Nota per lo svolgimento dell’esame di abilitazione all’esercizio delle arti ausiliarie delle professioni sanitarie di ottico e odontotecnico nell’anno 2023.
Lo svolgimento dell’esame di abilitazione all’esercizio delle arti ausiliarie delle professionisanitarie di ottico e odontotecnico trova la propria disciplina nell’ordinanza del Ministrodell’istruzione del 6.8.2021 n. 248.
La presente nota ricorda alle istituzioni scolastiche presso cui si svolgeranno gli esami diabilitazione in oggetto gli adempimenti cui ottemperare e le principali regole di funzionamento degliesami.
Ai sensi dell’articolo 1, comma 2, dell’OM n. 248/2021 gli istituti professionali con gliindirizzi Arti ausiliari delle professioni sanitarie: Ottico e Arti ausiliari delle professioni sanitarie:Odontotecnico stabiliscono e pubblicano la data di inizio degli esami che dovranno essere effettuatiper quest’anno entro il 16 ottobre, dato che il 15 ottobre corrisponde a un giorno festivo. Le istituzioniscolastiche sono tenute a individuare le date d’esame tenendo conto del calendariodelle prove diammissione ai corsi universitari per consentire agli studenti la partecipazione alle stesse.
In ossequio a quanto stabilito dall’articolo 2 dell’OM 248/2021, sono ammessi agli esami icandidati che si trovino in una delle seguenti condizioni:
a) possesso di uno dei seguenti titoli di istruzione secondaria di secondo grado:
• diploma di maturità di istruzione professionale per gli indirizzidi “Ottico” o di “Odontotecnico” conseguito entro l’anno scolastico2013/2014;
• diploma di istruzione secondaria di secondo gradoprofessionale del Settore “Servizi” – Indirizzo “Servizi socio-sanitari” –Articolazione “Arti ausiliarie delle professioni sanitarie, Ottico” o “Artiausiliarie delle professionisanitarie, Odontotecnico” conseguito entro l’annoscolastico 2021/2022;
b) possesso del diploma di qualifica, rispettivamente, di “operatoremeccanicoottico” o di “operatore meccanico odontotecnico” conseguito entrol’anno scolastico 2013/2014, fatte salve le prove di accesso di cui all’articolo 4dell’O.M. n. 248/2021;
c) limitatamente all’esame di abilitazione all’esercizio dell’arte ausiliariedelleprofessioni sanitarie di Ottico, possesso di Laurea in Scienze e TecnologieFisiche (L-30) con contenuti, pari ad almeno 30 CFU, relativi ai settori disciplinariBIO/06, BIO/09, BIO/10, BIO/13, BIO/14, BIO/16, BIO/17, BIO/19, MED/04,MED/30, MED/42, FIS/03 e FIS/07, di cui non meno di 15 cfu in settori BIO eMED.
Le istituzioni scolastiche predispongono apposito modulo con la domanda dipartecipazione che i candidati sono tenuti a compilare per poter partecipare all’esame.La Commissione, preliminarmente allo svolgimento delle prove di esame procede allavalutazione dei titoli presentati dai candidati al fine dell’attribuzione dei crediti che concorrono allavalutazione finale per un massimo di 30 punti su 100.
I criteri di calcolo dei crediti sono definiti dall’articolo 5, commi 2 e 3, dell’OM 248/2021.
Ai sensi dell’articolo 6 dell’OM 248/2021, l’esame di abilitazione consta di una prova scrittae di una prova pratica, le cui tracce sono elaborate dalla Commissione, e di un colloquio.La prova scritta dà diritto ad un massimo di quindici punti. Tale prova verte sulle seguentimaterie:
a) per l’abilitazione all’arte ausiliaria di Ottico: Discipline sanitarie(Anatomia,fisiopatologia oculare e igiene); Ottica, Ottica applicata; Diritto epratica commerciale, legislazione socio-sanitaria; Lingua straniera;
b) per l’abilitazione all’arte ausiliaria di Odontotecnico: Scienza deimateriali dentali; Gnatologia; Diritto e pratica commerciale, legislazione sociosanitaria; Lingua straniera.
La prova pratica è diretta a verificare le capacità tecniche e le competenze operative deicandidati in relazione, rispettivamente, all’arte ausiliaria di Ottico e di Odontotecnico e dàdiritto ad un massimo di quaranta punti.
Il colloquio verte su materie oggetto delle prime due prove e dà diritto ad un massimo diquindici punti.
Al termine dell’esame di abilitazione a ciascun candidato è assegnato un punteggiofinale complessivo in centesimi, che è il risultato della somma dei crediti e dei punti attribuitialle prove d’esame.
L’esame di abilitazione è superato se il candidato consegue non meno di venticinquepunti nella prova pratica e complessivamente almeno sessanta punti su cento.
Con riferimento alla composizione della Commissione e al suo funzionamento nonchéall’abilitazione conseguita in caso di superamento dell’esame si rinvia alle previsioni di cui agliarticoli 8 e 9 dell’OM n. 248/2021.
Si invitano gli Uffici Scolastici Regionali ad assicurare la diffusione della presente notaalle istituzioni scolastiche interessate cui si raccomanda l’osservanza delle indicazionisoprariportate e di tutte le previsioni dell’OM n. 248/2021.
Scarica la nota completa: m_pi.AOODGOSV.REGISTRO UFFICIALE(U).0031710.27-09-2023