LE RADICI
Continua la lettura su: https://maestramile.altervista.org/le-radici/ Autore del post: Maestra Mile Maestra Mile Fonte: https://maestramile.altervista.org/
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Di Andrea Carlino
Il 30 giugno rappresenta un momento cruciale per il mondo della scuola, in particolare per i docenti precari, i cui contratti sono terminati proprio a fine mese. Ora, questi insegnanti navigano in un mare di incertezza, con l’auspicio di essere richiamati a settembre. Stessa situazione anche per il personale Ata con contratto fino al termine delle attività didattiche.
Il docente precario è un professionista che deve adattarsi e reinventarsi costantemente. Nonostante gli sforzi, la precarietà del contratto impedisce la creazione di legami duraturi con gli studenti e un senso di appartenenza alla comunità scolastica. Questa situazione, che molti ritengono mortificante, è una realtà comune per molti docenti.
La precarietà non influenza solo il benessere degli insegnanti, ma anche l’esperienza di apprendimento degli studenti. L’instabilità può ostacolare la continuità educativa, poiché i docenti assunti a tempo determinato potrebbero non essere disponibili per l’anno scolastico successivo. Si tratta di una questione che va oltre l’individuo e ha implicazioni più ampie per l’intero sistema educativo.
Quali sono i loro diritti
Tuttavia, anche in questo limbo, i docenti non sono privi di diritti. Infatti, i docenti hanno diritto a indennità di disoccupazione NASPI, trattamento di fine rapporto (TFR) e pagamento delle ferie non godute.
A partire dall’1 luglio, i docenti con contratti scaduti il 30 giugno possono presentare domanda di disoccupazione NASPI (Nuova Assicurazione Sociale per l’Impiego), purché soddisfino alcuni requisiti. Devono essere disoccupati, aver versato almeno 13 settimane di contributi negli ultimi 4 anni e avere effettuato almeno 30 giornate di lavoro negli ultimi 12 mesi.
La domanda di NASPI, secondo il D.lgs 150/2015, può essere presentata online all’INPS o tramite un patronato. Essa equivale alla Did (dichiarazione di immediata disponibilità). Dopo 15 giorni, gli interessati devono recarsi al Centro per l’Impiego per la convalida della Did e la sottoscrizione del Patto di Servizio.
La NASPI spetta a diversi tipi di lavoratori che hanno perduto involontariamente l’occupazione, tra cui i docenti a tempo determinato delle Pubbliche Amministrazioni. Non spetta invece ai dipendenti a tempo indeterminato delle Pubbliche Amministrazioni, agli operai agricoli e ai lavoratori extracomunitari con permesso di soggiorno per lavoro stagionale.
L’importo è calcolato in base alla retribuzione media mensile degli ultimi quattro anni e all’indice ISTAT. L’indennità decorre dall’ottavo giorno successivo alla data di cessazione del rapporto di lavoro, se la domanda viene presentata entro l’ottavo giorno.
Il TFR è una somma di denaro corrisposta al lavoratore al termine del rapporto di lavoro, determinata dall’accantonamento di una quota annua sulla retribuzione. Il TFR viene liquidato non prima di 12 mesi dalla scadenza del contratto. L’importo è determinato dall’accantonamento, per ogni anno di servizio o frazione di anno, di una quota pari al 6,91% della retribuzione annua e dalle relative rivalutazioni. In caso di frazione di anno, la quota è ridotta in maniera proporzionale e si calcola come mese intero la frazione di mese uguale o superiore a 15 giorni. La liquidazione è corrisposta d’ufficio, pertanto il lavoratore non deve fare alcuna domanda per ottenere la prestazione.
Tutti gli insegnanti che sono stati assunti a tempo determinato e il cui contratto scade al 30 giugno hanno diritto a ricevere un pagamento per le ferie non godute. Il calcolo di questa somma si basa sulla differenza tra i giorni di ferie totali che l’insegnante avrebbe dovuto prendere e i giorni in cui non c’erano lezioni durante il periodo del contratto.
È importante notare che i giorni di sospensione delle lezioni, durante i quali l’insegnante avrebbe potuto prendere le ferie, vengono conteggiati in questo calcolo, indipendentemente dal fatto che l’insegnante abbia o meno richiesto di prenderli come giorni di ferie. Pertanto, la differenza risultante tra i giorni di ferie dovuti all’insegnante e i giorni in cui le lezioni sono state sospese sarà convertita in una somma monetaria.
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Supplenze con termine il 30 giugno: ferie, NASPI, TFR. Tutte le info
Pubblicato in Politica scolastica
Di Andrea Carlino
Il 30 giugno rappresenta un momento cruciale per il mondo della scuola, in particolare per i docenti precari, i cui contratti sono terminati proprio a fine mese. Ora, questi insegnanti navigano in un mare di incertezza, con l’auspicio di essere richiamati a settembre. Stessa situazione anche per il personale Ata con contratto fino al termine delle attività didattiche.
Il docente precario è un professionista che deve adattarsi e reinventarsi costantemente. Nonostante gli sforzi, la precarietà del contratto impedisce la creazione di legami duraturi con gli studenti e un senso di appartenenza alla comunità scolastica. Questa situazione, che molti ritengono mortificante, è una realtà comune per molti docenti.
La precarietà non influenza solo il benessere degli insegnanti, ma anche l’esperienza di apprendimento degli studenti. L’instabilità può ostacolare la continuità educativa, poiché i docenti assunti a tempo determinato potrebbero non essere disponibili per l’anno scolastico successivo. Si tratta di una questione che va oltre l’individuo e ha implicazioni più ampie per l’intero sistema educativo.
Quali sono i loro diritti
Tuttavia, anche in questo limbo, i docenti non sono privi di diritti. Infatti, i docenti hanno diritto a indennità di disoccupazione NASPI, trattamento di fine rapporto (TFR) e pagamento delle ferie non godute.
A partire dall’1 luglio, i docenti con contratti scaduti il 30 giugno possono presentare domanda di disoccupazione NASPI (Nuova Assicurazione Sociale per l’Impiego), purché soddisfino alcuni requisiti. Devono essere disoccupati, aver versato almeno 13 settimane di contributi negli ultimi 4 anni e avere effettuato almeno 30 giornate di lavoro negli ultimi 12 mesi.
La domanda di NASPI, secondo il D.lgs 150/2015, può essere presentata online all’INPS o tramite un patronato. Essa equivale alla Did (dichiarazione di immediata disponibilità). Dopo 15 giorni, gli interessati devono recarsi al Centro per l’Impiego per la convalida della Did e la sottoscrizione del Patto di Servizio.
La NASPI spetta a diversi tipi di lavoratori che hanno perduto involontariamente l’occupazione, tra cui i docenti a tempo determinato delle Pubbliche Amministrazioni. Non spetta invece ai dipendenti a tempo indeterminato delle Pubbliche Amministrazioni, agli operai agricoli e ai lavoratori extracomunitari con permesso di soggiorno per lavoro stagionale.
L’importo è calcolato in base alla retribuzione media mensile degli ultimi quattro anni e all’indice ISTAT. L’indennità decorre dall’ottavo giorno successivo alla data di cessazione del rapporto di lavoro, se la domanda viene presentata entro l’ottavo giorno.
Il TFR è una somma di denaro corrisposta al lavoratore al termine del rapporto di lavoro, determinata dall’accantonamento di una quota annua sulla retribuzione. Il TFR viene liquidato non prima di 12 mesi dalla scadenza del contratto. L’importo è determinato dall’accantonamento, per ogni anno di servizio o frazione di anno, di una quota pari al 6,91% della retribuzione annua e dalle relative rivalutazioni. In caso di frazione di anno, la quota è ridotta in maniera proporzionale e si calcola come mese intero la frazione di mese uguale o superiore a 15 giorni. La liquidazione è corrisposta d’ufficio, pertanto il lavoratore non deve fare alcuna domanda per ottenere la prestazione.
Tutti gli insegnanti che sono stati assunti a tempo determinato e il cui contratto scade al 30 giugno hanno diritto a ricevere un pagamento per le ferie non godute. Il calcolo di questa somma si basa sulla differenza tra i giorni di ferie totali che l’insegnante avrebbe dovuto prendere e i giorni in cui non c’erano lezioni durante il periodo del contratto.
È importante notare che i giorni di sospensione delle lezioni, durante i quali l’insegnante avrebbe potuto prendere le ferie, vengono conteggiati in questo calcolo, indipendentemente dal fatto che l’insegnante abbia o meno richiesto di prenderli come giorni di ferie. Pertanto, la differenza risultante tra i giorni di ferie dovuti all’insegnante e i giorni in cui le lezioni sono state sospese sarà convertita in una somma monetaria.
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