Permessi legge 104/92, è possibile fruirne anche per attività complementari all’assistenza, come ad esempio fare acquisti per la persona con disabilità
La Corte di Cassazione è recentemente tornata ad occuparsi della fruizione dei permessi di cui alla legge 104/92 per l’assistenza a persone con disabilità.
Con l’ordinanza n. 1227 del 17 gennaio 2025, la Suprema Corte ha stabilito che non costituisce abuso del diritto se un lavoratore, durante l’utilizzo dei permessi concessi ai sensi della legge 104/1992, svolge attività accessorie che sono collegate all’assistenza del disabile, anche se non si tratta di assistenza diretta.
La Cassazione si è in particolare occupata di un lavoratore licenziato per un presunto uso improprio dei permessi giornalieri destinati all’assistenza del suocero disabile, come previsto dalla legge 104/1992. La Corte d’Appello aveva accolto il ricorso del lavoratore, affermando che nell’assistenza al disabile devono essere considerate valide anche le attività accessorie, come acquistare medicinali o recarsi presso l’abitazione dell’assistito e tornare al proprio domicilio.
Cosa ha deciso la Cassazione
La Corte ha confermato la decisione della Corte