Insegnanti religione cattolica: riconoscimento dei servizi pregressi non di ruolo in caso di assunzione nella secondaria. Sentenza
Ai fini della determinazione dell’anzianità di servizio del docente di materie curricolari da computare all’atto dell’immissione in ruolo anche nel passaggio dalla scuola materna alla scuola secondaria, deve essere considerato il servizio non di ruolo prestato prima dell’immissione in ruolo. Analogo criterio è operativo pure per gli insegnanti di religione cattolica quanto al servizio svolto presso la scuola materna prima del passaggio in ruolo nella scuola secondaria. Lo ha statuito la Corte di Cassazione a Sezioni Unite il 20 luglio 2022.
I tre principi di diritto affermati dalla Cassazione
Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione (sentenza 20 luglio 2022, n. 20726), pronunciando su questione di massima e di particolare importanza, hanno affermato che per il personale docente, l’art. 485 del d.lgs. n. 297 del 1994 deve essere interpretato in modo estensivo,
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