L’applicazione del fair-use ai modelli IA è diventata oggetto di un’accesa controversia giudiziaria negli Stati Uniti.Al centro della discussione vi è il caso di Meta, accusata di aver utilizzato senza autorizzazione opere letterarie protette per addestrare i propri modelli di intelligenza artificiale “Llama”.Indice degli argomenti
All’udienza del 1° maggio 2025, nella causa pendente dinanzi il Northern District della California, a San Francisco, fra alcuni autori di opere letterarie che hanno convenuto in giudizio la società Meta, accusandola di avere sviluppato i propri modelli di intelligenza artificiale denominati “Llama” attraverso l’acquisizione, anche da fonti “pirata”, di opere librarie di noti scrittori di successo, si sono svolti confronti e sono stati sviluppati ragionamenti destinati a fare discutere nell’ambiente dottrinale e giudiziario statunitense.Decisioni preliminari sul fair-use modelli IAInfatti, a seguito delle richieste formulate sia dai ricorrenti “Kadrey e altri” che in quelle articolate nelle difese della convenuta Meta, il giudice – dopo avere rigettato alcune questioni preliminari e averne accolte altre[1] – si è trovato di fronte alla necessità di esprimere i propri convincimenti sulle domande oggetto del Summary Judgment.Al fine di dirigere le parti a una discussione della causa in udienza che seguisse un tracciato preciso e che si conformasse a quelle esigenze di concentrazione e di immediatezza che connotano il processo civile, il 30 aprile 2025 il magistrato istruttore ha depositato un documento illustrativo dei temi su cui si sarebbe focalizzata l’attenzione delle parti.In tale scritto, il giudice ha osservato, in primo luogo, come fosse difficile dalla lettura della memoria depositata da Meta all’interno dei modelli di IA, identificare l’uso secondario svolto dai libri, rispetto al loro impiego tipico, per potere stabilire se detto uso vada considerato “trasformativo” avuto riguardo alla dottrina del fair-use.A tale proposito, il giudicante ha affermato che, se fosse vera la tesi di Meta secondo cui l’esclusiva concessa dal diritto d’autore non dovrebbe ostacolare lo sviluppo di una nuova tecnologia, tanto innovativa quanto “trasformativa” come quella dei modelli “Llama”, dovrebbe essere considerata come fair-use anche l’utilizzazione di un libro da parte di un professore che lo scaricasse da un sito pirata, lo copiasse, e poi lo consegnasse a uno studente di grandi capacità, sapendo che lui lo avrebbe assorbito (al pari di molti altri libri) per utilizzare quelle conoscenze allo scopo di compiere qualcosa di trasformativo. “Perché questo non dovrebbe essere invece fatto comperando il libro o chiedendo allo studente di acquistarlo?” – ha soggiunto il magistrato.La valutazione dell’uso trasformativo delle opereAltri argomenti e interrogativi che il giudice Vincent Chhabria ha posto di fronte alle parti riguardano il fatto che, nel caso di specie, è meglio concentrarsi sull’elemento certo che i libri servono per addestrare il modello di intelligenza artificiale, piuttosto che concentrarsi su ciò che tale strumento è in grado di permettere agli utenti di fare.Nel caso in cui il risultato di tale impiego dovesse essere oggetto di esame da parte della Corte, sarebbe necessario stabilire se l’uso del libro possa essere considerato “trasformativo”, come si è in precedenza notato.A tale stregua – ad esempio – se l’uso dell’opera di una nota autrice di opere sul tema della violenza domestica portasse alla realizzazione da parte del modello di IA “Llama” di un pertinente saggio, eventualmente scritto con lo stile del New York Times, che contenga elementi tali da potere essere, da un lato simile, dall’altro dissimile, dall’opera originale, ci si deve chiedere quale debba essere il giudizio da esprimere su tale questione.L’impatto sul mercato come criterio decisivoSecondo il giudice Chhabria, questo tema conduce direttamente all’applicazione – in quanto possibile – del quarto criterio adottato per stabilire se vi sia la sussistenza o meno di un fair-use, cioè quello relativo alla valutazione dell’effetto prodotto sul mercato cui l’opera è destinata. Se l’opera realizzata utilizzando il modello di intelligenza artificiale è un saggio con le caratteristiche sopra descritte, ci si deve domandare se ci troviamo, oppure no, di fronte a un “sostituto” dell’opera letteraria dell’ipotizzato autore.Le nove questioni chiave per il fair useFra le ulteriori questioni proposte alle parti per la discussione della causa, il documento d’udienza redatto dalla Corte riporta:quali siano le risultanze processuali sulla capacità del modello “Llama” di sviluppare output sostitutivi dell’opera originale e, nel caso in cui ve ne siano, quali possano essere gli effetti causati da tali opere “sostitutive“ rispetto al mercato di sbocco;se vi sia una differenza fra le opere di fiction e quelle di non-fiction nel generare effetti negativi per le opere originali poste in vendita sul mercato e se vi siano evidenze agli atti che lo dimostrino;se esistano casi di usi “secondari” che si siano rivelati trasformativi ma per i quali non sia stata ritenuta applicabile la dottrina del fair-use;se vi sia una differenza – sotto il profilo del fair-use – fra l’acquisizione di opere “pirata” e opere legittimamente ottenute per addestrare i modelli di intelligenza artificiale e se questo incida sul fatto che gli atti di downloading delle opere posti in essere da Meta possano rientrare nel fair-use;se il consentire il downloading di opere protette da parte delle imprese di IA per addestrare i loro modelli faciliti o meno l’uso di biblioteche “fantasma” e se esista agli atti qualcosa che provi in un senso o nell’altro questa circostanza;se la promozione della creatività attraverso il fair-use sia riconducibile a una persona che utilizzi il modello “Llama” o se sia quest’ultimo a generare tale creatività;in quale misura sia provato agli atti del giudizio che il fatto di utilizzare materiale protetto dal diritto d’autore incrementi la creatività o l’efficienza dei modelli “Llama”;se si possa dimostrare che (i) consentendo l’impiego di libri tutelati per allenare i modelli di IA il mercato delle copie vendute si riduca e che (ii) vietando tale uso delle opere protette diminuisca l’efficacia dei modelli di IA nel generare output di alta qualità;in questo scenario, quanto facile o difficile sia ottenere licenze per utilizzare le opere tutelate per l’addestramento dei modelli di IA e quanto ciò incida nel determinare la sussistenza o meno del fair-use.L’orientamento del tribunale sull’addestramento IAAlle indicazioni del giudice circa gli argomenti da approfondire è seguita l’udienza di discussione avvenuta, come detto, il giorno successivo, il 1° maggio 2025. In tale contesto il giudice ha espresso la propria inclinazione nel ritenere che l’attività di addestramento dei modelli “Llama” attraverso l’uso delle opere letterarie protette dal diritto d’autore sia significativamente “trasformativa” alla stregua della dottrina del fair-use. Egli ha peraltro precisato che il fattore dato dalla risposta del mercato a fronte dell’immissione dei contenuti elaborati dai modelli di IA rappresenti il fattore più importante da valutare in un giudizio sulla sussistenza o meno di tale scriminante della responsabilità dei gestori dei modelli di intelligenza artificiale.Il giudice, nell’osservare che si possono avere “casi in cui l’uso del materiale protetto è fortemente trasformativo da avere un impatto massivo sul mercato delle opere tutelate, tanto da non costituire un fair-use”, ha soggiunto che i contenuti generati dall’IA, inondando il mercato di quelli originali, possano potenzialmente incidere sul valore di questi ultimi. E su questo punto egli ha espresso dubbi sulla possibilità per gli autori di provare questa circostanza.Le tesi contrapposte di autori e MetaAncora sotto questo aspetto del problema, la difesa degli autori ha sostenuto che il fatto stesso che i materiali sviluppati attraverso l’intelligenza artificiale siano capaci di imitare lo stile degli scrittori delle opere originali, costituirebbe l’evidenza della sussistenza di un intento sostitutivo delle opere originali da parte dei gestori dei relativi modelli.Di contro, gli avvocati di Meta hanno ipotizzato che i risultati prodotti dall’uso dei modelli di IA sarebbero suscettibili di generare output che, prendendo ad esempio il campo della musica, fornirebbero interpretazioni migliori di quelle di alcuni cantanti famosi il cui stile venga da loro imitato.La stessa difesa di Meta ha arguito che nel periodo che intercorrerà fra la sentenza di primo grado e la decisione della Suprema corte su questa controversia (circa due o tre anni) molte cose potrebbero cambiare.L’attesa per la decisione finaleL’attesa per il deposito della decisione del giudice Chhabria è molto sentita dalle parti contendenti e dalle rispettive industrie: nel frattempo fino allo scorso 14 maggio le parti ricorrenti si sono già cimentate nella produzione di documenti utili a confrontare le tesi contrapposte della tutela del copyright e quelle dell’applicabilità delle regole del fair-use, documenti che non mancheranno di trovare la divergente lettura e visione da parte dei legali di Meta.Note[1] Con ordinanza del 7 marzo 2025 erano state disattese le istanze dei ricorrenti relative all’applicazione delle norme sul “California Comprehensive Computer Data Access and Fraud Act” dell’anno 2019 inserito al § 502 del Codice penale della California, in quanto i convenuti non hanno avuto accesso ai computer dei ricorrenti. Qui la normativa: https://leginfo.legislature.ca.gov/faces/codes_displaySection.xhtml?sectionNum=502.&lawCode=PEN.Con lo stesso provvedimento il giudice ha ritenuto invece che debba essere rigettata la richiesta di negare agli autori la domanda afferente all’asserita violazione da parte di Meta delle disposizioni di legge in materia di “indicazioni sul regime dei diritti” avanzate dai legali dell’azienda di Menlo Park. Invero, pur non essendo stato provato dagli attori il danno effettivamente causato da tale azione – ha scritto il giudice – si può trarre la “ragionevole seppure non particolarmente forte deduzione” che detta azione sia stata compiuta allo scopo di impedire ai modelli “Llama” di rivelare che il loro addestramento fosse avvenuto su materiale coperto da diritto d’autore.