Revisori dei conti

Revisori dei conti: organo di controllo interno

di Cristina Lerede (*)

Il ruolo dei revisori dei conti delle istituzioni scolastiche ha una serie di sfaccettature importanti strettamente connesse all’autonomia scolastica.

Come previsto dal decreto interministeriale n. 129 del 28 agosto 2018 – Regolamento di contabilità delle Istituzioni Scolastiche -, i revisori rappresentano un organo di controllo interno di regolarità amministrativo contabile. Occorre chiarire cosa ciò significhi ed entro quale perimetro il controllo debba essere estrinsecato.

Innanzi tutto, occorre ricordare che i revisori dei conti sono nominati per ciascun ambito scolastico (formato generalmente da 3 o 4 Istituzioni scolastiche) dal Ministero dell’Economia e Finanze e dal Ministero dell’Istruzione e Merito, proprio per contemperare le competenze specifiche dei settori di appartenenza. Già con nota MIUR 101/2007 si era precisato che non sussistendo più il Collegio, i Revisori svolgono le loro funzioni in posizione paritetica”; l’art. 49 del richiamato decreto interministeriale prevede che: “il controllo di regolarità amministrativa e contabile di cui all’articolo 1, comma 1, lettera a), e all’articolo 2 del D.lgs 286/99.……è svolto presso ciascuna Istituzione scolastica statale da due Revisori dei conti, individuati tra soggetti in possesso di adeguata professionalità e in rappresentanza l’uno del MIUR (adesso MIM) e l’altro del MEF”.

La normativa citata esclude che il controllo di regolarità amministrativo-contabile possa comprendere verifiche da effettuarsi in via preventiva all’adozione dell’atto ed alla sua produzione di effetti se non nei casi espressamente previsti dalla legge. Questo per evitare ogni ipotesi di contaminazione fra funzione amministrativa e funzione di controllo o tutoria.

L’organo di controllo interno delle istituzioni scolastiche deve pertanto essere visto nella giusta prospettiva quale raccordo intermedio fra le scuole autonome, parti di una più ampia articolazione del sistema scolastico, e gli uffici scolastici regionali da un lato, che sono amministrazioni non di controllo ma vigilanti, e le articolazioni del Ministero dell’Economia e Finanze dall’altro. Il coinvolgimento degli Ufficio Scolastici Regionali, infatti, così come delle Ragionerie Territoriali competenti, viene previsto unicamente quali destinatari dell’invio del verbale dei revisori dei conti relativo al conto consuntivo e ad eventuali anomalie riscontrate durante gli altri controlli (Programma Annuale e verifiche di cassa).

L’organo revisorile rientra nel più ampio sistema dei controlli sulle gestioni degli enti pubblici che è stato oggetto di una continua implementazione e revisione normativa nell’ultimo periodo storico per garantire il corretto uso delle risorse pubbliche e la piena e concreta realizzazione dei principi del buon andamento e dell’imparzialità della PA, consacrati nell’art. 97 della Costituzione e considerati principi cardine ai quali deve ispirarsi e conformarsi l’intera attività amministrativa.

Al fine di assicurare una sempre maggiore trasparenza sulle modalità d’impiego delle risorse a disposizione, di diversa provenienza, la Pubblica Amministrazione deve attivare e predisporre un’adeguata attività di controllo consistente, in linea generale, nel riesame degli atti e delle attività poste in essere, per verificare la regolarità formale e sostanziale del processo decisionale sia nella fase della programmazione delle spese che nella fase del “rendere il conto” (conto consuntivo).

Il bilancio delle istituzioni scolastiche, infatti, è composto da diverse fonti di finanziamento e tra di esse negli ultimi anni hanno assunto molta importanza i finanziamenti derivanti da PON e PNRR, i quali hanno peculiarità specifiche che vedono il combinato di controlli di primo e secondo livello affidati anche a controllori diversi dai revisori dei conti dell’Istituzione scolastica. Ciò comporta che i livelli di controllo siano ben delineati e delimitati per evitare sovrapposizioni.

Entrando più nello specifico, molti sono gli organi coinvolti nella tenuta della contabilità scolastica, ed ogni attore ha una responsabilità ben delineata. Di seguito seguiamo i diversi passaggi e le tempistiche che la norma prevede.

Il programma annuale è predisposto dal dirigente scolastico con la collaborazione del Dsga per la parte economico-finanziaria ed è proposto dalla giunta esecutiva, unitamente alla relazione illustrativa, entro il 30 novembre dell’anno precedente a quello di riferimento, al consiglio d’istituto per l’approvazione. La relativa delibera da parte del consiglio d’istituto deve essere adottata entro il 31 dicembre dell’anno precedente a quello di riferimento.

I revisori dei conti devono dare parere entro lo stesso 31 dicembre, parere che può essere acquisito anche con modalità telematiche; essi hanno ora la possibilità (in ossequio alle esigenze di digitalizzazione e snellimento delle procedure, ed in conseguenza di alcune “eredità” lasciate dalla normativa emergenziale imposta dal COVID) di espletare i controlli di regolarità contabile a distanza, tramite l’utilizzo di strumenti informatici. Nei casi in cui il programma annuale non sia approvato dal consiglio d’istituto entro la data del 31 dicembre, il dirigente scolastico provvede alla gestione provvisoria per garantire il funzionamento didattico e amministrativo generale e per assicurare la prosecuzione dei progetti e delle attività pluriennali oggetto di approvazione con il programma annuale dell’esercizio finanziario precedente. Nel caso in cui il Piano annuale non sia approvato entro il termine sopra riportato, il dirigente scolastico, entro il primo giorno lavorativo successivo alla scadenza (31 dicembre), comunica all’Ufficio scolastico regionale competente l’avvio della gestione provvisoria. L’Ufficio scolastico regionale nomina, entro i dieci giorni successivi alla ricezione della comunicazione, un commissario ad acta che provvede all’approvazione del programma entro 15 giorni dalla nomina. La ratio della norma è di fornire alle istituzioni scolastiche uno strumento di programmazione effettiva che, come tale, deve essere redatto prima della fine dell’anno finanziario precedente a quello cui si riferisce la programmazione, anche per rendere maggiormente visibile il legame tra le risorse stanziate previsionalmente e le finalità cui sono destinate anche in coerenza con il Ptof dell’istituto.

Occorre però sottolineare che negli anni precedenti il termine del 31 dicembre è stato prorogato per varie e differenti motivazioni, vale la pena ricordare che in riferimento alla scorsa scadenza (PA 2024) l’Amministrazione, con nota n. 32361 del 21/11/2024, “in via del tutto eccezionale e d’intesa con il Ministero dell’Economia e delle Finanze … comunica alle istituzioni scolastiche la possibilità di usufruire di una proroga di tutti i termini previsti dall’art. 5, commi 8 e 9, del D.I. n. 129/2018, di 45 giorni” e tutto ciò a causa del “sovraccarico di adempimenti nelle scuole in questo momento dell’anno, dovuto anche a tutte le procedure connesse alla realizzazione delle azioni del PNRR.”

Per quanto riguarda invece il “rendere il conto”, il conto consuntivo è predisposto dal Dsga entro il 15 marzo dell’esercizio finanziario successivo a quello cui si riferisce ed è corredato da una dettagliata relazione che illustra l’andamento della gestione dell’istituzione scolastica e i risultati conseguiti in relazione agli obiettivi programmati. La relazione illustrativa della gestione evidenzia, altresì, in modo specifico le finalità e le voci di spesa cui sono stati destinati i fondi eventualmente acquisiti con il contributo volontario delle famiglie, nonché quelli derivanti da erogazioni liberali.

Il conto consuntivo è sottoposto dal dirigente scolastico, entro la stessa data del 15 marzo, all’esame dei revisori dei conti che esprimono il proprio parere con apposita relazione entro il successivo 15 aprile. Il conto consuntivo, corredato della relazione dei revisori dei conti, è quindi trasmesso al Consiglio d’istituto, che lo approva entro il 30 aprile dell’esercizio successivo a quello cui si riferisce.

Nel caso in cui il Consiglio d’istituto non deliberi sul conto consuntivo entro tale data, il dirigente scolastico ne dà comunicazione immediata ai revisori dei conti e all’Ufficio scolastico regionale, che nomina, entro i dieci giorni successivi alla comunicazione, un commissario ad acta il quale provvede al predetto adempimento entro quindici giorni dalla nomina.

Quanto sopra non vuole essere una trattazione esaustiva delle incombenze dei revisori dei conti ma solo una breve panoramica per rendere meglio comprensibile la loro funzione.

I revisori quindi non si occupano di controllo di gestione che attiene alla verifica dell’efficacia, l’efficienza ed economicità dell’azione amministrativa al fine di ottimizzare, anche mediante tempestivi interventi di correzione, il rapporto tra costi e risultati, né di valutazione e controllo strategico che riguarda invece la valutazione l’adeguatezza delle scelte compiute in sede di attuazione dei piani, programmi e altri strumenti di determinazione dell’indirizzo politico, in termini di congruenza tra risultati conseguiti e obiettivi predefiniti. I revisori, come brevemente sopra evidenziato, si occupano, invece, del controllo di regolarità amministrativa contabile, cioè di garantire la legittimità, regolarità e correttezza dell’azione amministrativa svolta dall’istituzione scolastica. 

(*) Funzionario USR Lombardia e revisore dei conti

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