Precari, 3 giorni permesso retribuito per motivi personali e familiari devono già essere concessi: interpretazione errata del CCNL di alcune segreterie

Una delle conquiste ottenuta col CCNL scuola 2019-21, la cui firma definitiva è stata sottoscritta all’ARAN il 18 gennaio 2024, è la concessione dei 3 giorni di permesso retribuito per motivi personali e familiari ai precari con contratto al 30 giugno o al 31 agosto. Restano esclusi i supplenti brevi, sebbene abbiano un contratto fino al termine delle lezioni. I permessi in questione sono dunque già attivi. Giungono però alcune segnalazioni di segreterie scolastiche che non li stanno concedendo in attesa della pubblicazione del CCNL sulla Gazzetta Ufficiale. Facciamo chiarezza.

3 giorni di permesso retribuito già attivi

Precisazioni in merito al riconoscimento dei 3 giorni di permesso retribuito al personale precario giungono dal sindacato Adip-Anief, il quale sulla pagina ufficiale Facebook ‘Diplomati Magistrale – Adip’, per fugare ogni dubbio, riporta il contenuto dell’art 2 comma 2 del CCNL scuola 2019-21: “Gli effetti decorrono dal giorno successivo alla data di stipulazione, salvo diversa prescrizione del presente contratto. L’avvenuta stipulazione viene portata a conoscenza delle amministrazioni interessate mediante la pubblicazione nel sito web dell’ARAN e nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana.” Si tratterebbe dunque di un’interpretazione errata quella messa in atto da alcune segreterie che starebbero aspettando la pubblicazione del suddetto CCNL sulla Gazzetta Ufficiale prima di concedere i 3 giorni di permesso retribuito ai docenti precari al 30 giugno e 31 agosto. Va ricordato che il diritto di richiedere questi permessi spetta anche a quei supplenti che non svolgono servizio a tempo pieno, purchè comunque abbiano in essere contratti annuali o fino al termine delle attività didattiche.

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