Di redazione
Per le supplenze su posti vacanti e disponibili dopo il 31 dicembre si utilizzano le graduatorie di istituto. Lo abbiamo scritto più volte, oggi riportiamo la nota dell’Ufficio scolastico provinciale di Brindisi, che ricorda che dopo il 31/12 tutte le supplenze sono da considerarsi temporanee, “sebbene su posti vacanti e/o disponibili”.
Dopo il 31 dicembre di ciascun anno scolastico, ai sensi dell’art. 7 del Regolamento delle supplenze, TUTTE le supplenze hanno valenza di “supplenza temporanea”; dopo la predetta data, infatti, non esiste differenza tra un posto resosi disponibile e una supplenza breve.
La nota spiega che tali supplenze (ossia su posti vacanti e/o disponibili dopo il 31/12), pertanto:
• non possono avere come termine il 31/08 ovvero il 30/06;
• hanno come termine ultimo la fine delle lezioni;
• sono attribuite dalle graduatorie di istituto.
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