Quando si presenta la dichiarazione dei redditi 2023? Da maggio ed entro il termine ultimo di fine novembre è necessario trasmettere la denuncia annuale all’Agenzia delle Entrate. Focus su soggetti obbligati, scadenza e regole da tenere a mente per lavoratori dipendenti, pensionati e partite IVA.
Dichiarazione dei redditi 2023: quando si presenta?
La presentazione della dichiarazione dei redditi 2023 è uno degli appuntamenti più importanti dell’anno per lavoratori dipendenti, pensionati e partite IVA.
Ogni anno è infatti necessario presentare la denuncia dei redditi se si rientra tra i soggetti obbligati all’adempimento, rispettando la scadenza ultima di fine novembre.
Per chi si chiede quando si presenta la dichiarazione dei redditi è tuttavia necessario soffermarsi sulle differenze previste per ciascuna categoria di contribuente.
Doppia scadenza per modello 730 e Redditi
Per dipendenti e pensionati che utilizzano il modello 730/2023 il termine ultimo da rispettare è fissato al 30 settembre. Per i titolari di partita IVA che utilizzano il modello Redditi c’è invece tempo fino al 30 novembre.
Non tutti sono però obbligati a presentare la dichiarazione dei redditi, ed è quindi bene fare il punto di soggetti tenuti all’invio e dei casi di esonero.
Ha preso il via a maggio la stagione della dichiarazione dei redditi, adempimento che prevede una scadenza specifica per i contribuenti che presentano il modello 730 e per chi si avvale invece del modello Redditi.
Se in linea generale il termine ultimo da rispettare è fissato al 30 novembre dell’anno successivo al periodo d’imposta di riferimento.
Per lavoratori dipendenti e pensionati che utilizzano il modello 730 precompilato o ordinario la scadenza è anticipata al 30 settembre, termine che per il 2023 è automaticamente differito al 2 ottobre cadendo si sabato.
Dichiarazione dei redditi 2023: soggetti obbligati
Chi sono i soggetti obbligati all’invio della dichiarazione dei redditi? Si tratta in linea generale di coloro che:
- hanno conseguito redditi nell’anno 2022;
- sono obbligati alla tenuta delle scritture contabili (come, in genere, i titolari di partita IVA), anche nel caso in cui non abbiano conseguito alcun reddito.
In particolare, sono obbligati alla presentazione della dichiarazione dei redditi:
- i lavoratori dipendenti che hanno cambiato datore di lavoro e sono in possesso di più certificazioni di lavoro dipendente o assimilati (Certificazione Unica 2023), nel caso in cui l’imposta corrispondente al reddito complessivo superi di oltre euro 10,33 il totale delle ritenute subite. Un esempio tra tutti riguarda i lavoratori percettori della cassa integrazione, che hanno ricevuto il modello CU sia da parte dell’INPS che del datore di lavoro;
- i lavoratori dipendenti che direttamente dall’INPS o da altri Enti hanno percepito indennità e somme a titolo di integrazione salariale o ad altro titolo, se erroneamente non sono state effettuate le ritenute o se non ricorrono le condizioni di esonero indicate nelle precedenti tabelle;
- i lavoratori dipendenti a cui il sostituto d’imposta ha riconosciuto deduzioni dal reddito e/o detrazioni d’imposta non spettanti in tutto o in parte (anche se in possesso di una sola Certificazione Unica 2023);
- i lavoratori dipendenti che hanno percepito retribuzioni e/o redditi da privati non obbligati per legge ad effettuare ritenute d’acconto (per esempio collaboratori familiari, autisti e altri addetti alla casa);
- i contribuenti che hanno conseguito redditi sui quali l’imposta si applica separatamente (ad esclusione di quelli che non devono essere indicati nella dichiarazione – come le indennità di fine rapporto ed equipollenti, gli emolumenti arretrati, le indennità per la cessazione dei rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, anche se percepiti in qualità di eredi – quando sono erogati da soggetti che hanno l’obbligo di effettuare le ritenute alla fonte);
- i lavoratori dipendenti e/o percettori di redditi a questi assimilati ai quali non sono state trattenute o non sono state trattenute nella misura dovuta le addizionali comunale e regionale all’IRPEF. In tal caso l’obbligo sussiste solo se l’importo dovuto per ciascuna addizionale supera euro 10,33;
- i contribuenti che hanno conseguito plusvalenze e redditi di capitale da assoggettare ad imposta sostitutiva da indicare nei quadri RT e RM.
- i docenti titolari di cattedre nelle scuole di ogni ordine e grado, che hanno percepito compensi derivanti dall’attività di lezioni private e ripetizioni e che intendono fruire della tassazione sostitutiva, presentano anche il quadro RM del modello REDDITI Persone Fisiche 2023.
Chi non deve presentare la dichiarazione dei redditi 2023: i soggetti esonerati
Non è sempre obbligatorio presentare la dichiarazione dei redditi. Se si rientra nei caso di esonero è infatti possibile non effettuare la trasmissione all’Agenzia delle Entrate. In caso di fruizione di detrazioni o deduzioni fiscali l’invio consente di beneficiare del rimborso fiscale spettante.
Al netto di tale importante considerazione, è esonerato dalla presentazione della dichiarazione 2023 il contribuente, non obbligato alla tenuta delle scritture contabili, che possiede redditi per i quali è dovuta un’imposta non superiore ad euro 10,33.
Non è obbligatoria la presentazione della dichiarazione dei redditi
per il contribuente che possiede esclusivamente:
- redditi da abitazione principale, relative pertinenze e altri fabbricati non locati, se il fabbricato non è situato nello stesso Comune dell’abitazione principale;
- redditi da lavoro dipendente o pensione;
- redditi da lavoro dipendente o pensione e redditi da abitazione principale e relative pertinenze e altri fabbricati non locati se non situati nello stesso Comune dell’abitazione principale;
- redditi da rapporti di collaborazione coordinata e continuativa compresi i lavori a progetto
In relazione a redditi da lavoro dipendente, pensione, fabbricati e rapporti di collaborazione non è obbligatoria la presentazione del modello 730 o della dichiarazione con modello Redditi 2023 soltanto qualora i redditi percepiti siano stati corrisposti da un unico sostituto d’imposta che effettua le ritenute d’acconto o che siano stati corrisposti da più sostituti purché certificati dall’ultimo che ha effettuato il conguaglio. Inoltre, l’esonero si applica nel caso in cui non siano dovute le relative addizionali regionali e comunali.