Congedo parentale: Novità per il secondo e terzo mese nella la legge di bilancio 2025 per Docenti e ATA

La Legge di Bilancio 2025 ha confermato importanti disposizioni riguardanti il congedo parentale, mantenendo la retribuzione al 100% per il primo mese e introducendo novità significative per i mesi successivi. Queste modifiche sono particolarmente rilevanti per il personale docente e ATA.

Primo mese di congedo parentale

Secondo quanto stabilito dal CCNL Istruzione e Ricerca 2019/21, i docenti e il personale ATA hanno diritto a ricevere il 100% della retribuzione durante il primo mese di congedo parentale, a condizione che il congedo sia fruito entro i 12 anni di vita del bambino. Questa disposizione rimane valida anche con l’entrata in vigore della Legge di Bilancio 2025.

Secondo e terzo mese di congedo parentale

Le nuove regole per il secondo e terzo mese di congedo parentale sono state modificate come segue:

  • Per chi ha terminato il congedo di maternità o paternità entro il 31 dicembre 2024, il primo mese è retribuito al 100%, il secondo mese all’80% (se fruito entro i 6 anni del bambino, altrimenti al 30%), e i restanti mesi al 30% fino ai 12 anni del bambino.
  • Per chi conclude il congedo di maternità o paternità dopo il 1° gennaio 2025, i primi 30 giorni sono retribuiti al 100%, i due mesi successivi all’80% (se fruiti entro i 6 anni), e i restanti 6 mesi al 30% fino ai 12 anni del bambino.

Queste misure sono a regime e garantiranno una maggiore equità per i docenti e il personale ATA che usufruiscono del congedo parentale.

Disposizioni normative e operatività

È importante notare che le nuove disposizioni saranno operative solo dopo la pubblicazione della circolare operativa. La Legge di Bilancio 2025, pubblicata in Gazzetta Ufficiale il 1° gennaio, introduce anche modifiche significative rispetto al periodo indennizzabile di congedo parentale.

Novità dal decreto legislativo 30 giugno 2022

Il decreto legislativo 30 giugno 2022 ha ampliato i diritti di congedo parentale per i genitori:

  • Fino al 12° anno di vita del bambino, ogni genitore ha diritto a un periodo indennizzabile di 3 mesi, non trasferibile all’altro genitore.
  • In alternativa, i genitori possono richiedere un ulteriore periodo indennizzabile di 3 mesi, per un massimo complessivo di 9 mesi.

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