I permessi retribuiti per i docenti a tempo indeterminato: un intervento della Suprema Corte di Cassazione
Le traversie applicative di una disposizione contrattuale
L’art. 15, comma 2, del Ccnl scuola 29.11.2007, tuttora vigente, cosi disciplina i permessi per il personale docente con contratto individuale di lavoro a tempo indeterminato:
“. Il dipendente (…) ha diritto, a domanda, nell’anno scolastico, a tre giorni di permesso retribuito per motivi personali o familiari documentati anche mediante autocertificazione. Per gli stessi motivi e con le stesse modalità, sono fruiti i sei giorni di ferie durante i periodi di attività didattica di cui all’art. 13, comma 9, prescindendo dalle condizioni previste in tale norma”.
La disposizione pattizia provoca, da subito, qualche difficoltà interpretativa, obbligando l’Aran – con la nota 2 febbraio 2011, n. 2698, indirizzata all’U.S.R. della Puglia, a chiarire come i giorni effettivamente spettanti, ai docenti di “ruolo”, siano nel complesso nove:
3 giorni specificamente tipizzati come permessi; a cui vanno ad aggiungersi altri
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