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Esame di Stato relativi al I Ciclo e diplomi e delega alla firma: un esempio di circolare per il ritiro dei diplomi provvisori

Di Antonio Fundarò

La C.M. n. 51 prot. n. 4437 /R.U./U dell’11 giugno 2010 del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca Dipartimento per l’Istruzione, Direzione Generale per gli Ordinamenti Scolastici e per l’Autonomia Scolastica – Ufficio III, ferme restando la responsabilità e la competenza del Presidente della Commissione degli esami di Stato relativi al I Ciclo per la firma dei diplomi, per tutti i licenziati ed al termine delle operazioni d’esame, previa verifica dell’esattezza dei loro contenuti in relazione agli atti d’esame, si precisa che, nel caso questi non siano disponibili all’atto della chiusura della relativa sessione (ordinaria o, nel caso, suppletiva), il Presidente medesimo, prima della detta chiusura, delega, per iscritto, alla firma dei diplomi medesimi il dirigente scolastico della scuola sede d’esame, senza indicarne le generalità (tale delega conserva il suo valore anche per altro dirigente subentrante). Tale documento deve essere conservato agli atti della scuola.
La sottoscrizione dei diplomi
Nell’evenienza di delega attribuita dal presidente della Commissione al Dirigente Scolastico, il soggetto delegato, a seguito della fornitura dei diplomi, ne cura la sottoscrizione per tutti i licenziati, previa verifica dell’esattezza dei loro contenuti in relazione agli atti d’esame; la dizione prestampata sul diploma “Il Presidente della Commissione” deve essere preceduta da un “per” e, sotto, occorre indicare, a stampa o a stampatello, in colonna “Il Dirigente Scolastico delegato” e, tra parentesi, il suo nome e cognome.
Consegna dei diplomi
La C.M. n. 51 prot. n. 4437 /R.U./U dell’11 giugno 2010 prevede che “quando i diplomi sono pronti per la consegna agli interessati se ne darà loro notizia nei modi opportuni quali fatti conoscere, in precedenza, agli interessati medesimi all’atto della pubblicazione dei risultati degli esami. La persona legittimata al ritiro del diploma deve essere invitata a controllare, all’atto della consegna, l’esattezza dei dati apposti sul diploma medesimo”. Inoltre “ai candidati che superano l’esame, ma che risultano essere stati ammessi con riserva all’esame o alla prosecuzione dell’esame medesimo, è consentito rilasciare il diploma solo a seguito dello scioglimento positivo della riserva stessa. Possono, invece, essere rilasciate certificazioni che rechino, d’obbligo, espressa indicazione della riserva pendente. Nel caso in cui l’esame sostenuto positivamente venga successivamente annullato anche il diploma già predisposto verrà annullato. Il rilascio dei diplomi di licenza, nonché dei certificati e degli attestati di cui appresso, é gratuito; questi sono esenti da qualsiasi imposta, tassa o contributo (articolo 187 T.U.).
Certificati e attestati
I dirigenti scolastici possono, a richiesta degli interessati, rilasciare certificati (debitamente numerati e registrati: Registro dei certificati e degli attestati) relativi al conseguimento del titolo di studio in argomento. Il certificato deve riportare anche l’indicazione relativa allo strumento musicale oggetto di prova d’esame (per i corsi ricondotti ad ordinamento ai sensi dell’articolo 11, comma 9, della legge 3 marzo 1999, n. 124).
L’attestato di credito formativo
La C.M. n. 51 prot. n. 4437 /R.U./U dell’11 giugno 2010 ricorda che agli alunni con disabilità che non conseguono la licenza è rilasciato un attestato di credito formativo. Tale attestato è titolo per l’iscrizione e per la frequenza delle classi successive ai soli fini del riconoscimento dei crediti formativi validi anche per l’accesso ai percorsi integrati di istruzione e formazione (art. 9, comma 4, D.P.R. n. 122 del 22 giugno 2009).
circolare esame-di-stato-conclusivo-primo-ciclo-di-istruzione-e-consegna-certificato

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Esame di Stato scuola media: come si compilano diplomi e i relativi certificati. Quando mettere la lode

Di Antonio Fundarò

La nota C.M. n. 51 prot. n. 4437 /R.U./U dell’11 giugno 2010 del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca Dipartimento per l’Istruzione, Direzione Generale per gli Ordinamenti Scolastici e per l’Autonomia Scolastica – Ufficio III, entrando nel merito specifico della compilazione del diploma ribadisce che la stessa è facilitata dall’indicazione, apposta sotto ogni rigo, di ciò che occorre scrivere. Il MIUR sottolinea che il nome del diplomato precede il cognome e che la votazione complessiva e la data di conferimento del diploma (che è la data di chiusura della sessione d’esame) devono essere riportate in lettere. Il Presidente della commissione appone sul diploma la propria firma, per esteso, dopo che siano stati ivi indicati (tra parentesi), a stampa o a stampatello, il suo nome e cognome.
Il Numero sei e non sex
In ordine alla compilazione del diploma, e quindi anche del verbale relativo alla prova d’esame, la nota evidenzia, in particolare, che “come riportato sul diploma medesimo, occorre indicare “sei” e non “sex”. Si consiglia di scrivere il voto (in particolare il “sei”, per evitare alterazioni), nello spazio disponibile, accanto alla barra obliqua (esempio: sei/ decimi), oppure di tracciare una doppia riga orizzontale, dopo il voto, fino alla barra obliqua (esempio: sei==/ decimi). È da preferire la prima soluzione”.
La data in lettere
Occorre, inoltre, scrivere in lettere l’intera data di chiusura della sessione d’esame (ove necessario anche oltre lo spazio punteggiato, ma senza entrare sulla cornice del diploma).
Il luogo di Stato straniero
La nota prevede inoltre che se il luogo di nascita estero apparteneva, alla data di nascita, ad uno Stato ad oggi non più esistente (es.: Jugoslavia), occorre indicare l’attuale Stato che comprende il territorio di nascita (es.: Slovenia) e, tra parentesi, quello precedente (es.: ex Jugoslavia).
Prima il nome e poi il cognome
La nota ministeriale, inoltre, prevede che occorre indicare prima il nome (art. 6 codice civile: “Nel nome si comprendono il prenome e il cognome”) e, poi, il cognome. Il Ministero, in particolare, consiglia per generalità non italiane ed ove il nome e/o il cognome siano composti da più parole staccate, di distanziare il nome o il gruppo di nomi dal cognome o gruppo di cognomi (in tal modo risultano visivamente più chiare le due distinte componenti: nome/i e cognome/i).
I candidati esterni e la sede d’esame
Per i candidati esterni sul diploma, accanto alla denominazione e sede della scuola, deve essere apposta la seguente specifica, tra parentesi: (solo sede di esame).
Il numero del diploma
Sul retro del diploma, accanto al riquadro ove viene indicata la data di consegna ed il numero progressivo assegnato sul “Registro dei diplomi”, è apposto il timbro della scuola.
Uso di inchiostro indelebile
La nota prevede che la compilazione può essere fatta a mano (in buona calligrafia) ovvero a stampa (da preferire). In ogni caso occorre far uso di inchiostro indelebile.
La lode e la sua indicazione
Si precisa che, a decorrere dall’anno scolastico 2009/2010, ai sensi dell’art. 3, comma 8, del D.P.R. n. 122 del 22 giugno 2009, “Ai candidati che conseguono il punteggio di dieci decimi può essere assegnata la lode da parte della commissione esaminatrice con decisione assunta all’unanimità”. In questo caso, sul diploma e sul certificato verrà scritto: dieci/ decimi, con lode.

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