La rappresentanza negli organi della scuola: conservazione dell’elettorato, perdita del diritto al voto Incompatibilità e condizioni di ineleggibilità

Di Antonio Fundarò

La rappresentanza negli organi della scuola dei genitori, dei docenti e del personale ATA porta con sé alcune questioni legate ad alcuni principi giuridici che ruotano nell’alveo del diritto al voto. Tra questi quello della conservazione dell’elettorato, della perdita del diritto al voto e, quello ampio del tema dell’incompatibilità e delle condizioni di ineleggibilità.

Componente genitori: possono essere votati anche i genitori degli alunni maggiorenni? Il voto è personale, dunque, le persone devono essere “persone fisiche”

Entrambi i genitori degli allievi partecipano all’elezione dei rappresentanti in Consiglio di Istituto. L’elettorato attivo e passivo per le elezioni dei rappresentanti dei genitori spetta, anche se i figli sono maggiorenni, a entrambi i genitori o a coloro che ne fanno legalmente le veci, intendendosi come tali le sole persone fisiche alle quali siano attribuiti, con

Continua la lettura su: https://www.orizzontescuola.it/la-rappresentanza-negli-organi-della-scuola-conservazione-dellelettorato-perdita-del-diritto-al-voto-incompatibilita-e-condizioni-di-ineleggibilita/ Autore del post: Orizzonte Scuola Fonte: http://www.orizzontescuola.it

Articoli Correlati

La rappresentanza negli organi della scuola: conservazione dell’elettorato, perdita del diritto al voto Incompatibilità e condizioni di ineleggibilità

Di Antonio Fundarò

La rappresentanza negli organi della scuola dei genitori, dei docenti e del personale ATA porta con sé alcune questioni legate ad alcuni principi giuridici che ruotano nell’alveo del diritto al voto. Tra questi quello della conservazione dell’elettorato, della perdita del diritto al voto e, quello ampio del tema dell’incompatibilità e delle condizioni di ineleggibilità.

Componente genitori: possono essere votati anche i genitori degli alunni maggiorenni? Il voto è personale, dunque, le persone devono essere “persone fisiche”
Entrambi i genitori degli allievi partecipano all’elezione dei rappresentanti in Consiglio di Istituto. L’elettorato attivo e passivo per le elezioni dei rappresentanti dei genitori spetta, anche se i figli sono maggiorenni, a entrambi i genitori o a coloro che ne fanno legalmente le veci, intendendosi come tali le sole persone fisiche alle quali siano attribuiti, con provvedimento dell’autorità giudiziaria, poteri tutelari, ai sensi dell’art. 348 del Codice civile. Sono escluse, pertanto, le persone giuridiche, in quanto, ai sensi dell’art. 20 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 416, il voto è personale. Non spetta l’elettorato attivo e passivo al genitore che ha perso la potestà sul minore.
Componente docenti e rappresentanza
Il personale docente a tempo indeterminato o determinato con contratto sino al termine delle lezioni (30/06) ovvero dell’anno scolastico (31/08) partecipa all’elezione dei rappresentanti in Consiglio di Istituto. I docenti a tempo indeterminato (compresi i docenti utilizzati o in assegnazione provvisoria nella scuola in cui prestano servizio) e a tempo determinato (compresi i docenti di Religione Cattolica) con contratto di lavoro sino al termine delle attività didattiche (30/06) o dell’anno scolastico (31/08) hanno diritto all’elettorato attivo e passivo. I docenti in servizio in più istituti esercitano – si legge nell’ottimo “Vademecum” dell’I.C. Guanella 87° S. Pertini di Napoli, guidato con grande competenza dal dirigente scolastico dottoressa Tania Vece – l’elettorato attivo e passivo per l’elezione degli organi collegiali di tutti gli istituti in cui prestano servizio. I docenti non di ruolo supplenti temporanei non hanno diritto all’elettorato attivo e passivo.
Assenza dal servizio del personale docente: conservazione del diritto di elettorato
Il personale docente assente per qualsiasi legittimo motivo dal servizio, esercita l’elettorato attivo e passivo per tutti gli organi collegiali della scuola. Il personale docente che si trova nella situazione precedentemente descritta e che sia sostituito da un supplente il cui rapporto di impiego ha durata presunta non inferiore a 180 giorni può esercitare l’elettorato attivo e passivo per il consiglio d’istituto. Ciò si applica anche al personale assente dal servizio per motivi sindacali o perché membro del Consiglio Nazionale della Pubblica Istruzione specifica l’eccezionale “Vademecum” dell’I.C. Guanella 87° S. Pertini di Napoli.
Assenze dal servizio del personale docente: perdita del diritto di elettorato
Il personale docente che non presta effettivo servizio di istituto, perché, ai sensi di disposizioni di legge, esonerato dagli obblighi di ufficio per l’espletamento di altre funzioni o perché comandato o collocato fuori ruolo non ha diritto di elettorato attivo e passivo per l’elezione degli organi collegiali a livello di istituto, salvo quanto stabilito nell’art. 11 dell’OM 215/91 (“conservazione del diritto di elettorato”). Perde, altresì, il diritto di elettorato il personale docente in aspettativa per motivi di famiglia.
Componente ATA
Il personale amministrativo, tecnico e ausiliario partecipa all’elezione dei rappresentanti in Consiglio di Istituto. L’elettorato attivo e passivo per l’elezione dei rappresentanti del personale A.T.A. nel consiglio d’istituto spetta al personale con contratto di lavoro a tempo indeterminato e determinato sino al 31/08 o al termine delle attività didattiche (30/06). Il personale A.T.A. assente per qualsiasi legittimo motivo di servizio, esercita l’elettorato attivo e passivo per tutti gli organi collegiali della scuola. Ciò si applica anche al personale assente dal servizio per motivi sindacali o perché membro del Consiglio Nazionale della pubblica istruzione. Il personale A.T.A. supplente temporaneo non ha diritto all’elettorato attivo e passivo.
Assenze dal servizio del personale A.T.A.: perdita del diritto di elettorato
Il personale A.T.A. che non presta effettivo servizio di istituto perché, ai sensi di disposizioni di legge, esonerato dagli obblighi di ufficio per l’espletamento di altre funzioni o perché comandato o collocato fuori ruolo perde il diritto di elettorato attivo e passivo per l’elezione degli organi collegiali a livello di circolo o d’istituto. Perde altresì il diritto di elettorato il personale A.T.A. in aspettativa per motivi di famiglia.
Incompatibilità e condizioni di ineleggibilità
Il personale sospeso dal servizio a seguito di procedimento penale o disciplinare, o che si trovi sospeso in via cautelare in attesa di procedimento penale o disciplinare, non può esercitare in alcun caso l’elettorato attivo e passivo. Gli elettori che facciano parte di più componenti (es. docente genitore di un alunno) esercitano l’elettorato attivo e passivo per tutte le componenti a cui partecipano. Gli elettori suddetti che siano stati eletti in rappresentanza di più componenti nello stesso organo collegiale devono optare per una delle rappresentanze. Tuttavia, il candidato eletto in più consigli di circolo e d’istituto anche se per la stessa componente non deve presentare opzione e fa parte di entrambi i consigli. I docenti in ogni caso devono rinunciare all’eventuale carica elettiva, ottenuta come appartenenti alla componente genitori, in seno ai consigli di interclasse e di classe e ai consigli di intersezione. In sede di emanazione del decreto di nomina, i dirigenti scolastico, qualora rilevino, d’ufficio o su segnalazione, la sussistenza di tali incompatibilità, invitano l’interessato ad optare per una delle due rappresentanze: la sua sostituzione è attuata applicando la disposizione dell’art. 22 del decreto del Presidente della Repubblica n. 416 del 1974.
Elezioni organi collegiali: guide, articoli, circolari e documenti. Aggiornato con nuovi documenti

Pubblicato in Scuole

Vuoi rimanere aggiornato sulle nuove tecnologie per la Didattica e ricevere suggerimenti per attività da fare in classe?

Sei un docente?

soloscuola.it la prima piattaforma
No Profit gestita dai

Volontari Per la Didattica
per il mondo della Scuola. 

 

Tutti i servizi sono gratuiti. 

Associazione di Volontariato Koinokalo Aps

Ente del Terzo Settore iscritta dal 2014
Tutte le attività sono finanziate con il 5X1000