Com’è noto, il CCNL di comparto del personale scuola disciplina in modo diverso la retribuzione per le assenze per malattia, in base alla natura temporanea o meno del rapporto di lavoro.
La disciplina contrattuale delle assenze del personale scolastico
Per il personale di ruolo- in caso di malattia- è previsto il seguente trattamento economico:
a) intera retribuzione per i primi nove mesi di assenza;
b) 90% della retribuzione per i successivi 3 mesi;
c) 50% della retribuzione per ulteriori 6 mesi.
Il personale con contratto a tempo determinato – sempre che sia stato assunto per una supplenza annuale (o fino al termine delle attività didattiche)- ha invece diritto alla retribuzione per intero solo per il primo mese di assenza; nel secondo e terzo mese, la retribuzione viene ridotta al 50%.
Trascorso tale periodo, il personale precario avrà diritto esclusivamente alla conservazione del posto senza assegni, per un
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