Monitoraggio delle supplenze brevi e saltuarie, una nota dei Capi Dipartimento alle istituzioni scolastiche
04.12.2024 13:14
Categoria: Decreti, ordinanze, circolari, Dirigenti scolastici, DSGA, Personale precario
Con una nota firmata congiuntamente dai due Capi Dipartimento, il Ministero interviene sul tema delle supplenze brevi e saltuarie, che costituiscono, così afferma la nota, uno “strumento di garanzia del diritto allo studio costituzionalmente tutelato”, ma rappresentano anche “un fenomeno di rilevante impatto sulla organizzazione e gestione del sistema scolastico”.
Ciò premesso, la nota annuncia la messa in atto di strumenti che aiutino le istituzioni scolastiche a realizzare una maggiore efficienza nella gestione delle supplenze e un loro monitoraggio puntuale e continuo. In pratica, il Ministero si dice impegnato a sviluppare “un sistema da mettere a disposizione di tutti i dirigenti scolastici che consenta loro di monitorare la spesa autorizzata dalla scuola per tali contratti”, ma anche – ed è una questione su cui la CISL Scuola è ripetutamente intervenuta – a rispettare le tempistiche previste in ordine al pagamento delle somme spettanti al personale supplente.
Prevista anche l’introduzione, nell’applicativo “Gestione Contratti”, di appositi strumenti di “alert” per verificare il rispetto del regolamento delle supplenze anche in ordine alla necessità di motivare specificamente le esigenze di servizio che stanno alla base del loro conferimento.
La nota contiene, fra l’altro, un richiamo al quadro normativo di riferimento e alle conseguenti modalità procedurali previste per il conferimento delle supplenze. Al riguardo, è da rilevare una possibile ambiguità derivante da come è formulato, nel paragrafo relativo al personale ATA, il rimando alle disposizioni che prevedono deroghe al divieto di sostituzione del personale in determinate circostanze. Si fa infatti esclusivo riferimento ai profili indicati nelle lettere a) e b) (assistenti amministrativi e assistenti tecnici), senza citare i collaboratori scolastici (lettera c), per i quali tuttavia una delle disposizioni richiamate nella nota 5 (circolare DPIT n. 2116 del 30.9.2015) prevede espressamente, in taluni casi, la deroga al divieto di conferimento per i primi sette giorni di assenza.
Pur molto attenuata nei toni, che nella versione presentata nel corso dell’informativa ai sindacati potevano essere percepiti come vagamente intimidatori, la nota dei capi dipartimento rivolge comunque un esplicito richiamo a contenere in modo responsabile il ricorso a contratti il cui impatto economico sta risultando complessivamente di enorme rilevanza. Rimane il fatto, ed è importante che la stessa nota lo affermi esplicitamente in apertura, che il fine delle supplenze è di assicurare che non venga compromesso un diritto costituzionalmente garantito. Questa deve rimanere, per la CISL Scuola, un’assoluta priorità.
Resta irrisolto, nonostante il richiamo opportuno della nota alla puntuale erogazione dei compensi, il problema dell’impossibilità di pagare i supplenti saltuari qualora le risorse messe a disposizione della scuola dal MEF risultino insufficienti. Si tratta di una situazione più volte denunciata come intollerabile dalla CISL Scuola, che al riguardo ha chiesto di equiparare la gestione del pagamento delle supplenze brevi a quella delle supplenze annuali o fino al termine delle attività. In questo senso è indirizzato da tempo l’impegno della CISL Scuola per ottenere una soluzione che richiede un indispensabile intervento legislativo.
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