Mobilità, trasferimento negato a docente caregiver del genitore: ha la precedenza chi si occupa di coniuge e figli
Per i giudici della Sezione Lavoro della Cassazione (sentenza n. 35105 del 29 novembre) la clausola del contratto collettiva che prevede che il coniuge e il genitore abbiano precedenza nei trasferimenti intraprovinciali, rispetto a chi si occupa del genitore, non viola il diritto di questi ultimi ai quali, comunque, si riconoscono punteggi aggiuntivi per la cura familiare e la precedenza, pur se solo in ipotesi di mobilità infraprovinciale e temporanea.
La vicenda
La Sezione Lavoro della Corte di cassazione ha negato ragione a una docente che si era vista condividere la propria tesi, in prima battuta, dal Tribunale di Spoleto. Questi, infatti, aveva dichiarato nulla una clausola del contratto collettivo integrativo (C.C.N.I.) nella quale si riconosce il diritto alla mobilità dell’insegnante che assiste un genitore, gradatamente inferiore rispetto a quello di chi
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