Immissioni in ruolo personale docente a.s. 2025/2026. Ripartizione contingente

Si pone massima attenzione a quanto precisato nell’Allegato A del DM 137/2025:
A.7 L’articolo 399, comma 3-quater, del decreto legislativo n. 297 del 1994, introdotto dall’articolo 2, comma 2, del decreto-legge n. 45 del 2025, convertito con modificazioni dalla legge n. 79 del 2025, prevede che i docenti destinatari di contratto a tempo indeterminato – ovvero a tempo determinato ai sensi dell’articolo 13, comma 2, e dell’articolo 18-bis, commi 4 e 5, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59 – siano tenuti ad accettare esplicitamente o a rinunciare alla sede scolastica entro cinque giorni dall’assegnazione stessa. La mancata accettazione della sede scolastica nei termini indicati è considerata d’ufficio come rinuncia alla nomina, determina la decadenza dall’incarico conferito e, conseguentemente, la cancellazione dalla graduatoria dell’insegnamento per il quale la nomina è stata conferita. L’accettazione dell’assegnazione della sede scolastica comporta l’impossibilità di partecipare alle procedure per il conferimento degli incarichi a tempo determinato e, comunque, di ottenere qualsivoglia tipo di incarichi di supplenza per l’anno scolastico di riferimento. La decorrenza dei contratti sottoscritti non può comunque essere anteriore alla data del 1° settembre. L’accettazione della sede da parte del personale che sia già di ruolo comporta la rinuncia al ruolo precedente.
A.7.1 Pertanto, entro i suddetti termini il candidato dovrà espressamente dichiarare la volontà di accettare la sede assegnata, servendosi di una specifica funzione messa a disposizione dal sistema informativo e raggiungibile da un apposito link contenuto nella lettera di notifica dell’assegnazione e pubblicato dagli Uffici territorialmente competenti nel relativo atto; in assenza della suddetta accettazione, espressa esclusivamente attraverso le modalità sopra riportate, il candidato sarà considerato rinunciatario. Le comunicazioni di accettazione presentate con modalità diverse non sono prese in considerazione.
A.7.2 Qualora, conformemente a quanto riportato al punto B.9, il candidato che ha accettato la sede assegnata ai sensi del punto A.7.1 riceva un’ulteriore proposta di individuazione, può accettare la nuova sede con le medesime modalità sopra riportate, rinunciando contestualmente alla precedente individuazione.
A.7.3 Alle assunzioni su posto di sostegno di cui al decreto ministeriale n. 111 del 2024 si applica la medesima procedura di accettazione di cui ai punti precedenti. Nella provincia di iscrizione nelle GPS, l’assegnazione della sede preclude il conferimento delle supplenze di cui all’articolo 2, comma 5, lettere a), b) e c), dell’ordinanza del Ministro dell’istruzione e del merito 16 maggio 2024, n. 88, per qualunque classe di concorso o tipologia di posto, anche in caso di rinuncia alla stessa. I medesimi effetti intervengono nella fase interprovinciale di cui all’articolo 4, commi da 6 a 8, del medesimo decreto ministeriale, a seguito dell’assegnazione della provincia.
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