Ricostruzione e riallineamento di carriera

Ricostruzione e riallineamento di carriera: stato dell’arte e suggerimenti operativi

di Leon Zingales e Clotilde Graziano

La nota del MEF n. 8438 del 10 gennaio 2024 evidenzia comela ricostruzione di carriera e il riallineamento di carriera per il personale delle Istituzioni scolastichesiano due procedure differenti che, sebbene abbiano obiettivi simili, presentano differenze profonde relativamente alla normativa di riferimento ed alle conseguenti modalità di attuazione.

Nota MEF n. 8438 del 10/01/2024 Le due categorie di provvedimento, benché molto simili nella loro predisposizione, hanno natura diversa. La prima, quella delle “ricostruzioni di carriera”, comprende provvedimenti la cui formazione consegue alla domanda dell’interessato ed è disciplinata da norme di rango primario; mentre per la seconda, quella dei “riallineamenti di carriera”, la relativa disciplina è contenuta in un decreto di recepimento di accordo sindacale, nello specifico quello riguardante il personale del comparto Scuola per il triennio 1988-1990, che, alla luce della contrattualizzazione del pubblico impiego intervenuta successivamente, deve quindi considerarsi come una clausola negoziale che non comporta la necessità della proposizione di un’istanza.  

Ricostruzione di Carriera

Il procedimento della “ricostruzione di carriera” consente di ricostruire la carriera del personale della scuola, ai fini dell’attribuzione della relativa fascia stipendiale a seguito di immissione in ruolo.

La competenza del procedimento è disciplinata dall’art. 14 comma 1 del DPR 275/1999, ove è specificato che alle Istituzioni scolastiche sono attribuite le funzioni relative alle ricostruzioni della carriera ed allo stato giuridico ed economico del personale della scuola.

Art.14 comma 1 del DPR 275/1999 A decorrere dal 1° settembre 2000 alle istituzioni scolastiche sono attribuite le funzioni già di competenza dell’Amministrazione centrale e periferica relative alla carriera scolastica e al rapporto con gli alunni, all’amministrazione e alla gestione del patrimonio e delle risorse e allo stato giuridico ed economico del personale non riservate, in base all’articolo 15 o ad altre specifiche disposizioni, all’Amministrazione centrale e periferica. Per l’esercizio delle funzioni connesse alle competenze escluse di cui all’articolo 15 e a quelle di cui all’articolo 138 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 le istituzioni scolastiche utilizzano il Sistema Informativo del Ministero della Pubblica Istruzione. Restano ferme le attribuzioni già rientranti nella competenza delle istituzioni scolastiche non richiamate dal presente regolamento.

Le tempistiche del processo di “ricostruzione di carriera” sono disciplinate dall’art.1 comma 209 della  Legge n.207/2015

Art.1 comma 209 della Legge n. 207/2015  Le domande per il riconoscimento dei servizi agli effetti della carriera del personale scolastico sono presentate al dirigente scolastico nel periodo compreso tra il 1º settembre e il 31 dicembre di ciascun anno, ferma restando la disciplina vigente per l’esercizio del diritto al riconoscimento dei servizi agli effetti della carriera. Entro il successivo 28 febbraio, ai fini di una corretta programmazione della spesa, il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca comunica al Ministero dell’economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato le risultanze dei dati relativi alle istanze per il riconoscimento dei servizi agli effetti della carriera del personale scolastico.

Relativamente ai servizi preruolo riconosciuti, ai sensi dell’art. 485 del D.Lgs. 297/1994, è valido il seguente procedimento amministrativo della ricostruzione di carriera:

  • i primi 4 anni di servizio preruolo sono interamente utili ai fini giuridici ed economici;
  • il restante servizio viene così considerato: i 2/3 di servizio è riconosciuto utile ai fini giuridici ed economici; l’1/3 di servizio è riconosciuto utile ai solo ai fini economici.

Ai fini dell’individuazione della posizione stipendiale spettante all’atto della decorrenza economica ruolo, viene preso in considerazione solo la parte di servizio riconosciuto utile ai fini giuridici ed economici, vale a dire, i primi 4 anni più i 2/3 dall’anzianità restante.

La rimanente parte, ossia 1/3 di anzianità utile ai soli fini economici, viene momentaneamente congelata per essere riconosciuta, tramite il meccanismo di “ricostruzione di carriera” al compimento delle soglie di anzianità previste dall’Art. 4 c.3 DPR 399/1988, ossia:

  • 16 anni per i docenti di scuola secondaria secondo grado;
  •  18 anni per i docenti infanzia/primaria/secondaria di primo grado;
  •  18 anni per il DSGA;
  •  20 anni per il personale ATA.

Urge rammentare che, qualora la suddetta anzianità non venisse raggiunta per un qualsiasi motivo, nulla potrà essere restituito al lavoratore.

Si precisa che, ai sensi dell’art.14 del DL 69/2023 convertito in Legge n. 103 del 10 agosto 2023, quanto detto in precedenza non si applica più per le immissioni in ruolo con decorrenza dall’ a.s. 2023/2024. Per tale personale, le novità presenti in tale articolo possono essere così riassunte:

  • Si dispone la valutazione “per intero” di tutta l’anzianità di servizio riconosciuta utile, senza utilizzare il “meccanismo” della valutazione indicato in precedenza;
  • Si prevede la valutazione del solo “servizio effettivo prestato”, trascurando pertanto la precedente valutazione (che prevedeva, solo per il personale docente, la valutazione di intero anno scolastico a condizione di servizio per più di 180 giorni in un anno scolastico ovvero ininterrottamente dal primo febbraio fino alla conclusione delle operazioni di scrutinio).

Ovviamente le segreterie scolastiche continueranno ad applicare la valutazione secondo la normativa “ante DL 69/2023” per tutto il personale immesso in ruolo in data antecedente all’A.S. 2023/2024. **

 Nella nota MEF n. 28 del 2/12/2021 viene precisato che il diritto alla ricostruzione di carriera, sulla base dell’effettiva anzianità di servizio, non soggiace alla prescrizione ordinaria decennale di cui all’art. 2946 del codice civile, come evidenziabile dall’orientamento giurisprudenziale consolidatosi in materia, con importanti pronunce della Corte di Cassazione e della Corte dei conti, in sede di controllo, con le quali è stata sancita la non prescrittibilità del diritto alla ricostruzione della carriera sulla base dell’effettiva anzianità di servizio.

Cass. civ. Sez. lavoro Ord., 30/01/2020, n. 2232 L’anzianità di servizio in ruolo degli insegnanti configura un mero fatto giuridico, come tale insuscettibile di una prescrizione distinta da quella dei diritti patrimoniali che su di essa si fondano, con la conseguenza che, nel caso in cui il docente, prescrittosi un primo scatto di retribuzione, agisca tempestivamente per ottenere l’attribuzione di scatti successivi, questi debbono essere liquidati nella misura ad essi corrispondente, e cioè come se quello precedente, maturato ma non più dovuto per effetto della prescrizione, fosse stato corrisposto, in quanto il datore di lavoro può opporre al lavoratore la prescrizione quinquennale dei crediti relativi ai singoli aumenti ma non la prescrizione dell’anzianità di servizio quale fattispecie costitutiva di crediti ancora non prescritti.

Anche la Corte dei conti, nell’Adunanza Generale della Sezione Centrale del controllo di legittimità – chiamata a pronunciarsi in merito alla legittimità di decreti di ricostruzione di carriera riguardanti il personale ATA, con la Deliberazione n. SCCLEG/4/2019/SUCC. del 15 luglio 2019, nel richiamare l’orientamento già espresso in linea generale dalla Corte di Cassazione, ha chiarito che il diritto alla ricostruzione di carriera rientra tra i diritti soggettivi del personale della Scuola non soggetti a prescrizione, a prescindere dalla data di presentazione della domanda da parte dell’interessato, ferma restando, tuttavia, la prescrittibilità degli aumenti stipendiali dovuti al maturare delle classi retributive secondo gli ordinari criteri previsti dalla legge.

Ovviamente, ai fini economici, come indicato dalla suddetta nota MEF n. 28 del 2/12/2021, si possono liquidare esclusivamente gli arretrati stipendiali relativi al quinquennio antecedente all’emanazione dei decreti – in assenza di atti interruttivi del termine prescrizionale da parte dell’interessato – trovando applicazione il limite della prescrizione quinquennale di cui all’articolo 2948 del codice civile

Riallineamento di Carriera

Il riallineamento della carriera prevede che l’anzianità utile ai soli fini economici diventi interamente valida ai fini dell’attribuzione delle successive posizioni stipendiali.

Il punto di riferimento normativo è il DPR 399 del 23 agosto 1988, concernente il recepimento delle norme risultanti dalla disciplina prevista dall’accordo per il triennio 1988-1990 del 9 giugno 1988 relativo al personale del comparto scuola.

Art. 4 c.3 DPR 399/1988 Al compimento del sedicesimo anno per i docenti laureati della scuola secondaria superiore, del diciottesimo anno per i coordinatori amministrativi, per i docenti della scuola materna ed elementare, della scuola media e per i docenti diplomati della scuola secondaria superiore, del ventesimo anno per il personale ausiliario e collaboratore, del ventiquattresimo anno per i docenti dei conservatori di musica e delle accademie, l’anzianità utile ai soli fini economici è interamente valida ai fini dell’attribuzione delle successive posizioni stipendiali.

Essenzialmente il suddetto comma evidenzia che l’anzianità utile solo ai fini economici diviene interamente valida ai fini della attribuzione delle successive posizioni stipendiali (e quindi diviene valida sia ai fini economici che giuridici) quando si raggiungono le soglie di anzianità indicate per le varie tipologie di personale.

L’art. 4, comma 3, del DPR 399/88, evidenzia letteralmente che “L’anzianità utile ai soli fini economici è interamente valida ai fini dell’attribuzione delle successive posizioni stipendiali”. Di conseguenza si prevede una disposizione, in tempi differiti e vincolati all’effettivo stato giuridico (si pensi per esempio al caso di un docente permanente inidoneo e collocato fuori ruolo ed utilizzato in mansioni amministrative), un nuovo riconoscimento di servizi non valutabili ex ante, poiché dipendenti da un contesto non prevedibile. Da ciò discende che il riallineamento della carriera consta in un nuovo provvedimento che, nell’ambito di una progressione già stabilita a norma di legge, riconosca servizi aggiuntivi (in precedenza congelati) atti a produrre ulteriori effetti giuridici ed economici.

Posto in questi termini, risulta chiaro quanto specificato nella nota MEF n.8438 del 10/01/2024 che prevede:

  • Il MEF autonomamente non procede al “riallineamento di carriera”. L’Istituzione scolastica deve infatti adottare d’ufficio il provvedimento di riallineamento di carriera, tenendo conto di eventuali fattori di interruzione dell’anzianità di servizio prodottisi nel corso della carriera, di cui è tenuta ad effettuare accurata ricognizione, anche presso il personale interessato; quest’ultimo, a sua volta, ha il diritto (con le connesse azioni giudiziali e stragiudiziali) di ottenere il provvedimento e di sollecitare la propria Amministrazione in caso d’inerzia;
  • Il “riallineamento di carriera”, analogamente alla “ricostruzione di carriera”, in base a quanto statuito dalla Corte di Cassazione, nonché dalla Corte dei Conti, così come riportato nella Circolare RGS n. 28/2021, rientra tra i diritti soggettivi del personale della Scuola e di conseguenza non è soggetto a prescrizione;
  • “Il riallineamento di carriera”, pur non essendo soggetto a prescrizione, deve essere distinto dai diritti a contenuto patrimoniale che si fondano sull’anzianità di servizio; nel caso la scuola emetta tardivamente il decreto di riallineamento della carriera, senza che l’interessato abbia prodotto istanza d’interruzione della prescrizione, si applica la prescrizione quinquennale degli assegni prevista dall’art. 2948 del codice civile;
  • In fase di pagamento e nel caso in cui il provvedimento sia stato adottato dopo il compimento del quinto anno successivo al verificarsi di dette condizioni, vorranno applicare la prescrizione quinquennale, indipendentemente dalla sua esplicitazione nel provvedimento, essendo per la Pubblica Amministrazione la prescrizione, oltre che non derogabile ai sensi dell’articolo 2936 del Codice Civile, non rinunciabile ai sensi dell’articolo 3 del regio decreto-legge 19 gennaio 1939, n. 295, convertito dalla legge 2 giugno 1939, n. 739.
Suggerimenti operativi per le Istituzioni scolastiche Tenuto conto che per “Il riallineamento di carriera”, relativamente ai diritti a contenuto patrimoniale, si applica la prescrizione quinquennale degli assegni prevista dall’art. 2948 del codice civile, è necessario che le Istituzioni scolastiche procedano celermente ad un’accurata ricognizione del personale interessato. Tutto ciò affinché gli interessati presentino opportuna istanza d’interruzione della prescrizione, evitando i contenziosi associati all’applicazione della nota MEF n.8438 del 10/01/2024.

Si rammenta che, come esplicitato nel paragrafo precedente, per il personale immesso in ruolo a partire dall’anno scolastico 2023/2024 non è più previsto il “riallineamento di carriera”, per ovviare alla Procedura d’infrazione UE n. 2014/4231, in virtù dell’articolo 14 del decreto-legge 13 giugno 2023, n. 69, convertito con modificazioni dalla legge 10 agosto 2023, n. 103.


Note

Sulla questione era a suo tempo intervenuta la Corte di cassazione con la sentenza n. 31149 del 28 novembre 2019, stabilendo che le regole di ricostruzione della carriera, sinora applicate dal Ministero dell’istruzione violano il “principio di non discriminazione tra personale precario e personale di ruolo”.

La Corte di Cassazione aveva confermato che il lavoro svolto a tempo determinato deve essere equiparato, in sede di ricostruzione della carriera, a quello a tempo indeterminato, poiché la disparità di trattamento, tra dipendenti ab origine a tempo indeterminato e dipendenti immessi in ruolo dopo un servizio di precariato, non può essere giustificata dalla precedente natura “non di ruolo” del rapporto d’impiego, dalla pretesa novità di ogni singolo contratto rispetto al precedente o dalle modalità di reclutamento del personale nel settore scolastico; ha escluso che possa configurarsi una “differenza qualitativa e quantitativa” della prestazione svolta dal docente precario e dal collega di ruolo; tra l’altro, la disciplina dettata dai CCNL, succedutisi nel tempo, non opera distinzione alcuna in merito al contenuto della funzione docente.

Bibliografia

  • Nota Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato prot. 125967 del 10.5.2024;
  • Nota del MEF n. 8438 del 10 gennaio 2024;
  • DPR n.275/1999;
  • CCNL Scuola 1988-1990 del 9 giugno 1988;
  • Legge n. 207/2015;
  • D.Lgs. 112/1998;
  • D.Lgs. 297/1994;
  • DPR 399/1988;
  • Legge n. 103/2023;
  • Nota del MEF n. 28 del 2 dicembre 2021;
  • Corte di cassazione sentenza n. 31149 del 28 novembre 2019;
  • Cass. civ. Sez. lavoro Ord. 30/01/2020, n. 2232;
  • Deliberazione n. SCCLEG/4/2019/SUCC. del 15 luglio 2019 Corte dei Conti;
  • Nota ministeriale del 31.07.2008;
  • Sentenza del 26/11/2019 N. 02860/2019 REG.PROV.COLL del Tribunale Amministrativo Regionale della Sicilia

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