Permessi legge 104/92, il personale ATA può richiedere anche 3 o 4 ore al giorno: vediamo come

Il personale ATA può chiedere un permesso di 3 o 4 ore giornaliere di permesso ex legge n. 104/1992, nell’ambito delle 18 ore mensili previste dalla normativa.

Lo ha chiarito recentemente l’ARAN, con l’orientamento applicativo CIRS122, richiamando quanto previsto dall’ultimo CCNL 2019/2021, che all’art. 68, comma 1, ha così previsto: “i dipendenti ATA hanno diritto, ove ne ricorrano le condizioni, a fruire dei tre giorni di permesso di cui all’art. 33, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104. Tali permessi sono utili al fine delle ferie e della tredicesima mensilità e possono essere utilizzati ad ore nel limite massimo di 18 ore mensili”.

Il nuovo Contratto non ha sostituito la previsione legislativa, ma ha affiancato alla stessa una diversa modalità di fruizione dei permessi, consentendo al lavoratore di assentarsi anche per alcune ore della giornata.

Due modalità di fruizione

Quindi il lavoratore ha due possibilità: assentarsi per l’intera

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