Tutti al mare? Anche ai docenti con contratto al 30 giugno spettano le ferie d’ufficio . La fruizione di permessi, ferie e assenze da parte del personale docente con contratto a tempo determinato avviene secondo il Contratto collettivo nazionale di lavoro [CCNL] e specifiche disposizioni normative. Le ferie rappresentano un diritto spettante a tutto il personale docente e ATA. Accade in alcune scuole che le ferie ai docenti con contratto a TD al 30/06 vengano assegnate d’ufficio durante il periodo di sospensione delle lezioni.
Ferie docenti con contratto a tempo determinato
A regolamentare le ferie del personale a tempo determinato, supplenza breve, saltuaria o fino al 30 giugno, è l’art.19 comma 2 del CCLN. “Le ferie del personale assunto a tempo determinato sono proporzionali al servizio prestato. Qualora la durata del rapporto di lavoro a tempo determinato sia tale da non consentire la fruizione delle ferie maturate, le stesse saranno liquidate al termine dell’anno scolastico. E comunque dell’ultimo contratto stipulato nel corso dell’anno scolastico. La fruizione delle ferie nei periodi di sospensione delle lezioni nel corso dell’anno scolastico non è obbligatoria. Pertanto, per il personale docente a tempo determinato che, durante il rapporto di impiego, non abbia chiesto di fruire delle ferie durante i periodi di sospensione delle lezioni, si dà luogo al pagamento sostitutivo delle stesse al momento della cessazione del rapporto”. Due successivi interventi normativi hanno notevolmente condizionato la richiesta ferie dei docenti con contratto a tempo determinato e possibile monetizzazione delle medesime.
Art 55 e Dl n.95
Secondo l’ art. 55 della Legge 24 dicembre 2012, n. 228 (Legge di Stabilità 2013): “Il personale docente di tutti i gradi di istruzione (e senza alcuna distinzione fra docenti di ruolo e docenti a tempo determinato) fruisce delle ferie nei giorni di sospensione delle lezioni definiti dai calendari scolastici regionali. Ad esclusione di quelli destinati agli scrutini, agli esami di Stato e alle attività valutative. Durante la rimanente parte dell’anno la fruizione delle ferie è consentita per un periodo non superiore a 6 giornate lavorative subordinatamente alla possibilità di sostituire il personale che se ne avvale senza che vengano a determinarsi oneri aggiuntivi per la finanza pubblica“. Il Decreto Legge 6 luglio 2012, n. 95, art. 5 comma 8 modificato dall’Art. 54 della LEGGE 24 dicembre 2012, n. 228 (Legge di Stabilità 2013): “Le ferie, i riposi ed i permessi spettanti al personale, anche di qualifica dirigenziale, delle amministrazioni pubbliche […] sono obbligatoriamente fruiti secondo quanto previsto dai rispettivi ordinamenti. E non danno luogo in nessun caso alla corresponsione di trattamenti economici sostitutivi. […] Eventuali disposizioni normative e contrattuali più favorevoli cessano di avere applicazione a decorrere dall’entrata dall’entrata in vigore del presente decreto. Il presente comma non si applica al personale docente e amministrativo, tecnico e ausiliario supplente breve e saltuario o docente con contratto fino al termine delle lezioni o delle attività didattiche. Limitatamente alla differenza tra i giorni di ferie spettanti e quelli in cui è consentito al personale in questione di fruire delle ferie”.
Ferie per i prof assunti a tempo determinato
Ai sensi dell’art. 19/2 del CCNL 29.11.2007 “Le ferie del personale assunto a tempo determinato sono proporzionali al servizio prestato.” Pertanto è indispensabile effettuare la proporzione: 360 : 30/32 = n° dei giorni di servizio : x A titolo di esempio il docente fino al terzo anno di servizio ha prestato 82 giorni di supplenza, ha diritto a 7 giorni di ferie [x = 30 per 82 diviso 360].
Periodi dell’anno scolastico per godere le ferie maturate
L’art. 1 comma 54 della legge n. 228/2012 ha uniformato per tutti i docenti, di ruolo, supplenti brevi o fino al 30/6-31/08, i periodi fruizione delle ferie. Disponendo che il personale docente di tutti i gradi di istruzione fruisce delle ferie nei giorni di sospensione delle lezioni definiti dai calendari scolastici regionali. Ad esclusione di quelli destinati agli scrutini, agli esami di Stato e alle attività valutative. Per tutti i docenti, compresi quelli assunti a tempo indeterminato, è possibile quindi fruire delle ferie maturate dal 1° settembre alla data fissata dal calendario regionale per l’inizio delle lezioni. Poi per vacanze natalizie e pasquali; o per l’eventuale sospensione delle lezioni per l’organizzazione dei seggi elettorali e per i concorsi. Ancora: dal giorno dopo il termine delle lezioni fino al 30 giugno esclusi ovviamente i giorni destinati agli scrutini, agli esami o alle attività funzionali all’insegnamento. Infine dal 1° luglio al 31 agosto per i docenti con contratto annuale (31/8) o per chi è assunto a tempo indeterminato.
Conclusioni
I docenti con contratto a tempo determinato al 30 giugno hanno diritto ad usufruire di 6 giorni di ferie, durante il normale svolgimento delle lezioni. Che non devono però determinare oneri per l’Amministrazione. E ferie proporzionate al servizio prestato; circa 2,66 giorni ogni 30 di servizio; durante la sospensione delle lezioni [abbiamo specificato sopra] L’art. 13 comma 8 del CCNL 2007 prevede che le ferie devono essere richieste dal personale docente e ATA al dirigente scolastico. Nello stesso tempo l’amministrazione può assegnare d’ufficio le ferie in caso di inerzia del dipendente. Lo si evince da: “L’art. 2109 c.c., confermato anche dal nuovo testo dell’art. 10 del D. Lgs. 66/2003, stabilisce espressamente che le ferie sono assegnate dal datore di lavoro, tenuto conto delle esigenze dell’impresa e degli interessi del lavoratore. L’applicazione di tale disciplina, pertanto, nel caso di inerzia del lavoratore o di mancata predisposizione del piano ferie annuale, consente all’ente anche la possibilità di assegnazione d’ufficio delle ferie.”
Nota
Quanto detto finora non dovrebbe riguardare il personale docente a tempo determinato. Che generalmente produce domanda ferie nel mese di maggio o inizio giugno, in seguito a circolare o comunicazione del DS che fissa una data entro quando presentare l’istanza. La raccomandazione del Preside è sempre quella di predisporre un piano ferie che non vada ad intersecarsi con riunioni quali il Collegio docenti, attività di valutazione, esami etc. È probabile che le ferie, nel caso del nostro quesito, siano state attribuite d’ufficio durante il periodo di sospensione delle lezioni. Ad esempio vacanze di Natale o Pasqua; magari tramite circolare interna che avvisava i dipendenti di ciò. Se questo è il caso, bisognava fare presente la questione in prossimità della comunicazione, chiedendo spiegazioni in segreteria oppure tramite appuntamento con il Dirigente scolastico.
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