L’Ispettore, quinta puntata

La funzione ispettiva nella scuola di ieri, oggi, domani. Altre pagine del libro L’Ispettore di Biagio Scognamiglio.

L’Ispettore, quinta puntata: le pagine 94 – 115

L’inquadramento storico: gli anni ’70. Gli anni dei decreti delegati e della partecipazione collegiale alla gestione della scuola. I meccanismi di selezione disegnati per il reclutamento degli ispettori tecnici, periferici e centrali. Il ruolo dei Sovrintendenti scolastici regionali. L’art. 4 del DPR 417/74 e il problema dei rapporti della funzione ispettiva con la libertà d’insegnamento e il centralismo amministrativo.

Come originano le scelte governative in tema di scuola e, già allora, il surplus di leggi!

Negli anni ’70 si era sempre più acuita l’esigenza di «esaminare l’origine delle direttive concettuali che determinano la politica governativa e il modo come vengono introdotte nel processo decisionale». La situazione era complicata […] Continuava, per giunta ad infittirsi una vera e propria «giungla legislativa».

Le leggi si sommano alle leggi in un complesso e inestricabile groviglio, anche perché spesso la loro stesura è sciatta e frettolosa e il loro testo oscuro e non esente da errori. Avviene così che sia quasi sempre difficile stabilire quali siano le disposizioni vigenti su una determinata materia, in un determinato momento, con enormi perdite di tempo e gravi turbamenti. Biagio Scognamiglio, L’Ispettore, Sangermano Edizioni 1986

Le pagine 94 – 115

Le pagine : 11-30 31-5354-73 74 – 93

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L’Ispettore aggiornato

Dal periodo aureo, allo scempio e  decimazione del corpo ispettivo, alla fase ultima della ricerca dell’ispettore perduto. L’Ispettore aggiornato.
Alla ricerca dell’ispettore perduto
Il testo L’Ispettore,  ora digitalizzato su Matmedia, risale al 1986. Siamo nel 2022. In questo arco temporale di 36 anni la funzione ispettiva nella scuola italiana ha continuato a subire cambiamenti normativi non sempre adeguati, giungendo a correre il rischio di restare emarginata a seguito di indebite ingerenze nel suo campo. Nella storia della nostra scuola vi è stato un momento  in cui la figura ideale dell’ispettore ha cominciato a calarsi nella realtà.
Rievocare quell’esperienza può esporre tanto all’accusa di lodare un passato in modo anacronistico quanto di vagheggiare una perfezione irrealizzabile. Vero è che da una parte il reale nel suo trasformarsi  rende necessari adattamenti dell’esistente e dall’altra le ragioni ideali non sempre risultano atte a tradursi nel concreto. Tuttavia la scuola militante necessita di essere seguita sul campo lungo il suo percorso e la presenza  dell’ispettore nel contesto educativo si rende necessaria per supportarla. Vedremo d’altronde come nei tempi più recenti sia presente per un verso  la tendenza a invadere il campo dell’ispettore fin quasi a espropriarlo della sua funzione di esperto professionale, ma per altro verso si vada riproponendo anche a livello legislativo la tendenza a valorizzare il contributo ispettivo.
L’età aurea della funzione ispettiva
Non sembra inopportuno riandare ancora una volta alla Legge 477/1973, con cui veniva conferita al governo la delega “per l’emanazione di norme di stato giuridico del personale direttivo, ispettivo, docente e non docente della scuola materna, elementare, secondaria e artistica dello Stato”. La delega contemplava fra l’altro “il riordinamento della funzione ispettiva   nel  quadro di  una  visione unitaria della stessa a livello centrale, regionale e  provinciale” nonché “i doveri e i  diritti  della  medesima”,  intesa  come “attività di esperti  professionali  utilizzati  dall’amministrazione scolastica per l’accertamento tecnico-didattico, l’aggiornamento e la sperimentazione”. L’attuazione della delega avvenne con i cosiddetti “decreti delegati”, ovvero i Decreti del Presidente della Repubblica n. 416, 417, 419, 420 emanati l’anno successivo. Rileggiamo l’articolo 4 del Decreto 417/1974 concernente la funzione ispettiva:
La funzione ispettiva concorre, secondo le direttive del Ministro per la pubblica istruzione, e nel quadro delle norme generali sull’istruzione, alla realizzazione delle finalità di istruzione e di formazione, affidate alle istituzioni scolastiche ed educative. Essa è esercitata da ispettori tecnici centrali e periferici. Gli ispettori tecnici centrali operano in campo nazionale e gli ispettori tecnici periferici in campo regionale o provinciale. Gli ispettori tecnici contribuiscono a promuovere e coordinare le attività di aggiornamento del personale direttivo e docente delle scuole di ogni ordine e grado; formulano proposte e pareri in merito ai programmi di insegnamento e di esame e al loro adeguamento, all’impiego dei sussidi didattici e delle tecnologie di apprendimento, nonché alle iniziative di sperimentazione di cui curano il coordinamento: possono essere sentiti dai consigli scolastici provinciali in relazione alla loro funzione; svolgono attività di assistenza tecnico-didattica a favore delle istituzioni scolastiche ed attendono alle ispezioni disposte dal Ministro per la pubblica istruzione o dal provveditore agli studi. Gli ispettori tecnici svolgono altresì attività di studio, di ricerca e di consulenza tecnica per il Ministro, i direttori generali, i capi dei servizi centrali, i soprintendenti scolastici e i provveditori agli studi. Al termine di ogni anno scolastico il corpo ispettivo redige una relazione sull’andamento generale dell’attività scolastica e dei servizi.
La dotazione organica degli ispettori operanti in campo regionale constava allora  di 600 unità ripartite tra i diversi ordini e gradi di scuole.
Il personale ispettivo era reclutato con appositi concorsi. Gli ispettori tecnici presenti territorialmente assicuravano a beneficio delle scuole il loro contributo  culturale grazie alla conoscenza specialistica delle rispettive discipline. Facevano capo alle Sovrintendenze scolastiche regionali, ai cui Direttori, distinti dai Provveditori degli Uffici scolastici provinciali,  relazionavano periodicamente in base a lettere d’incarico concernenti l’andamento scolastico in ragione delle discipline di competenza oppure eventuali situazioni patologiche, disponendo di una loro Segreteria tecnica.  Operavano sul territorio anche gli IRRSAE, acronimo di Istituti Regionali per la Ricerca, la Sperimentazione e l’Aggiornamento Educativi, destinati ad essere trasformati negli IRRE – Istituti  Regionali di Ricerca Educativa (1999), poi soppressi in seguito all’assorbimento nell’ANSAS – Agenzia Nazionale per lo Sviluppo dell’Autonomia  Scolastica (2007). Questo assetto organizzativo, mentre avrebbe meritato di consolidarsi, fu stravolto piuttosto che perfezionato dalla successiva legislazione, secondo il principio in base al quale nella politica italiana le escogitazioni più bislacche  e rovinose tendono spesso ad avere il sopravvento.
La funzione ispettiva nella scuola dell’autonomia
Con la legge 417/1989 gli ispettori tecnici persero la distinzione fra centrali e periferici,  confluendo in un ruolo unico e divenendo dirigenti statali1. Successivamente per effetto della legge 59/1997, che delegava il governo  al  “conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa”,  si concretizzò il conferimento dell’autonomia alle scuole come regolamentata dal Decreto del Presidente della Repubblica 275/1999. L’autonomia scolastica avrebbe dovuto indurre al potenziamento dell’organico ispettivo e auspicabilmente alla creazione di un corpo ispettivo anch’esso autonomo alla luce di un parere espresso nel 2007 dal Consiglio di Stato2:
 “La funzione fondamentale dell’ispettore della scuola consiste nel concorrere alla realizzazione delle finalità di istruzione e di formazione, affidate alle istituzioni scolastiche ed educative, oltre all’attività di studio, di ricerca e di consulenza tecnica per il ministro e i direttori generali. Premette ancora l’amministrazione che anche nell’attuale sistema scolastico il dirigente tecnico riveste un ruolo strategico, essendo stato configurato come un esperto di settori scolastici e di ambiti disciplinari specifici. Esso è espressione di alta cultura, con competenze ampie nello specifico campo del sapere che coltiva; fornisce sostegno ai processi di autonomia delle istituzioni scolastiche; orienta le strategie di innovazione e di valutazione del sistema scolastico, anche nella prospettiva della integrazione europea; ha il compito di dare supporto al mondo della scuola nella sua poliedricità e, infine, ad esso compete la funzione ispettiva di ordine pedagogico- didattico.”
Nonostante il “ruolo strategico” riconosciuto dal Consiglio di Stato al “dirigente tecnico” anche nell’orientare “le strategie di innovazione e di valutazione del sistema scolastico”, la funzione ispettiva continuò ad essere mortificata.
Con la legge 10/20113 fu istituito il Sistema Nazionale di Valutazione, composto dall’INDIRE, dall’INVALSI e dal corpo ispettivo. A quest’ultimo era riservato il compito di valutare le scuole e i dirigenti scolastici, mentre il più vasto campo della valutazione di sistema veniva  invaso e progressivamente egemonizzato dall’INVALSI, che pretendeva di emergere sul piano europeo imitando l’OCSE-PISA, mentre ha finito con l’intralciare il necessario rinnovamento della scuola: si pensi alla pretesa di rendere obbligatoria la partecipazione ai test ai fini dell’ammissione agli esami, interferendo in tal modo con l’insegnamento delle discipline in nome delle cosiddette competenze  da contrapporre alle conoscenze.
Lo scempio della funzione ispettiva
La rovinosa legge 107/2015, detta della “buona scuola” con  un appellativo che per tanti aspetti suona oggi come amaramente ironico, sembra voler esaurire tutto lo scibile in merito all’organizzazione e all’andamento della realtà scolastica. Non è questa la sede per passare in rassegna una legge tanto famigerata quanto poco studiata criticamente e tanto meno letta integralmente, eppure nota per i suoi effetti deleteri, fra cui ci limitiamo a citare quelli dell’alternanza scuola-lavoro e della prassi del sopra ricordato istituto nazionale per la valutazione del sistema dell’istruzione. Nel nostro discorso piuttosto si rende necessario osservare l’oltraggio arrecato al prestigio della funzione ispettiva con il comma 94 dell’articolo 1:
“Al fine di garantire le indispensabili azioni di supporto alle scuole impegnate per l’attuazione della presente legge e in relazione all’indifferibile esigenza di assicurare la valutazione dei dirigenti scolastici e la realizzazione del sistema nazionale di valutazione previsto dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013, n. 80, per il triennio 2016-2018 possono essere attribuiti incarichi temporanei di livello dirigenziale non generale di durata non superiore a tre anni per le funzioni ispettive. Tali incarichi possono essere conferiti, nell’ambito della dotazione organica dei dirigenti tecnici del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, ai sensi dell’articolo 19, commi 5-bis e 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, anche in deroga, per il periodo di durata di detti incarichi, alle percentuali ivi previste per i dirigenti di seconda fascia. Ai fini di cui al presente comma è autorizzata, per il triennio 2016-2018, la spesa nel limite massimo di 7 milioni di euro per ciascun anno del triennio. La percentuale di cui all’articolo 19, commi 5-bis e 6, del citato decreto legislativo n. 165 del 2001, per i dirigenti tecnici del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, è rideterminata, nell’ambito della relativa dotazione organica, per il triennio 2016-2018, in misura corrispondente ad una maggiore spesa non superiore a 7 milioni di euro per ciascun anno. Gli incarichi per le funzioni ispettive di cui ai periodi precedenti sono conferiti in base alla procedura pubblica di cui all’articolo 19, comma 1-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, mediante valutazione comparativa dei curricula e previo avviso pubblico, da pubblicare nel sito del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, che renda conoscibili il numero dei posti e la loro ripartizione tra amministrazione centrale e uffici scolastici regionali, nonché i criteri di scelta da adottare per la valutazione comparativa.”
Si noti come per il reclutamento ispettivo non fosse prevista alcuna procedura concorsuale.
Il concorso invece si rende indispensabile. Dovrebbe avere come scopo principale l’accertamento delle conoscenze disciplinari del candidato nell’ambito del settore di sua specifica competenza insieme al sondaggio della cultura generale nel campo delle scienze umane con particolare riguardo alle scienze dell’educazione, alla storia della scuola e alla preparazione giuridica. Intendiamoci: il superamento di un concorso non basta per essere ispettore, intendendo essere nel senso più pregnante del termine. È conditio sine qua non, ma l’adempimento ulteriore consiste nel mirare di giorno in giorno alla realizzazione della figura ideale dell’ispettore sul duplice piano esistenziale e relazionale in vista dell’interpretazione della realtà nel contesto. Riteniamo che questa dimensione ermeneutica in loco debba essere assicurata soltanto dagli ispettori del Ministero dell’Istruzione e non da presunti esperti reclutati da enti estranei, come si ribadirà più avanti.
L’ispettore ritrovato
Dalla caotica legge 107/2015 discendeva comunque la necessità di una riorganizzazione dell’assetto scolastico, che non poteva fare a meno di un  nutrito organico ispettivo altamente qualificato. Nel Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 140/20194 all’articolo 9 il corpo ispettivo riapparve:
“Il corpo ispettivo, composto dai dirigenti che svolgono la funzione ispettiva tecnica, è collocato, a livello di amministrazione centrale, in posizione di dipendenza funzionale dal capo del dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione, e, a livello periferico, in posizione di dipendenza funzionale dai dirigenti preposti agli uffici scolastici regionali. Il capo del dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione individua tra i dirigenti che svolgono la funzione ispettiva tecnica un coordinatore, al quale non è corrisposto alcun compenso ovvero emolumento aggiuntivo. Con decreto del Ministro sono determinate le modalità di esercizio della funzione ispettiva tecnica.”
Era però un corpo ispettivo numericamente decimato.
Mentre nel 1989 l’organico ispettivo consisteva di 696 unità (96 erano gli ispettori centrali), nel citato DPCM 140/2019 la Tabella A (Articolo 11) recante la Dotazione organica del personale – Personale dirigenziale contemplava un totale di 441 dirigenti, così ripartiti: 28 dirigenti di prima fascia, 223 dirigenti di seconda fascia – amministrativi, 190 dirigenti di seconda fascia – tecnici. Si noti poi l’insistenza sulla “dipendenza funzionale”, quasi a voler ribadire una subordinazione antitetica all’autonomia, anche se nella legislazione più recente quasi come una excusatio non petita ricorre ogni tanto l’espressione “ferma restando l’autonomia ispettiva”.  Un’autonomia ispettiva autentica  potrebbe essere garantita soltanto da un corpo ispettivo autonomo alla stregua della magistratura.
La riconosciuta  centralità dell’ispettore nel sistema scolastico
Nella seduta plenaria n. 75 dell’11/02/2022 viene approvato lo schema di Decreto del Ministro dell’Istruzione recante “Modalità di esercizio della funzione tecnico-ispettiva”.  Su tale schema, relativo al triennio 2022-2024, esprime il proprio  parere il Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione. Il parere esordisce con un vivo apprezzamento per “la dimensione pedagogica e istituzionale con la quale è definito il ruolo del dirigente con funzioni tecnico-ispettive come figura di alta professionalità, radicata nella scuola, che opera con responsabilità pubblica, al servizio del Paese” nel solco dell’esempio di “grandi ispettori” da cui nel tempo è stato onorato il Paese. Si osserva poi che “il ruolo di una figura centrale all’interno dell’architettura del sistema scolastico”, quale quella dell’ispettore, dovrebbe essere ridisegnato oltre il triennio “nel lungo periodo e in una prospettiva più ampia” e più avanti si  ribadisce la necessità di riattivare le procedure concorsuali. Non manca il riconoscimento della  necessità di un ampliamento dell’organico:
“Il CSPI ritiene che, per la realizzazione degli obiettivi richiamati nello schema di decreto oggetto dell’odierno parere, l’attuale organico di centonovanta dirigenti tecnici, previsto dal DPCM 166/2020, sia del tutto insufficiente e considera indispensabile procedere ad un ampliamento dell’organico. In particolare, lo schema di Decreto Ministeriale in esame attribuisce ai dirigenti tecnici un ruolo fondamentale per lo sviluppo dell’autonomia scolastica. A tal fine è fondamentale che la funzione si svolga in stretto rapporto con le scuole e sul territorio. Sarebbe opportuno, quindi, un ampliamento dell’organico che assicuri un incremento del numero dei dirigenti tecnici operanti nell’Amministrazione periferica.”
Il CSPI procede inoltre a proporre una serie di modifiche al testo firmato dal Ministro dell’Istruzione Patrizio Bianchi. Modifiche abbastanza simili alle correzioni di un tema di italiano. In definitiva, non  si poteva dire meglio. Il parere in discorso rappresenta una pietra miliare lungo il percorso per la valorizzazione della funzione ispettiva.
L’invasione di enti esterni nel campo della valutazione
Come precedentemente accennato, era andata a consolidarsi nel frattempo la tendenza ad espropriare la funzione ispettiva di una sua particolare prerogativa, ovvero quella di valutare l’andamento dell’istruzione (non avrebbe senso, infatti, ispezionare senza poi formulare un giudizio su quanto accertato, al fine di sanzionare ove proprio  indispensabile o normalmente di promuovere  comportamenti virtuosi). Principali enti invasori l’INVALSI  e  l’EDUSCOPIO della Fondazione Agnelli. L’Invalsi, lo si è già detto, aspira a imporre il suo sistema di accertamento delle competenze mediante test nel campo degli esami scolastici anche ai fini valutativi, esorbitando così dai confini della propria funzione, definita dai suoi stessi responsabili simile a un termometro che misuri lo stato di salute e nient’altro. L’EDUSCOPIO entra in concorrenza col corpo ispettivo anche sul piano linguistico, contrapponendo all’inspicere il suo σκοπέιν  nel campo dell’educazione, fino a infiltrarsi surrettiziamente nelle scuole in nome del “capitale umano”, espressione con cui il sostantivo viene a prevaricare e preponderare sull’aggettivo.
Esiste ormai una così vasta letteratura sulla concezione della scuola azienda che possiamo esimerci qui dal soffermarci su tale tematica. Ci limitiamo a osservare che gli invasori dell’autentica valutazione sono avvezzi a tentare propagandisticamente di distogliere l’attenzione dell’opinione pubblica  dal mondo del lavoro con le sue storture, spingendo a concepire la scuola come un mondo riluttante a conformarsi alle istanze economicistiche oltre che avverso alla meritocrazia (circa quest’ultima occorrerebbe stabilire però  che cosa s’intenda per merito e chi debba accertarlo e come).  Irridono con supponenza quella visione dell’istruzione che definiscono “romantica”, rivelando così una mentalità che relega in secondo piano o addirittura esclude la componente sentimentale nel loro prediletto homo oeconomicus, così definito nell’enciclopedia on line Treccani:
“Astratta semplificazione della complessa realtà umana, enunciata per la prima volta da J.S. Mill, che pone come soggetto dell’attività economica un individuo astratto, del cui agire nella complessa realtà sociale si colgono solo le motivazioni economiche, legate alla massimizzazione della ricchezza […]”
Un homo oeconomicus, dunque, alienato in se stesso rispetto all’umanità, dominato com’è dal mero calcolo e intento alla concorrenza e alla competizione  piuttosto che a cooperare e ad essere solidale. Lo richiede, si dice, il mercato del lavoro. Chiediamoci allora perché enti esterni così pervicaci nell’intrufolarsi in ambito scolastico con le loro inchieste e così dediti a propagandarne i risultati  non  facciano altrettanto col mondo del lavoro. Un mondo le cui storture sono rivelate grazie a un giornalismo d’inchiesta come quello del settimanale L’Espresso, del quale ci limitiamo a ricordare la copertina del numero 21 – 29 maggio 2022:
“Studenti e sfruttati. Tuttofare gratis in aziende insicure come dimostrano gli incidenti troppo spesso mortali. È il fallimento del sistema scuola-lavoro. È la formazione sbagliata in un Paese dove i giovani sono precari, sottoccupati e malpagati.”
L’ispettore nella realtà virtuale
Nell’era informatica si impone per l’ispettore la necessità di espletare la propria funzione anche in ambito virtuale, dal momento che ormai i processi di insegnamento-apprendimento non si svolgono soltanto in aula o in altri spazi materiali, ma usufruiscono anche della rete. Oggetto di studio da prendere in considerazione è la didattica a distanza, che tanti inconvenienti e tante polemiche ha suscitato nel periodo in cui l’hanno resa necessaria esigenze di salute pubblica. In proposito l’avveduto ispettore dovrà studiare i modi in cui si configurano e possono essere attinte le informazioni tramite internet, dal momento che l’elaborazione culturale si avvale oggi non solo degli scambi orali in presenza e dei supporti cartacei, ma anche della scrittura computerizzata su schermo nonché di materiale audiovisivo di provenienza remota. Per altro verso la conoscenza delle scuole avverrà non soltanto in presenza, ma anche mediante visite ai siti internet delle scuole stesse. Visite virtuali che al fine di instaurare contatti umani in presenza nelle relative sedi potranno rivelarsi propedeuticamente utili.
Esperienze ispettive all’estero 
 Qualche accenno a modelli ispettivi scolastici presenti in altre nazioni con particolare riguardo alla dimensione europea. Sia in Francia5 che in Germania si pone il problema del rapporto fra realtà regionali e realtà nazionale, come del resto in Italia e altrove. In Francia operano gli Inspecteurs de l’éducation Nationale quali dirigenti del Ministero dell’Educazione Nazionale, che ad esso offrono in piena autonomia i loro rapporti di valutazione alle scuole in vista del miglioramento della qualità dell’istruzione impartita (è diffusa però anche l’autovalutazione sulla base dell’Aide au Pilotage et à l’Autoévaluation des établissements). In Germania può svolgere la funzione di Schulinspektor il dirigente scolastico e a lui compete l’adozione di provvedimenti che riguardino gli insegnanti. In altri casi le funzioni ispettive possono essere affidate a collegi di studiosi  in qualità di esperti disciplinari. Altra caratteristica è una sorta di ordinamento gerarchico in cui gli ispettori sono disposti su diversi gradi e quelli di livello superiore dispongono di un potere su quelli di livello inferiore.
Le visite alle scuole devono essere frequenti e senza preavviso.
Si tratta dunque di un’organizzazione del tutto particolare. Ragguagli sulla funzione ispettiva in altri Paesi meriterebbero un discorso a parte.  Informiamo frattanto che l’argomento è stato trattato in Lucia Scuteri, La funzione ispettiva in Italia e nel mondo, Edizioni del Faro, 2015. Ma un modello particolarmente suggestivo si colloca ormai fuori dall’Europa ed è quello inglese.
Il modello ispettivo inglese
Gli Her Majesty’Inspectors sono in forza all’Ofsted – Office for Standards in Education, Children’s Services and Skills e all’occorrenza affiancano altre squadre ispettive utilizzate sul territorio. La valutazione delle scuole è regolamentata mediante il Framework for School Inspection  e lo School Inspection Handbook. In base all’Education Act 2005 le relazioni ispettive affluiscono all’Ofsted che provvede a  pubblicarle. Le scuole stesse provvedono a inviarne copie alle famiglie. Dal momento che è ritenuto normale contestare su un piano legale le risultanze delle visite ispettive,  diversi siti offrono consulenza e supporto in tal senso mediante avvocati specialisti del settore scolastico. Lo Handbook però vuol essere per gli ispettori un manuale procedurale piuttosto che un codice giuridico e viene messo a disposizione anche delle scuole e di altri organismi interessati a scopo conoscitivo, assicurando quella trasparenza che in altri sistemi viene trascurata. Si articola in tre parti, dedicate rispettivamente all’andamento dell’ispezione, ai criteri di valutazione e alle particolarità dei diversi contesti. Le visite vengono preannunciate telefonicamente con congruo anticipo, in modo che la scuola possa preparare in tempo la documentazione del caso (una visita può anche essere rinviata o cancellata dietro fondata richiesta della scuola). La banca dati Parent View viene consultata per conoscere le opinioni delle famiglie sulla qualità dell’insegnamento. Tali opinioni sono  tenute in grande considerazione come anche quelle degli alunni e del personale scolastico, tutte espresse mediante appositi questionari. I presidi dovranno essere informati di volta in volta su quanto vada emergendo nel corso delle visite ispettive alle loro scuole.  La bozza del rapporto ispettivo, stilato sotto la responsabilità dell’ispettore capo, deve essere messa a disposizione della scuola ispezionata. Entro cinque giorni la scuola può presentare reclamo. Le sue osservazioni saranno prese in considerazione al punto che la bozza, se necessario,  potrà essere modificata. Il risultato delle valutazioni sarà oggetto di discussione in una riunione finale col preside e coi membri della governance.  Le scuole saranno state classificate in base a quattro descrittori di grado: eccezionale, buono, da migliorare, inadeguato, relativi al “capitale culturale” inteso come “la conoscenza essenziale di cui gli alunni hanno bisogno per essere cittadini educati, introducendoli al meglio che è stato pensato e detto e aiutandoli a generare un apprezzamento della creatività e dei risultati umani”. Le scuole giudicate da migliorare saranno visitate più di frequente e le scuole  giudicate inadeguate saranno oggetto di misure speciali così come le scuole che manifestino debolezze particolari o siano tali da destare forti preoccupazioni. È da sottolineare in ogni caso l’importanza del  dialogo con gli alunni e i docenti durante le visite in classe. Il comportamento degli alunni viene osservato anche al di fuori dalle lezioni. Con loro gli ispettori parleranno anche senza la presenza di altri adulti. L’attenzione dovrà essere rivolta, come si è detto, non solo all’implementazione del curricolo, ma anche all’educazione spirituale, morale, sociale e culturale. In definitiva, nel modello inglese notiamo il quadro democratico in cui le ispezioni si svolgono: risultano evidenti infatti le interazioni fra gli ispettori e tutti i soggetti coinvolti nell’educazione al di fuori di ogni autoritarismo, ben diverso dall’autentica autorità, che richiede di essere conquistata sul campo. Notiamo altresì la particolare attenzione dedicata ai giovani come soggetti da educare oltre che da istruire. Questo forte accento sulla valenza educativa della frequenza scolastica rappresenta un monito per la situazione italiana, in cui lo studente viene spesso  a trovarsi nella condizione di dover subire o ribellarsi.
L’ispettrice
Finora per indicare la professione ispettiva abbiamo usato il genere maschile. Potrebbe sembrare che vi sia una presenza esclusiva o una presunta superiorità maschile nel campo ispettivo, il che ovviamente non è.  Speriamo di non esserci attirati ire di militanti nelle fila della rivolta femminile. Non diremo ispettora: questa variante di ispettore, a quanto risulta dal GDLI, è un ἅπαξ λεγόμενον, ricorrente una sola volta in un testo di Benedetto Croce. Nell’uso è invalso il termine ispettrice. C’è chi vorrebbe evitare questo termine e propone di usare il genere maschile anche per il femminile. In Francia si usa anche la forma inspectrice. In Germania anche  inspektorin. In Inghilterra solo inspektor. In Italia  la questione cominciò ad essere dibattuta con particolare fervore a partire dagli ultimi decenni del Novecento (risale al 1987 Il sessismo nella lingua italiana di Alma Sabatini)  e riguarda anche altri termini (presidente, giudice, professore, studente, eccetera). Il dibattito continua nel Duemila. In Italia si è ritenuto che le pari opportunità debbano rispecchiarsi nel linguaggio per evitare discriminazioni a sfavore della donna, come risulta, ad esempio, dalla Direttiva  Misure per attuare parità e pari opportunità tra uomini e donne nelle amministrazioni pubbliche, dalla collaborazione dell’Accademia della Crusca alle Linee guida per l’uso del genere nel linguaggio amministrativo, dal volume della stessa Accademia della Crusca Quasi una rivoluzione. Femminili di professione e cariche in Italia e all’estero con l’intervento del Presidente Claudio Marazzini a un seminario virtuale sul tema La lingua italiana in una prospettiva di genere, e così via.  Non si capisce però per quale motivo il sesso maschile debba essere privilegiato rispetto al sesso femminile o viceversa: il privilegio, a nostro sommesso avviso,  è dato dalla preparazione, dalla professionalità, dalla vocazione autentica, insomma dall’identità culturale e non di genere. In definitiva, oltre ogni polemica, ciò che più conta si dispone sul piano che diremo dello stile.  Quanto allo stile, le ispettrici preparate possono assicurare una presenza elegante e sagace unita a doti di intuito e intelligenza tipicamente femminili, contribuendo a rendere  l’ispettorato meno maschilista, ove per avventura lo sia. Un’ultima osservazione per quanto attiene all’identità di genere: non ci risulta, almeno finora, che siano sorte nel campo ispettivo problematiche relative all’eventuale uso dello schwa.
Indicazioni per eventuali approfondimenti
Questo aggiornamento, che  prosegue  un discorso avviato a suo tempo per tratteggiare una sorta di De inspectore alla stregua di modelli ideali di ascendenza classica come, ad esempio, il De Oratore ciceroniano, non  pretende affatto di essere esaustivo per chi intenda prepararsi a sostenere un concorso ispettivo. A tal fine possono essere utili in attesa del bando opere come L’ispettore tecnico di Andrea Vigilante e Concorso Dirigente tecnico con funzioni ispettive Ministero Istruzione di Giuseppe Mariani. Si vedano  anche  Lucia Scuteri, La funzione ispettiva in Italia e nel mondo, Edizioni del Faro, 2015, testo già ricordato in precedenza, e Agostina Melucci, Identità e ruolo dell’ispettore. Note a margine di un convegno Treelle, 2017, contributo, quest’ultimo,  reperibile sul sito:
https://www.edscuola.eu/wordpress/?p=98098
Si porgono ora altri suggerimenti indipendentemente dal concorso. Sulla storia della nostra scuola si vedano Nicola D’Amico, Storia e storie della scuola italiana. Dalle origini ai giorni nostri, Zanichelli, 2010 e Stefano D’Errico, La scuola distrutta. Trent’anni di svalutazione sistematica dell’educazione pubblica e del Paese. Mimesis, 2019. Per inquadrare il nostro sistema scolastico nel più vasto quadro geostorico è ancora utile, benché datato,  Giovanni Gozzer, Scuole a confronto. Sistemi e ordinamenti scolastici nell’Europa e nel mondo, Armando, 1984.  Per un aggiornamento sul piano dell’educazione comparata nel mondo globalizzato è fondamentale World Class. How to Build a 21st-Century School System,  2018,  scaricabile integralmente dal sito:
https://www.oecd.org/education/world-class-9789264300002-en.htm
Particolarmente meritevoli di approfondimento sono le modalità di esercizio della funzione ispettiva in Inghilterra alle quali si è accennato, per cui si suggerisce di prenderne più dettagliata cognizione visitando il sito:
https://www.gov.uk/government/organisations/ofsted
NOTE

Qualifica dirigente superiore già precedentemente attribuita agli ispettori centrali.
Dal parere 2007 derivò il Primo Atto di Indirizzo (DM 60/2010 Gelmini)
Già previsto dal DL 225/2010 e successivamente regolamentato dal DPR 80/2013
Il DPCM 140/2019 è stato abrogato e sostituito dal DPCM 166/2020 (che ha spaccato in due il MIUR). L’art. 8 recita: “Il corpo ispettivo, composto dai dirigenti che svolgono la funzione tecnico-ispettiva, è collocato, a livello di Amministrazione centrale, in posizione di dipendenza funzionale dal Capo del Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione e, a livello periferico, in posizione di dipendenza funzionale dai dirigenti preposti a capo degli uffici scolastici regionali. Il Capo del Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione individua tra i dirigenti che svolgono la funzione tecnico-ispettiva, un coordinatore, al quale non è corrisposto alcun compenso ovvero emolumento aggiuntivo. Lo stesso è preposto a svolgere le funzioni di gestione della struttura tecnico-organizzativa delle prove degli esami di Stato. Con decreto del Ministro sono determinate le modalità di esercizio della funzione tecnico-ispettiva.“
In Francia gli Ispettori visitano in media almeno una volta all’anno 4000 scuole; in Italia dal 2015 al 2019 i NEV (Nuclei Esterni di Valutazione) hanno visitato in totale 1013 scuole.

Biagio Scognamiglio (Messina 1943). Allievo di Salvatore Battaglia e Vittorio Russo. Già docente di Latino e Greco e Italiano e Latino nei Licei, poi Dirigente Superiore per i Servizi Ispettivi del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca. Ha pubblicato fra l’altro L’Ispettore. Problemi di cambiamento e verifica dell’attività educativa.

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