Concorso secondaria PNRR 2024: accedo con laurea + 24 CFU o tre anni servizio? Cosa conviene per futura abilitazione?
Concorso secondaria PNRR 2024: molti aspiranti si chiedono se convenga accedere alla procedura con i 24 CFU/CFA o con i tre anni di servizio, in vista del percorso abilitante da frequentare in caso di vittoria della procedura concorsuale e della successiva immissione in ruolo.
Requisiti
Il concorso PNRR 2024 scuola secondaria di primo e secondo grado è disciplinato dal DM n. 205/2023 (integrato dal DM 214/2024 riguardo al superamento della prova scritta e dei programmi) ed è stato bandito con DDG n. 3059 del 10 dicembre 2024.
Come leggiamo nei succitati DM 205/2023 e DDG n. 3059/2024, possono partecipare al concorso gli aspiranti in possesso di uno dei seguenti requisiti:
– posti comuni:
- laurea coerente con la classe di concorso oggetto del concorso (completa di tutti i CFU/CFA per l’accesso alla classe di concorso) + abilitazione per la specifica classe di concorso oppure
- laurea coerente con la classe di concorso (completa di tutti i CFU/CFA per l’accesso alla classe di concorso) + tre anni di servizio negli ultimi cinque, entro il termine di presentazione della domanda, svolti presso le scuole statali, anche non continuativi, di cui almeno uno specifico oppure
- laurea coerente con la classe di concorso oggetto del concorso (completa di tutti i CFU/CFA per l’accesso alla classe di concorso) + 24 CFU in discipline psicopedagogiche e metodologie didattiche di cui al dm n. 616/2017 conseguiti entro il 31 ottobre 2022 Cosa va indicato nella domanda
- laurea coerente con la classe di concorso (completa di tutti i CFU/CFA per l’accesso alla classe di concorso) + almeno 30 CFU/CFA del percorso abilitante di cui al DPCM 4 agosto 2023. Al riguardo, ricordiamo che possono partecipare con riserva gli aspiranti solamente iscritti al citato percorso; la riserva sarà sciolta positivamente, se i suddetti 30 CFU/CFA verranno conseguiti, per il concorso in esame, entro il 30 giugno 2025.
– posti di ITP:
- abilitazione oppure
- diploma di accesso alla classe di concorso come indicato da tabella B del DPR
posti di sostegno:
- titolo di specializzazione specifico
[INDICAZIONI PRESENTAZIONE DOMANDA: sino al 30 dicembre 2024]
Partecipazione con laurea e servizio o 24 CFU
Dunque, al concorso per i posti comuni si può partecipare anche con:
- titolo di studio (laurea) più + 24 CFU conseguiti entro il 31 ottobre 2022 oppure
- titolo di studio (laurea) + tre anni di servizio negli ultimi cinque, entro il termine di presentazione della domanda, svolti presso le scuole statali, anche non continuativi, di cui almeno uno specifico.
Molti aspiranti sono in possesso dei due richiesti titoli aggiuntivi (ossia i 24 CFU e i tre anni di servizio) e, come detto all’inizio, si chiedono con quale dei due sia più conveniente accedere, in vista del percorso abilitante da frequentare (di seguito il perché). Al riguardo affermiamo che, nell’uno e nell’altro caso, non c’è alcuna differenza in merito al punteggio per il titolo d’accesso, come non dovrebbe esserci alcun vincolo ai fini del percorso per conseguire l’abilitazione, se conseguita prima dell’assunzione.
Vediamo di seguito il perché di quanto affermato riguardo sia al punteggio che all’abilitazione.
Punteggio titolo d’accesso
La valutazione del titolo d’accesso, nel caso in esame della laurea, avviene sulla base della tabella allegata al DM n. 205/2023 (Allegato B) – sezione A-A1 punto A.1.1, nella maniera di seguito indicata:
- la laurea dà punteggio solo se il voto, rapportato a 100/100, è superiore a 75 punti;
- se il voto è inferiore o pari a 75/100 non è attribuito alcun punteggio;
- se il voto è superiore a 75/100, si procede nel modo seguente: voto laurea – 75/2; a tal fine è necessario conseguire un voto di laurea pari almeno a 84/110 (e si ottengono 0, 5 punti)
- il punteggio minimo è pari a 0,5 punti, mentre quello massimo è pari a 12,50 punti.
Gli altri due requisiti richiesti ai fini dell’accesso, ossia i 24 CFU (entro il 31/10/22) oppure i tre anni di servizio, non danno alcun punteggio nell’ambito del titolo di accesso.
Pertanto, ai fini della valutazione del titolo d’accesso e del relativo punteggio, non fa differenza alcuna accedere con laurea + tre anni di servizio oppure con laurea+ 24 CFU (per la valutazione del servizio vedi ultimo paragrafo “Servizi utili”).
Vincitori privi abilitazione
Quanto al percorso di abilitazione, premettiamo che, ai sensi del D.lgs. n. 59/2017, i vincitori di concorso non abilitati non sono assunti direttamente in ruolo ma seguono questo iter:
- sono assunti a tempo determinato (al 31/08);
- nel corso del contratto a tempo determinato conseguono 30 CFU/CFA (i partecipanti con tre anni di servizio) oppure 36 CFU/CFA (i partecipanti con 24 CFU/CFA) dei 60 CFU/CFA) del previsto percorso universitario abilitante;
- conseguita l’abilitazione, sono assunti a tempo indeterminato e sottoposti al periodo di formazione e prova.
Percorso abilitazione vincolato?
Cosa succede se gli aspiranti suddetti conseguono l’abilitazione prima dell’assunzione, magari seguendo un percorso da 30 CFU perché già abilitati in una classe di concorso diversa da quella di partecipazione al concorso oppure perché già specializzati su sostegno?
Come accaduto agli assunti dalle procedure terminate del concorso PNRR 2023, sono assunti direttamente a tempo indeterminato (a tal fine, dichiarano il titolo conseguito nella seconda domanda per il ruolo, quella per la scelta della sede). Quanto detto, indipendentemente dalla partecipazione al concorso con 24 CFU (per cui si sarebbero dovuti conseguire 36 CFU, invece gli interessati si sono abilitati con 30 CFU) oppure con 30 CFU. D’altra parte, non avrebbe senso far svolgere un percorso per ottenere una stessa abilitazione già conseguita, considerato che un’abilitazione è sempre tale, a prescindere dal numero di crediti tramite i quali sia stata ottenuta.
Quanto detto (e successo con il succitato concorso 2023), dunque, permette di affermare che la partecipazione con laurea + 30 CFU o laurea con 24 CFU non è vincolante ai fini del successivo percorso, se il titolo abilitante è conseguito prima dell’abilitazione.
Diverso il discorso per chi accederà al corso abilitante dopo l’assunzione. In tal caso, infatti, si dovrebbe seguire il previsto percorso:
- da 36 CFU (chi ha partecipato con 24 CFU)
- da 30 CFU (chi ha partecipato con 30 CFU)
Per completezza ricordiamo sinteticamente quali servizi sono utili ai fini del punteggio, quali per l’accesso e quali per la riserva.
Titolo di accesso sarà vincolante per i 30 o 36 CFU?
Chi invece non consegue l’abilitazione nel corso della procedura, dovrà seguire lo specifico percorso dedicato ai vincitori di concorso, da 30 o 36 CFU. Il titolo di accesso dichiarato nella domanda sarà vincolante per il futuro percorso?
A questo quesito non c’è ancora una risposta definitiva, siamo infatti in attesa dell’attivazione della procedura per i vincitori del concorso PNRR1, che ci chiarirà le idee in proposito.
In ogni caso, dato che ad essere valutata è sempre e soltanto la laurea, perchè non porsi nella situazione di maggior vantaggio (magari abbandonando l’attaccamento ai 24 CFU!).
Servizi utili
I servizi prestati dai candidati, a seconda della classe di concorso/posto di svolgimento, possono essere utilizzati:
- quali titolo d’accesso (insieme alla laurea): tre annualità, prestate (su posto comune o di sostegno) nelle scuole statali, negli ultimi cinque anni, di cui almeno una (annualità) nella classe di concorso per la quale si partecipa. Sono validi i servizi prestati, secondo quanto detto prima, dall’a.s. 2019/20 fino al 2023/24 (cinque anni);
- per la riserva di posti del 30%: tre annualità, negli ultimi dieci anni, prestate nelle scuole statali (su posto comune o di sostegno), di cui almeno una (annualità) specifica. Sono validi i servizi prestati, secondo quanto detto prima, dall’a.s. 2014/15 fino al 2023/24 (dieci anni);
- per punteggio: i soli servizi prestati sulla specifica classe di concorso/tipologia posto di partecipazione. Sono valutati 2 punti per ciascun anno (annualità).
I servizi di cui ai punti 1 e 2, se tutti specifici (uno lo deve essere necessariamente in entrambi i casi), sono valutati tutti ai fini del punteggio. Ne abbiamo già parlato in Concorso scuola PNRR2, l’anno scolastico 2024/25 non vale. Quali servizi sono validi
Le risposte ai quesiti
È possibile inviare un quesito all’indirizzo [email protected] (non è assicurata risposta individuale ma la trattazione di tematiche generali).
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