Scuola, voto in condotta e giudizi sintetici alla primaria: via libera al Senato

La stretta voluta dal ministro Giuseppe Valditara sul voto in condotta a scuola e la controriforma sulle pagelle alla primaria, spinta dal partito di Giorgia Meloni passa al Senato: 74 sì, 56 no e nessun astenuto. Ora il disegno di legge deve ora passare alla Camera.

Continua la lettura su: https://www.repubblica.it/cronaca/2024/04/17/news/scuola_voto_in_condotta_giudizi_sintetici_primaria_senato-422557760/?rss Autore del post: La Repubblica Fonte: https://www.repubblica.it

Articoli Correlati

Emergenza Coronavirus COVID-19: notizie e provvedimenti

Ordinanza del 2 giugno 2021 Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19. 

Ordinanza 29 maggio 2021 Ai fini del contenimento della diffusione del virus Sars-Cov-2, le attività economiche e sociali devono svolgersi nel rispetto delle “Linee guida per la ripresa delle attività economiche e sociali”, elaborate dalla Conferenza delle Regioni e delle Provincie autonome, come definitivamente integrate e approvate dal Comitato tecnico scientifico, che costituiscono parte integrante della presente ordinanza

Ordinanza 21 maggio 2021 Protocollo condiviso di aggiornamento delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus SARS-Cov-2/COVID-19 negli ambienti di lavoro.

Ordinanza 21 maggio 2021 Linee guida per la gestione in sicurezza di attivita’ educative non formali e informali, e ricreative, volte al benessere dei minori durante l’emergenza COVID-19.

Ordinanza 21 maggio 2021 Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19.

Le nuove direttrici contro il bullismo a scuola

Emergenze educative: interventi e misure per il ripristino della cultura del rispetto secondo le nuove direttrici contro il bullismo a scuola. Evoluzione normativa dal voto in condotta al voto in comportamento.

di Carmelo Salvatore BENFANTE PICOGNA, Dario Angelo TUMMINELLI, Zaira MATERA

La nostra Carta Costituzionale del 1948 affida (ancor prima che alla Repubblica e, dunque, alle Istituzioni scolastiche) alla famiglia la responsabilità di educare e di istruire i figli anche nati al di fuori del matrimonio. La famiglia è intesa, dunque, come nucleo fondante e prima “formazione sociale” prevista dall’art. 30 co. 1 Cost.

Con l’evolversi delle nuove tecnologie e la rapida diffusione tra gli adolescenti e i preadolescenti dei mezzi di comunicazione di massa, in particolar modo dei c.d. “social media”, varie forme di “bullismo” sempre più subdole e celate si sono affermate con impeto e pervasività sempre crescenti e dalle conseguenze sempre più spesso nefaste.

I “social network”, nel loro uso distorto, hanno contribuito a diffondere fra le giovani generazioni forme di eco e/o di emulazione di comportamenti malsani e scorretti fino a sfociare negli illeciti che sono divenuti sempre più frequenti anche in ambito scolastico, assumendo vere e proprie forme di grave virulenza. Non sempre le famiglie o gli esercenti la responsabilità genitoriale sono preparati a far fronte a tali nuove problematiche o, comunque, hanno gli strumenti per porvi rimedio.

In questi ultimi giorni, dopo i recenti fatti di cronaca che hanno interessato il mondo della scuola, non sono mancati accesi dibattiti, confronti e frizzanti dialoghi fra gli esperti del settore e anche fra i non addetti ai lavori. Lo scontro sul tema è tutt’oggi molto acceso. Sulla questione è intervenuto il noto psichiatra Paolo Crepet con delle proposte a dir poco dirompenti.

Emblematiche sono state, ad esempio, le sue dichiarazioni sul recente caso di violenza perpetrata da alcuni studenti nei confronti della professoressa di Rovigo colpita con i pallini, mentre stava svolgendo regolarmente la sua lezione in classe. L’atto è stato registrato da un discente e poi immediatamente diffuso sui social.

L’esperto ha sottolineato che in Italia coesiste tutt’oggi un paradosso di fondo. Ai sensi dell’art. 544 ter del Codice Penale per maltrattamento di animali non si rimane impuniti anzi si è passibili della reclusione da tre a diciotto mesi e un’ammenda dai 5.000,00 ai 30.000,00 Euro mentre sparare “pallini” di plastica ad una insegnante (nota bene, funzionario dello Stato e pubblico ufficiale durante lo svolgimento del proprio servizio) sembrerebbe sia un atto più accettabile o tollerabile.

Questi fenomeni di violenza e aggressività, nonché di offesa alla dignità umana che violano il rispetto alla persona, le numerose forme di “bullismo” inteso nel senso più ampio ed esteso, hanno pervaso in questi ultimi anni costantemente i nostri ambienti scolastici e purtroppo si sono verificati in maniera non più solo occasionale ma ricorrente e con sempre maggiore incisività.

È noto a tutti che la scuola è una “comunità educante” (cfr. art. 24 CCNL comparto “istruzione e ricerca” 2016-2018) e come tale lega e accomuna i suoi membri a dei valori comuni e presuppone che questi siano pienamente condivisi, rispettati e, soprattutto, praticati. Atteggiamenti sani e corretti sono assoluti binari di benessere per tutti, capisaldi irrinunciabili all’interno delle nostre aule scolastiche.

Preoccupazioni e timori si sono sollevati da più fronti e da più parti nelle comunità scolastiche in merito alle attuali tutele previste dalle norme per le vittime colpite da tali comportamenti soprattutto verso queste nuove forme di bullismo che hanno colpito il corpo docente.

Il crescente allarme sociale ha generato la spinta e l’impulso alla scintilla riformatrice. L’attuale Ministro dell’Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara ha avvertito la necessita e l’urgenza di intervenire ad una profonda rivisitazione delle norme in atto, attraverso il suo staff tecnico ha inserito rimedi e misure di prevenzione, contenimento e contrasto a tali fenomeni, ponendo in essere tre nuove direttici di intervento per ripristinare la cultura del rispetto.

Si riporta la comunicazione ufficiale del 29 giugno 2023 rinvenibile nel sito del Ministero al link: https://www.miur.gov.it/web/guest/-/valditara-le-riforme-contro-il-bullismo-a-scuola

“Al fine di ripristinare la cultura del rispetto, di contribuire ad affermare l’autorevolezza dei docenti e di riportare serenità nelle nostre scuole abbiamo deciso di intervenire su tre direttrici”.

La novella riformatrice riguarderà il Decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 2009, n. 122 “Regolamento recante coordinamento delle norme vigenti per la valutazione degli alunni e ulteriori modalità applicative in materia, ai sensi degli articoli 2 e 3 del decreto-legge 1° settembre 2008, n. 137”, convertito, con modificazioni, dalla Legge 30 ottobre 2008, n. 169, il Decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249 “Regolamento recante lo Statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria” e il Decreto del Presidente della Repubblica 21 Novembre 2007, n. 235 “Regolamento recante modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249”.

L’obiettivo di intervenire con urgenza sulle norme non risiede in un semplice inasprimento delle attuali misure sanzionatorie per le studentesse e gli studenti, autrici e autori di atti illeciti o irresponsabili, ma assumono piuttosto una connotazione rieducativa e formativa, non certamente punitiva. La linea portante è ovviamente l’azione educativa. Tuttavia le tre direttrici hanno fatto molto discutere in questi ultimi giorni sollevando interesse di tutta la comunità scolastica italiana. La misura dell’allontanamento è ovviamente l’estrema ratio a cui ricorrere qualora altri provvedimenti risultassero inefficaci. Ne discende che risulta prevalente sull’allontanamento del/la ragazzo/a il diritto-dovere alla frequenza scolastica.

Inquadrato il fenomeno sociale e il contesto scolastico, prima di entrare nel merito delle tre direttive è necessaria una breve introduzione sull’argomento, partendo dalle prime basi normative per poi articolare il ragionamento verso il voto in condotta fino ad approdare all’odierno più appropriato voto in comportamento degli studenti.

La prima fonte normativa che rinveniamo sul voto in condotta risale all’epoca fascista. Si tratta del Regio Decreto 6 maggio 1923, n. 1054 “Relativo all’ordinamento della istruzione media e dei convitti nazionali” uno dei primi pilastri fondanti la riforma voluta dal ministro Giovanni Gentile, filosofo e accademico del tempo.

L’art. 82 statuiva che: “La promozione è conferita agli alunni che nello scrutinio finale abbiano ottenuto voto non inferiore a sei decimi in ciascuna materia o complessivamente in ciascun gruppo di materie affini ed otto decimi in condotta”. Tale norma rimase inalterata per quasi mezzo secolo. Fu poi ripresa integralmente dall’articolo 193 del Decreto Legislativo 16 aprile 1994, n. 297 “Testo Unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado”, articolo a sua volta modificato dal Decreto Legge 28 giugno 1995 n. 253 convertito con modificazioni dalla Legge 8 agosto 1995 n. 352, la quale stabiliva che: “I voti di profitto e di condotta degli alunni, ai fini della promozione alle classi successive alla prima, sono deliberati dal consiglio di classe al termine delle lezioni, con la sola presenza dei docenti. La promozione è conferita agli alunni che abbiano ottenuto voto non inferiore ai sei decimi in ciascuna disciplina o in ciascun gruppo di discipline ed otto decimi in condotta”.

Per la scuola elementare e per la scuola media tale norme rimasero in vigore fino al 1977, quando la Legge 4 agosto 1977, n. 517 “Norme sulla valutazione degli alunni e sull’abolizione degli esami di riparazione nonché’ altre norme di modifica dell’ordinamento scolastico” la abolì.

Il termine “condotta” in effetti risultava agli esperti del settore e ai pedagogisti un po’ appesantito in quanto richiamava la terminologia propria utilizzata in ambito giudiziario, soprattutto penalistico, in merito alle “condotte criminose”. Si preferì pertanto nel tempo sostituire la dizione “voto di condotta” con una più appropriata ovverossia “voto di comportamento”.

Schiere di generazioni ricordano bene il temutissimo sette in condotta che concorreva insieme ai voti di profitto a determinare la “non promozione” alla classe successiva o la non ammissione agli esami. Fino all’anno scolastico 1995/96, alle scuole medie superiori con un voto inferiore ad otto decimi, esclusivamente nei casi meno gravi, lo studente era rimandato a settembre per tutte le materie. Il voto in condotta fu successivamente abrogato anche alle superiori, con effetto e piena efficacia dal 1° settembre 2000, dall’art. 17 del Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275 “Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’art. 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59”, noto semplicemente come regolamento dell’autonomia, limitatamente alle parole “e ad otto decimi in condotta”.

Per quanto riguarda le norme disciplinari sugli alunni e sulle alunne, la prima fonte normativa che riveniamo è il Regio Decreto 4 maggio 1925, n. 653 “Regolamento sugli alunni, gli esami e le tasse negli istituti medi di istruzione” pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 120 del 25 maggio 1925. L’articolo 19 prevedeva specifiche sanzioni graduali fino a quelle più gravi quali: l’allontanamento dalle lezioni e dalla comunità scolastica.

Con la pubblicazione in Gazzetta del Decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249 “Regolamento recante lo Statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria” il citato articolo (19) fu abrogato. All’epoca guidava il dicastero dell’istruzione il prof. Luigi Berlinguer. Il pensiero dominantedel tempo era quello di censurare con fermezza comportamenti incivili o comunque scorretti senza tuttavia allontanare i ragazzi e le ragazze, rei e ree dei fatti illeciti commessi, dalla comunità scolastica, in quanto soggetti ritenuti già fragili ed emarginati. Un contesto educativo dunque non più finalizzato all’espulsione bensì alla reintegrazione scolastica e all’inclusione sociale. Già all’epoca era di dominio pubblico il pensiero che allontanare dalla scuola alunni e alunne senza fargli comprendere il vero disvalore delle loro azioni e dei loro comportamenti fosse di per sé fonte di ulteriore discriminazione sociale. Senza comprendere tale disvalore ai ragazzi sarebbero stati inviati chiari ed inequivocabili segnali di assoluta condanna.

Ritornando al sopracitato regolamento del ‘98, quest’ultimo rimase in vigore per un decennio. In questi dieci anni tuttavia accaddero episodi e fatti, dal grande clamore mediatico, contestualizzati in fenomeni di caduta sempre crescente e progressiva della cultura dell’osservanza delle regole.

Fu successivamente il ministro Giuseppe Fioroni ad intervenire sulla questione introducendo degli opportuni correttivi agli squilibri createsi.

Come riporta in premessa la nota ministeriale prot. n. 3602/P0 del 31 luglio 2008, cosiddetta “nota di accompagnamento” al Decreto del Presidente della Repubblica 21 Novembre 2007, n. 235 “Regolamento recante modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249”: “I fatti di cronaca che hanno interessato la scuola, negli ultimi anni, dalla trasgressione delle comuni regole di convivenza sociale agli episodi più gravi di violenza e bullismo hanno determinato l’opportunità di integrare e migliorare lo Statuto delle Studentesse e degli Studenti, approvato con DPR n. 249/1998. La scuola, infatti, quale luogo di crescita civile e culturale della persona, rappresenta, insieme alla famiglia, la risorsa più idonea ad arginare il rischio del dilagare di un fenomeno di caduta progressiva sia della cultura dell’osservanza delle regole sia della consapevolezza che la libertà personale si realizza nel rispetto degli altrui diritti e nell’adempimento dei propri doveri”.

Il regolamento del 2007 reintrodusse le sanzioni più gravi quali l’allontanamento dalle lezioni e dalla comunità scolastica per periodi superiori a quindici giorni, competenza in precedenza demandata ai consigli di classe ora passa al consiglio di istituto. Era indispensabile porre fine ad una situazione insostenibile, caratterizzata da crescenti atti di violenza sulle persone indifese e fragili (quali ad es. disabili) e atti di vandalismo agli edifici scolastici che portarono ad un innalzamento di un diffuso allarme sociale nella comunità scolastica ingenerando timori e preoccupazioni.

Il principio cardine era la riparazione del danno cagionato, sottolineando che le sanzioni disciplinari irrogate alle alunne e agli alunni erano sempre rieducative, temporanee, proporzionate alla infrazione disciplinare commessa ed ispirate, per quanto possibile, alla riparazione del danno cagionato con la “possibilità di recupero dello studente attraverso attività di natura sociale, culturale ed in generale a vantaggio della comunità scolastica”.

Allo studente infatti veniva sempre offerta la possibilità di convertire la sanzione inflitta in attività di recupero in favore della comunità scolastica. Il comma 8 dell’art. 1 del D.P.R. 235/2007 statuiva che: “Nei periodi di allontanamento non superiori a quindici giorni deve essere previsto un rapporto con lo studente e con i suoi genitori tale da preparare il rientro nella comunità scolastica. Nei periodi di allontanamento superiori ai quindici giorni, in coordinamento con la famiglia e, ove necessario, anche con i servizi sociali e l’autorità giudiziaria, la scuola promuove un percorso di recupero educativo che miri all’inclusione, alla responsabilizzazione e al reintegro, ove possibile, nella comunità scolastica”.

Anche se il regolamento del 2007, integra e certamente migliora quello del 1998, nello specifico rinvigorisce le sanzioni, questo era affetto da un vizio di fondo, insito nell’art. 4 comma 3 che si riporta integralmente: “Nessuna infrazione disciplinare connessa al comportamento può influire sulla valutazione del profitto”. Dalla lettura ne consegue che nessun alunno/a con un buon profitto, sebbene autore/autrice di infrazioni disciplinari anche gravi, può essere “bocciato”.

Con la successiva legislatura e il cambio di maggioranza fu proposto dal Governo Berlusconi IV (ministro dell’istruzione Mariastella Gelmini) il Decreto Legge del 01 settembre 2008 n. 137 convertito con modificazioni dalla Legge 30 ottobre 2008, n. 169.

L’art. 2 al comma 3 stabiliva che: “La votazione sul comportamento degli studenti, attribuita collegialmente dal consiglio di classe, concorre alla valutazione complessiva dello studente e determina, se inferiore a sei decimi, la non ammissione al successivo anno di corso e all’esame conclusivo del ciclo”. Inoltre la valutazione del comportamento con voto inferiore a sei decimi deve essere sempre motivata e contestualmente verbalizzata in sede di scrutinio intermedio e finale.

Le norme sulla valutazione volute dal ministro Gelmini enfatizzano chiaramente il valore del comportamento scolastico, successivamente riprese con modificazioni dall’art. 7 comma 2 del Decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 2009, n. 122 che si ripota a seguire: “La valutazione del comportamento con voto inferiore a sei decimi in sede di scrutinio intermedio o finale è decisa dal consiglio di classe nei confronti dell’alunno cui sia stata precedentemente irrogata una sanzione disciplinare ai sensi dell’articolo 4, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249 e successive  modificazioni,  e  al  quale  si  possa   attribuire la responsabilità”.

Infine, con l’entrata in vigore del Decreto Legislativo 13 aprile 2017, n. 62 “Norme in materia di valutazione e certificazione delle competenze nel primo ciclo ed esami di Stato”, attuativo dell’articolo 1, commi 180 e 181, lettera i), della Legge 13 luglio 2015, n. 107 cosiddetta “Buona scuola” la valutazione in decimi per la scuola di primo grado viene definitivamente abrogata. Ne discente dunque che le norme contenute nella Legge 30 ottobre 2008, n. 169, attualmente in vigore, valgono esclusivamente per la scuola superiore di secondo grado.

Si conclude la presente trattazione enucleando quelli che, a parere degli autori, rappresentano i punti cardine delle neodirettrici proposte dell’attuale Ministro dell’Istruzione, che ripristinano la valutazione del comportamento nelle scuole secondarie di primo grado, modificando così la citata riforma del 2017 che le aveva abrogate. Il sei in condotta genererà un debito scolastico in materia di Educazione civica, che dovrà essere successivamente colmato a settembre, con una verifica sui valori costituzionali e i valori di cittadinanza. Inoltre i tecnici del Ministero hanno ritenuto che la misura della sospensione, intesa come semplice allontanamento dalla scuola, sia del tutto inefficace, anzi, possa generare conseguenze negative sullo/a studente/studentessa. A seguire si riportano integralmente le tre direttrici di intervento.

Prima direttrice:

“Si precisa che il voto assegnato per la condotta è riferito a tutto l’anno scolastico e che nella valutazione dovrà essere dato particolare rilievo a eventuali atti violenti o di aggressione nei confronti degli insegnanti, di tutto il personale scolastico e degli studenti;

Nelle scuole secondarie di I grado si ripristina la valutazione del comportamento, che sarà espressa in decimi e farà media, modificando così la riforma del 2017;

La valutazione del comportamento inciderà sui crediti per l’ammissione all’Esame di Stato conclusivi della scuola secondaria di secondo grado;

La normativa attuale, che presenta varie criticità e ambiguità, prevede che la bocciatura, a seguito di attribuzione di 5 per la condotta, sia attuata esclusivamente in presenza di gravi atti di violenza o di commissione di reati. Con la riforma si stabilisce invece che l’assegnazione del 5, e quindi della conseguente bocciatura, potrà avvenire anche a fronte di comportamenti che costituiscano gravi e reiterate violazioni del Regolamento di Istituto;

L’assegnazione del 6 per la condotta genererà un debito scolastico (nella scuola secondaria di secondo grado) in materia di Educazione civica, che dovrà essere recuperato a settembre con una verifica avente ad oggetto i valori costituzionali e i valori di cittadinanza”.

Seconda direttrice:

“Si ritiene che la misura della sospensione, intesa come semplice allontanamento dalla scuola, sia del tutto inefficace e, anzi, possa generare conseguenze negative sullo studente. Si prevede pertanto che la sospensione fino a 2 giorni dalle lezioni in classe comporti più scuola, più impegno e più studio. Lo studente sospeso sarà coinvolto in attività scolastiche – assegnate dal consiglio di classe – di riflessione e di approfondimento sui temi legati ai comportamenti che hanno causato il provvedimento. Questo percorso si concluderà con la produzione di un elaborato critico su quanto è stato appreso, che sarà oggetto di opportuna valutazione da parte del consiglio di classe.

Qualora la sospensione superi i 2 giorni, lo studente dovrà svolgere attività di cittadinanza solidale presso strutture convenzionate. La convenzione conterrà le opportune coperture assicurative”.

Terza direttrice:

“Nel caso di sospensione superiore ai 2 giorni, se verrà ritenuto opportuno dal consiglio di classe, l’attività di cittadinanza solidale potrà proseguire oltre la durata della sospensione, e dunque anche dopo il rientro in classe dello studente, secondo principi di temporaneità, gradualità e proporzionalità. Ciò al fine di stimolare ulteriormente e verificare l’effettiva maturazione e responsabilizzazione del giovane rispetto all’accaduto;

Le decisioni che riguardano queste misure saranno adottate dalle singole scuole, nello specifico dai consigli di classe, nel rispetto dell’autonomia scolastica”.

Riferimenti normativi

COSTITUZIONE Italina art. 30

CODICE PENALE art. 544 ter

REGIO DECRETO 4 maggio 1925, n. 653 “Regolamento sugli alunni, gli esami e le tasse negli istituti medi di istruzione”

REGIO DECRETO 6 maggio 1923, n. 1054 “Relativo all’ordinamento della istruzione media e dei convitti nazionali”

CCNL comparto “istruzione e ricerca” 2016-2018, art. 24

LEGGE 4 agosto 1977, n. 517 “Norme sulla valutazione degli alunni e sull’abolizione degli esami di riparazione nonché’ altre norme di modifica dell’ordinamento scolastico”

LEGGE 30 ottobre 2008, n. 169 “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 1° settembre 2008, n. 137, recante disposizioni urgenti in materia di istruzione e università”

LEGGE 13 luglio 2015, n. 107 “Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”

DECRETO LEGISLATIVO 16 aprile 1994, n. 297 “Testo Unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado”

DECRETO LEGISLATIVO n. 13 aprile 2017, n. 62 “Norme in materia di valutazione e certificazione delle competenze nel primo ciclo ed esami di Stato, a norma dell’articolo 1, commi 180 e 181, lettera i), della legge 13 luglio 2015, n. 107”

DECRETO del Presidente della Repubblica 22 giugno 2009, n. 122 “Regolamento recante coordinamento delle norme vigenti per la valutazione degli alunni e ulteriori modalità applicative in materia”

NOTA ministeriale prot. n. 3602/P0 del 31 luglio 2008

Sitografia

Valditara: le riforme contro il bullismo a scuola

https://www.miur.gov.it/web/guest/-/valditara-le-riforme-contro-il-bullismo-a-scuola

MINISTERO DELL’ISTRUZIONE Scuola, Valditara: contro bullismo ridare valore al voto in condotta

https://www.miur.gov.it/web/guest/-/scuola-valditara-contro-bullismo-ridare-valore-al-voto-in-condotta

MINISTERO DELL’ISTRUZIONE Rovigo, Valditara: su voti di condotta si riconsideri la decisione

https://www.miur.gov.it/web/guest/-/rovigo-valditara-su-voti-di-condotta-si-riconsideri-la-decisione

C’era una volta il 7 in condotta

Studenti promossi dopo aver sparato alla prof, Crepet: “Inutile bocciare. Avrei mandato i ragazzi tutti i pomeriggi in ospedale per far capire loro cos’è la sofferenza”

https://www.orizzontescuola.it/voto-in-condotta-crepet-inutile-la-bocciatura-avrei-mandato-i-ragazzi-tutti-i-pomeriggi-in-ospedale-per-far-capire-loro-cose-la-sofferenza/

Vuoi rimanere aggiornato sulle nuove tecnologie per la Didattica e ricevere suggerimenti per attività da fare in classe?

Sei un docente?

soloscuola.it la prima piattaforma
No Profit gestita dai

Volontari Per la Didattica
per il mondo della Scuola. 

 

Tutti i servizi sono gratuiti. 

Associazione di Volontariato Koinokalo Aps

Ente del Terzo Settore iscritta dal 2014
Tutte le attività sono finanziate con il 5X1000