Mobilità docenti, chi è trasferito con precedenza legge 104 ha diritto ad essere escluso dalla graduatoria interna a precise condizioni

Una docente che è stata inserita in graduatoria interna di Istituto ed è stata accodata perché trasferita in tale Istituto a partire dall’1 settembre 2023, ci chiede se è regolare il suo inserimento visto che fruisce della precedenza della legge 104/92 per assistere il coniuge in altro comune rispetto al comune di titolarità. La docente fa presente di avere presentato domanda di mobilità nel comune di residenza del coniuge, utilizzando la precedenza art.33 commi 5 e 7 per assistere il marito. Possiamo rispondere che, a queste precise condizioni e tenendo conto che si tratta di una mobilità di II fase, ovvero tra comuni diversi della medesima provincia, la docente ha diritto ad essere esclusa dalla graduatoria interna per l’individuazione dei perdenti posto anche se è titolare della scuola a partire dall’1 settembre 2023.

Ecco cosa dice la normativa

Nell’art.19, comma 7, del CCNI mobilità 2022-2025 è scritto: “I docenti beneficiari

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