Di Luciano Grasso
Per tutto il personale scolastico – Dirigente scolastico, DSGA, docenti e personale A.T.A. – le segreterie dell’istituzione scolastica creano, gestiscono e conservano singoli fascicoli personali dei dipendenti, al cui interno vengono smistati i documenti inerenti l’attività lavorativa.
In conseguenza di quanto detto, le segreterie organizzano interi archivi documentali, formati anche e soprattutto da fascicoli del personale cessato o in servizio, costituenti spesso una ingente mole di cartaceo.
Si forniscono di seguito utili chiarimenti sulla gestione e trasmissione fascicolare.
Fascicolo personale – cosa contiene?
Partendo dalle norme generali sul fascicolo personale dei dipendenti pubblici previste dagli art.24 e ss. del D.P.R. 686/1957, si fornisce di seguito una elencazione non esaustiva della documentazione che rientra nel fascicolo personale del dipendente scolastico:
dati anagrafici, fiscali e coordinate per accredito delle partite stipendiali;
titoli di studio, titoli professionali, attestati di formazione e aggiornamento, etc;
contratti di lavoro con l’amministrazione scolastica, a tempo determinato e indeterminato;
documentazione relativa al passaggio di ruolo: assegnazione di sede definitiva, atti inerenti il periodo di prova, decreto di conferma in ruolo, richieste di ricostruzione di carriera, etc;
documentazione inerente le assenze del dipendente: assenza per malattia, congedi, permessi previsti dalla legge e dai CCNL, astensione per maternità, etc;
documentazione inerente i procedimenti disciplinari: contestazioni di addebito, atti del procedimento, provvedimenti di archiviazione o di irrogazione della sanzione, etc;
stato matricolare;
atti inerenti mobilità, comandi, esoneri, distacchi sindacali, etc;
incarichi ottenuti dall’istituzione scolastica;
documentazione relativa al collocamento a riposo: richiesta, pratiche di TFS e TFR, etc;
Conservazione dei fascicoli.
I fascicoli personali vanno gestiti e conservati secondo modalità idonee a tutelare la riservatezza dei dati personali ivi contenuti ed evitare trattamenti dei dati non rientranti nelle ragioni d’ufficio o da parte di soggetti non autorizzati, nel rispetto delle norme previste in materia:
D.P.R. n. 686/1957 – Norme di esecuzione del testo unico delle disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato,
D. lgs. 196/2003 – Codice in materia di protezione dei dati personali;
Regolamento UE 2016/679 – GDPR;
D. Lgs. 82/2005 – Codice dell’amministrazione digitale;
D.P.C.M. 3 dicembre 2013 concernente le “Regole tecniche per il protocollo informatico”;
D.P.R. 445 del 20 dicembre 2000 – Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa;
D.P.C.M. del 13 novembre 2014 – Regole tecniche in materia di sistema di conservazione;
Circolare del M.I.B.A.C. n. 44/2005.
Ciascuna istituzione scolastica adotta una Manuale di gestione documentale, nel quale indica i soggetti autorizzati al trattamento della documentazione contenuta nei fascicoli del personale, specificando compiti e responsabilità di ciascun operatore.
La trasmissione dei fascicoli.
I fascicoli cartacei o digitali, contenenti tutta la documentazione inerente il dipendente, inserita anno dopo anno, servizio dopo servizio, seguono il trasferimento da una scuola all’altra del lavoratore: il fascicolo deve in sostanza seguire le sorti dell’interessato e, in caso di trasferimento o assegnazione definitiva di sede, essere trasmesso alla nuova scuola di titolarità.
Ogni Istituzione Scolastica, deve essere depositaria dei soli fascicoli dei propri dipendenti ivi titolari e non anche di quelli del personale che vi ha prestato servizio in passato. Ogni scuola pertanto, se necessario, richiederà alle altre Istituzioni Scolastiche, anche fuori provincia o regione, l’invio di tutti gli atti che le consentano di emanare i provvedimenti di propria competenza.
Le Istituzioni Scolastiche, presso cui sono depositati atti e fascicoli di personale non più titolare, avranno cura di inviarli alle scuole di titolarità, anche se di altra provincia o regione.
Il fascicolo dovrà essere trasmesso mediante lettera di accompagnamento e con un elenco dettagliato degli atti inseriti di cui la scuola mittente dovrà conservare copia sul proprio sistema di protocollo.
Inoltre, nel caso di atti e documenti riservati (come ad es. i procedimenti disciplinari), è consigliabile inserirli in busta chiusa con la dicitura “documenti riservati” da porre all’attenzione del Dirigente scolastico dell’istituzione scolastica di destinazione.
Diritto del dipendente di prendere visione del fascicolo.
Ciascun dipendente scolastico ha il diritto di prendere visione ed estrarre copia dei documenti contenuti nel proprio fascicolo personale, nel rispetto della normativa generale sul diritto di accesso agli atti previsto dagli art.22 e ss della L. 241/90.
Si precisa che il diritto di accesso è esercitabile, ai sensi dell’art.22, comma 6, fino a quando la pubblica amministrazione ha l’obbligo di detenere i documenti amministrativi ai quali si chiede di accedere: non sarà possibile dunque avere accesso agli atti ove l’istituzione scolastica abbia trasmesso il fascicolo personale ad altra istituzione scolastica, nel caso ad esempio di trasferimento del dipendente.
In allegato format editabile di lettera di accompagnamento per la trasmissione del fascicolo personale.
Pubblicato in Segreteria
Argomenti: Fascicolo personale