Graduatorie d’Istituto, differenza tra proroga e conferma del contratto di supplenza

In questi giorni i docenti precari che non hanno ricevuto un incarico annuale dalle Gps si stanno vedendo recapitare convocazioni dalle graduatorie d’istituto. Ricordiamo che da queste graduatorie sarà possibile conseguire supplenze brevi e temporanee ma anche eventualmente fino alla fine delle lezioni (fissata quasi ovunque all’8 giugno 2024) oppure, se si tratta ancora di rinunce o posti avanzati dalle Gps e Gae, potranno recare come data finale del contratto 30 giugno 2024 o 31 agosto 2024. Nel caso dei contratti brevi, rinnovati periodicamente, vediamo in quali casi si può parlare di proroga e in quali altri di conferma del contratto. In entrambi i casi siamo comunque di fronte a istituti finalizzati alla continuità didattica.

Proroga del contratto

Il riferimento normativo che contempla la proroga del contratto è l’art 13/11 dell’O.M 112/2022, che così recita:

Al fine di garantire la continuità didattica, ove al primo periodo di assenza del titolare ne consegua un altro, o più, senza soluzione di continuità o interrotti solo da giorno festivo o da giorno libero dall’insegnamento, ovvero da entrambi, la supplenza temporanea è prorogata nei riguardi del medesimo supplente già in servizio, a decorrere dal giorno successivo a quello di scadenza del precedente contratto.

Quindi si ha la proroga allo stesso supplente, senza stacco tra un contratto e un altro, quando il titolare della cattedra chiede ulteriori giorni di assenza senza interruzione, oppure con l’interruzione dettata solo dal giorno festivo o giorno libero. Non rileva poi se il titolare cambia giustificativo dell’assenza rispetto al precedente.

Conferma del contratto

Per quanto riguarda la conferma di contratto il riferimento normativo è contenuto nell’art 13/12 dell’O.M 112/2022, che afferma quanto segue:

Nel caso in cui a un primo periodo di assenza del titolare ne consegua un altro intervallato da un periodo di sospensione delle lezioni, si procede alla conferma del supplente già in servizio; in tal caso il nuovo contratto decorre dal primo giorno di effettivo servizio dopo la ripresa delle lezioni.

Quindi la conferma dello stesso supplente si ha quando il contratto viene concluso prima di un periodo di sospensioni delle lezioni, e con la ripresa delle stesse il titolare chiede ulteriori giorni di assenza. Il caso tipico è quando il contratto viene chiuso al 22 dicembre, prima quindi delle vacanze natalizie, e il titolare resta assente anche con la ripresa delle lezioni a gennaio. Il contratto viene riconfermato in capo allo stesso supplente senza effettuare nuove convocazioni dalle graduatorie d’istituto.


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