I COBAS: inaccettabile il divieto di sostituzione dei collaboratori scolastici per i primi sette giorni di assenza
In data 03/12/2024 il MIM ha emanato la nota n.8446 avente per oggetto misure per il monitoraggio dei contratti per supplenza brevi e saltuarie – indicazioni operative per le Istituzioni scolastiche. Con tale nota il MIM, oltre che dare indicazioni in alle Modalità di pagamento delle somme spettanti al personale supplente breve e saltuario e al Sistema di monitoraggio della spesa a disposizione delle istituzioni scolastiche, comunica anche i Limiti e condizioni per il conferimento degli incarichi di supplenze brevi e saltuarie da parte del Dirigente scolastico. Per il personale ATA, si parla di divieto di sostituzione nei seguenti casi: a) personale appartenente al profilo professionale di assistente amministrativo, salvo che presso le Istituzioni scolastiche il cui relativo organico di diritto abbia meno di tre posti; b) personale appartenente al profilo di assistente tecnico; c) personale appartenente al profilo di collaboratore scolastico, per i primi sette giorni di assenza. Per
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