730: tutte le novità per il 2024

Il 730/2024 racchiude diverse novità, che ovviamente fanno riferimento all’anno d’imposta 2023, ma che di fatto producono degli effetti fiscali a partire dai modelli di quest’anno. Vediamo dunque di seguito le principali novità.

Detrazioni figli a carico e Assegno Unico

Rispetto all’anno scorso, l’effetto verrà esteso su tutti e 12 i mesi, quindi per l’intero anno d’imposta 2023. Le detrazioni sui carichi fiscali spetteranno solo per i figli con 21 anni o più, cioè quelli per cui non è possibile percepire l’Assegno Unico. I dati dei figli vanno comunque indicati nel prospetto dei familiari a carico per non perdere il diritto alle altre detrazioni – queste sì dovute – sulle spese sostenute per loro (mediche, sportive, scolastiche, universitarie, ecc).

Superbonus 110 spalmato in 10 anni

Nel Modello 730/2024 c’è la possibilità di opzionare la suddivisione in 10 rate annuali – anziché nelle canoniche 5 – per le spese di Superbonus effettuate nel 2022 con l’aliquota del 110%. Infatti per tutti quelli che pur avendo diritto al 110% sulle spese 2022, non avrebbero potuto usufruire in soli 5 anni dell’intera detrazione a causa di una risicata capienza fiscale, è stata concessa l’opportunità di diluirle in un periodo più lungo di 10, a condizione però di iniziare a dichiarale nei modelli 2024.

Bonus Mobili più basso

Il Bonus Mobili viene applicato sempre al 50%, ma su un tetto di spesa di 8.000 euro, non più di 10.000.

Detrazione IVA per l’abitazione principale

Nel Modello 730/2024 verrà inoltre riconosciuta una detrazione pari al 50% dell’IVA pagata nel 2023 sull’acquisto di abitazioni in classe energetica A o B cedute dalle imprese costruttrici.

Criptovalute e capitali di fonte estera

Nel Modello 730/2024 confluiscono i dati relativi a IVIE, IVAFE e all’imposta sostitutiva sulle cripto-attività nel nuovo Quadro W. Inoltre si allarga il Quadro L, dove si aggiungono nuovi righi riguardanti la rivalutazione dei terreni e la tassazione sostituiva dei redditi di capitale di fonte estera percepiti direttamente dal contribuente senza l’intervento di intermediari residenti.

Le novità nella compilazione sono molteplici:

  • nella colonna 1 “Tipo” reddito (righi da C1 a C3) sono stati introdotti due nuovi codici reddito:
  • codice 8: redditi di lavoro dipendente o assimilati percepiti dai lavoratori sportivi operanti nel settore del dilettantismo
  • codice 9: redditi di lavoro dipendente degli atleti e delle atlete operanti nel settore professionistico, di età inferiore a 23 anni.
    I dati per compilare i righi con queste nuove tipologie di redditi sono presenti in appositi campi delle Certificazioni Uniche 2024 (CU) che verranno consegnate ai contribuenti coinvolti.
  • è stata introdotta nel quadro la Sezione VII – “Tassazione mance settore turistico-alberghiero e di ricezione”: questa sezione è composta da 6 colonne e dovrà essere compilata per assoggettare a tassazione ordinaria o sostitutiva gli importi delle mance ricevuti dai dipendenti delle strutture ricettive e delle imprese di somministrazione di cibi e bevande.

Per beneficiare della tassazione sostitutiva dell’Irpef del 5% occorre che il contribuente nell’anno 2022 abbia percepito redditi da lavoro dipendente non superiori a 50.000 euro; inoltre, la tassazione sostitutiva può essere applicata su un importo di mance non superiore al 25% di tutti i redditi di lavoro dipendente ricevuti nell’anno da imprese turistico-alberghiere e della ristorazione.

A seconda della modalità di tassazione operata dal datore di lavoro, saranno compilati diversi campi della CU 2024 consegnata al contribuente e quest’ultimo potrà decidere di modificare la tassazione applicata se la ritiene meno vantaggiosa (un po’ come già accade per i premi di risultato). Per approfondire il tema, si segnala la Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 26/E del 29 agosto 2023.

In fine, è stato innalzato da 491 euro a 517 euro, il limite della detrazione per il personale del comparto sicurezza e difesa;

Altri dettagli sulle novità per il 2024:

Ampliamento platea 730: 

da quest’anno è possibile utilizzare il modello 730 anche per dichiarare alcune fattispecie reddituali per le quali in precedenza era necessario presentare il modello REDDITI PF. In particolare è ora possibile presentare il 730:

per comunicare dati relativi alla rivalutazione del valore dei terreni effettuata ai sensi dell’art. 2 del decreto-legge 24 dicembre 2002, n. 282;

per dichiarare determinati redditi di capitale di fonte estera assoggettati a imposta sostitutiva;

assolvere agli adempimenti relativi agli investimenti all’estero e alle attività estere di natura finanziaria a titolo di proprietà o di altro diritto reale e determinare in relazione ad essi le imposte sostitutive dovute (IVAFE, IVIE e Imposta cripto-attività);

Quadro RU aggiuntivo per gli agricoltori sotto soglia:

gli imprenditori agricoli c.d. sotto soglia, esonerati dalla presentazione della dichiarazione IVA, che hanno fruito nel corso del 2023 di alcuni specifici crediti d’imposta relativi alle attività agricole da utilizzare esclusivamente in compensazione, possono presentare il quadro RU insieme al frontespizio del modello REDDITI PF  come quadro aggiuntivo al modello 730;

Detrazioni per familiari a carico: 

per l’intero anno d’imposta 2023 le detrazioni per i figli a carico spettano solo per i figli con 21 anni o più e non sono più previste le detrazioni per i figli minorenni. Le maggiorazioni per i disabili sono state sostituite dell’assegno unico;

Tassazione agevolata delle mance del settore turistico-alberghiero e di ricezione:

le mance destinate ai lavoratori dai clienti nei settori della ristorazione e dell’attività ricettive sono qualificate come redditi da lavoro dipendente e, a scelta del lavoratore, possono essere assoggettate ad un’imposta sostituiva dell’Irpef e delle relative addizionali territoriali con aliquota del 5%;

Riduzione dell’imposta sostitutiva applicabile ai premi di produttività dei lavoratori dipendenti:

è ridotta dal 10 al 5% l’aliquota dell’imposta sostitutiva sulle somme erogate sotto forma di premi di risultato o di partecipazione agli utili d’impresa ai lavoratori dipendenti del settore privato;

Modifica alla detrazione per il personale del comparto sicurezza e difesa: 

nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2023 e il 31 di cembre 2023, la detrazione per il comparto sicurezza e difesa spetta per un importo massimo di 571 euro ai lavoratori che nell’anno 2022 hanno percepito un reddito da lavoro dipendente non superiore a 30.208 euro;

Modifica alla disciplina della tassazione del lavoro sportivo: 

dal 1° luglio 2023 è entrata in vigore la riforma del lavoro sportivo che prevede una detassazione per un importo massimo di 15.000 euro delle retribuzioni degli sportivi professionisti under 23 e per i com pensi degli sportivi operanti nel settore del dilettantismo;

Detrazione Super bonus:

per le spese sostenute nel 2022 rientranti nel Super bonus. E’ possibile optare nella presente dichiarazione per una ripartizione in dieci rate. Per le spese sostenute nel 2023, salvo eccezioni, si applica la percentuale di detrazione del 90% e non più quella del 110%;

Credito d’imposta per negoziazione e arbitrato: è riconosciuto un credito di imposta, in caso di successo della negoziazione, ovvero di conclusione dell’arbitrato con lodo, alle parti che corrispondono o che hanno corrisposto il compenso agli avvocati abilitati ad assisterli nel procedimento di negoziazione assistita, nonché alle parti che corrispondono o che hanno corrisposto il compenso agli arbitri;

Detrazione bonus mobili: per l’anno 2023, il limite di spesa massimo su cui calcolare la detrazione per l’acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici è di 8.000 euro;

Detrazione IVA per acquisto abitazione classe energetica A o B: è riconosciuta una detrazione del 50 % dell’IVA pagata nel 2023 per l’acquisto di abitazioni in classe energetica A o B cedute dalle imprese costruttrici degli immobili stessi;

Credito d’imposta mediazioni: è riconosciuto un credito d’imposta commisurato all’indennità corrisposta agli organismi di mediazione alle parti che raggiungono un accordo di conciliazione;

Credito d’imposta contributo unificato: è riconosciuto un credito d’ imposta commisurato al contributo unificato versato dalla parte del giudizio estinto a seguito della conclusione di un accordo di conciliazione quando è raggiunto l’accordo in caso di mediazione de mandata dal giudice;

Proroga esenzione IRPEF redditi dominicali e agrari: è prorogata al 2023 l’esenzione ai fini IRPEF dei redditi dominicali e agrari relativi ai terreni dichiarati da coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola;

Credito d’imposta per monopattini elettrici e servizi di mobilità elettrica: non è più possibile utilizzare il credito d’imposta per l’acquisto di monopattini elettrici, biciclette elettriche o muscolari, abbonamenti al trasporto pubblico, servizi di mobilità elettrica in condivisione o sostenibile in quanto era fruibile non oltre l’anno d’imposta 2022

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