritrovano invece ad avere una cattedra con un numero esiguo di classi (insegnamento delle sole discipline giuridiche ed economiche). Il docente di diritto che ha l’assegnazione di una cattedra mista supera così il monte ore previsto contrattualmente senza il corrispettivo di alcuno straordinario.
Altro aspetto degno di nota e’ la novità contenuta nelle nuove linee guida in riferimento alla “contitolarità dell’insegnamento”, secondo cui i docenti del consiglio di classe possono insegnare educazione civica ricorrendo anche alle “singole unità didattiche”. Una previsione, questa, che potrebbe tradursi nell’impossibilità de facto per il docente delle discipline giuridiche di insegnare educazione civica qualora il consiglio di classe scegliesse la metodologia delle singole unità didattiche. Non si fa più riferimento, infatti, alle unità di apprendimento, mentre il modulo trasversale rappresenta una delle metodologie di insegnamento tra quelle elencate.
In alcuni casi, il docente di diritto si ritroverebbe nella impossibilità di eseguire l’ordine di servizio del dirigente che gli assegna l’insegnamento dell’educazione civica.
CRITICITA’ NELLE SCUOLE SUPERIORI AI DANNI DEGLI ALLIEVI
Cosa accade nelle scuole italiane per quanto riguarda l’insegnamento dell’educazione civica?
il Ministero ha omesso, con il nuovo Decreto n. 183/2024, di prevedere una modalità univoca circa l’insegnamento dell’educazione civica in tutti gli indirizzi delle scuole superiori.
Dopo tre anni di sperimentazione dell’educazione civica, possiamo trovare forse due scenari:
- scuole ove manca in organico il docente di diritto, in questo caso l’insegnamento dell’educazione civica (che ha contenuti disciplinari per lo più giuridici ed economici) è affidato a docenti non abilitati nelle scienze giuridiche ed economiche ;
- scuole in cui è presente il docente di diritto in organico, le scuole impartiscono l’insegnamento dell’educazione civica in modo diverso tra loro sia in termini di contenuti che di metodologie e anche di docenti. Ciò per via di un vuoto attuativo della disposizione normativa, per il mancato stanziamento di precipue risorse economiche e per la scelta di non aggiungere l’ora di educazione civica/diritto. Non si garantisce così uguaglianza tra gli alunni né si tutela il loro diritto all’istruzione .
M. Giovanna Musone
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