Supplenze 2023/24 ai docenti di ruolo, solo se non devono ancora svolgere anno di prova
Di Nino Sabella
Il docente, tenuto a svolgere l’anno di prova, non può accettare incarichi a tempo determinato al 03/06 e al 31/08. E chi è nuovamente immesso in ruolo e lo ha già superato nel medesimo grado di istruzione?
Anno di prova e supplenze
L’articolo 3/3 del DM n. 138/2023 così dispone:
L’avente titolo all’immissione in ruolo assume servizio nella sede assegnata al fine dello svolgimento
del periodo di formazione e prova di cui all’articolo 13 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59. Il docente tenuto allo svolgimento dell’anno di prova non può accettare il conferimento di nomine a tempo determinato.
Dunque, il docente che deve svolgere l’anno di prova, non può accettare incarichi di supplenza al 30/06 e al 31/08, ai sensi dell’articolo 36 del CCNL 2007.
Chi deve svolgere l’anno di prova
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